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La vulnerabilità sismica delle strutture ospedaliere è di competenza di ingegneri e architetti

Consiglio di Stato: la valutazione della vulnerabilità simica delle strutture ospedaliere è ascrivibile a servizi tipici delle professioni di ingegnere e architetto

Con la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato, Quinta sezione, 15 luglio 2013 n. 3849, si pone fine alla lunga vicenda giudiziaria riguardante l’affidamento, senza gara, alle Università dell’attività di studio e valutazione della vulnerabilità sismica delle strutture ospedaliere.

La vicenda risale al 2009, quando l’Asl di Lecce aveva deliberato l’affidamento – tramite contratto di consulenza – all’Università del Salento delle attività di studio e di valutazione della vulnerabilità sismica delle strutture ospedaliere della provincia di lecce, alla luce delle normative nazionali in materia di sicurezza degli edifici strategici, per un importo di euro 200.000, al netto dell’IVA.
Tale incarico si strutturava nella individuazione della tipologia strutturale, dei materiali impiegati per la costruzione e dei metodi di calcolo adottati, nella verifica della regolarità strutturale e nell’analisi sommaria della risposta sismica globale dell’edificio, nell’elaborazione dei risultati delle attività e nella stesura di schede tecniche di diagnosi strutturale.

Nei confronti di tale affidamento diretto, operato al di fuori delle norme sull’evidenza pubblica, le rappresentanze istituzionali degli ingegneri si attivarono prontamente in sede giurisdizionale, a tutela del libero mercato e dei principi di par condicio e libera concorrenza.
L’università e l’Azienda sanitaria avevano affermato la legittimità del contratto, facendo leva sulla supposta natura di attività di ricerca e consulenza tecnica dell’incarico in questione (quindi – secondo loro – riservata alle università e ai laboratori di ricerca delle stesse).
Con la sentenza in questione si afferma dunque che le attività oggetto di analisi sono oggettivamente ascrivibili a servizi tipici delle professioni di ingegnere e di architetto.

In tal modo viene sconfessata l’ardita tesi sostenuta dall’università, secondo cui gli studi di vulnerabilità simica delle strutture, per i rilevanti profili di innovatività, farebbero parte a pieno titolo della ricerca scientifica applicata e della consulenza tecnica istituzionalmente attribuita alle università, a detrimento dei liberi professionisti.
Infatti è detto espressamente che “nessuna delle appellanti è stata in grado di dimostrare che le attività dedotte in contratto costituiscano attività di ricerca scientifica applicata preclusa agli ingegneri e architetti”.
Al contrario, si tratta di “attività esercitabile dagli iscritti agli ordini professionali parti in causa nel giudizio”.

Il Consiglio Nazionale esprime grande soddisfazione per il risultato ottenuto e tenacemente sostenuto di fronte a ben tre plessi giurisdizionali. Si è trattato di una vertenza particolarmente difficile e insidiosa, in quanto il sistema universitario ha ripetutamente tentato di ritagliare uno spazio dei servizi di ingegneria da riservare alle università e ai loro dipartimenti – al di fuori da ogni base normativa – sottraendolo al libero mercato, per effetto di una ricostruzione dogmatica della natura delle prestazioni oggetto di contratto (lo studio e la valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici) tale da escludere da quelle “previste nelle leggi professionali degli architetti e degli ingegneri”.

È stato importante quindi ottenere una pronuncia che abbia riaffermato la validità e operatività generale dei principi di libera concorrenza, confronto concorrenziale, non discriminazionale, proporzionalità e trasparenza nell’affidamento dei servizi di progettazione in generale e degli studi sulla vulnerabilità sismica in particolare.

Tali conclusioni, provenendo dal Consiglio di stato, sono destinate ad orientare e influenzare tutte le vertenze in atto e che dovessero successivamente scaturire, per effetto di condotte arbitrarie delle pubbliche amministrazioni, a tutto vantaggio della partecipazione dei liberi professionisti.

In allegato:
Sentenza del Consiglio di Stato, sezione Quinta, 15 luglio 2013 n. 3849.

 

Fonte: CNI
 

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