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Decreto prevenzione incendi: installazione e uso privato apparecchi gas

Dal 19/05/2012 è in vigore il decreto ministeriale del 30/04/2012 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato, di gas naturale per autotrazione”.


Il decreto in commento si riferisce all'installazione e l'esercizio di “apparecchi di erogazione (VRA), ad uso privato, di portata massima 20 mc/h (s.t.p.), alimentati direttamente da rete di distribuzione, ivi compresi gli impianti fissi senza serbatoio di accumulo, derivati da rete domestica adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale per l’autotrazione, con capacità di compressione non superiore a 3 mc/h.”

Sono invece escluse le installazioni con erogazione del gas naturale mediante apparecchiature collegate ad uno stoccaggio e gli impianti con apparecchiature comunque interconnesse sul lato erogazione, eccedenti la portata massima di 20 mc/h (s.t.p.).

Quindi gli apparecchi di erogazione ad uso privato di gas naturale per autotrazione, per pervenire gli incendi e garantire la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni, devono essere costruiti e installati, con l’obiettivo di ridurre le probabilità di dispersione accidentale di gas, incendio e espolosione, limitare in caso d’incendio i danni alle persone edifici e locali circostanti all’impianto, permettere ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

All’interno del decreto inoltre vengono riportate delle norme da seguire durante le operazioni di rifornimento:
- Affissione della segnaletica appropriata relativa al divieto di fumare e usare fiamme libere;
- Il veicolo deve avere inserito il freno di stazionamento affinché il veicolo muovendosi non provochi lo strappo della manichetta;
- Il rifornimento deve essere effettuato a motore spento:
Altra buona norma, è effettuare periodicamente un controllo sulla sezione d’ingresso e uscita dell’aria dell’impianto di rifornimento, assicurandosi che sia priva di ostacoli ed ostruzioni che possano diminuire la portata di aria di raffreddamento aspirata dal sistema.

Le operazioni di rifornimento degli autoveicoli devono essere eseguite da personale istruito dall’installatore o fabbricante del VRA, che a fine formazione dovranno compilare un modulo presente all’interno del decreto che attesta la capacità dell’incaricato a svolgere le operazioni correttamente e in sicurezza.

Infine l'installatore deve fornire all'utente il libretto delle istruzioni per l'uso, in lingua italiana, comprendenti almeno quelle relative al corretto funzionamento del VRA e dei dispositivi di sicurezza e alle operazioni obbligatorie di manutenzione.

Le regole si applicheranno agli impianti di nuova realizzazione escludendo gli impianti:
a) per i quali sia già stata rilasciata dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco l’approvazione all’esercizio;
b) per i quali siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco”.

L’installazione a norma degli impianti è realizzata in conformità al decreto dalle imprese abilitate ai sensi del D.M. 37/2008.

 

In collaborazione con: Scadenzario Sicurezza Lavoro