Data Pubblicazione:

Riconoscimento delle qualifiche professionali: la UE ignora ingegneri, geometri e geologi

Riconoscimento delle qualifiche professionali e cooperazione amministrativa attraverso il sistema d’informazione del mercato interno. Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 ottobre 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno.

Riconoscimento delle qualifiche professionali e cooperazione amministrativa attraverso il sistema d’informazione del mercato interno

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 ottobre 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno.  

Il testo: cngeologi.it/wp-content/uploads/2013/10/direttiva-qualifiche-approvata-il-9-ottobre-2013.pdf

Nei primi capitoli si parla di riconoscimento all'interno della UE dei professionisti: 

"La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali1 ha consolidato un sistema di riconoscimento reciproco che inizialmente era basato su 15 direttive. Essa prevede un riconoscimento automatico per un numero limitato di professioni sulla base di requisiti minimi di formazione armonizzati (professioni settoriali), un sistema generale di riconoscimento dei titoli legati alla formazione e un riconoscimento automatico dell'esperienza professionale."

A tal fine si parla anche di una TESSERA EUROPEA DEL PROFESSIONISTA: 

"Al fine di rafforzare il mercato interno e di promuovere la libera circolazione dei professionisti, garantendo al contempo un più efficiente e trasparente riconoscimento delle qualifiche professionali, una tessera professionale europea costituirebbe un valore aggiunto"

Interessante l'articolo 15: 

"Lo sviluppo professionale continuo contribuisce alla sicurezza e all'efficacia delle prestazioni dei professionisti che beneficiano del riconoscimento automatico delle loro qualifiche professionali. È importante incoraggiare l'ulteriore rafforzamento dello sviluppo professionale continuo per queste professioni. Gli Stati membri dovrebbero in particolare incoraggiare lo sviluppo professionale continuo di medici, medici specialisti, medici generici, infermieri responsabili dell'assistenza generale, dentisti, dentisti specializzati, veterinari, ostetriche, farmacisti e architetti. Le misure adottate dagli Stati membri per promuovere lo sviluppo professionale continuo di tali professioni dovrebbero essere comunicate alla Commissione, e gli Stati membri dovrebbero procedere allo scambio delle migliori prassi in questo settore. Lo sviluppo professionale continuo dovrebbe contemplare gli sviluppi tecnici, scientifici, normativi ed etici e incoraggiare i professionisti a partecipare all'apprendimento permanente relativo alla loro professione. 

 

Si può notare che non sono menzionati gli ingegneri, i geometri e i geologi.

Per gli architetti all'articolo 6 si danno ulteriori indicazioni sui requisiti della formazione:

"Articolo 46 Formazione di architetto 

1. La formazione di un architetto prevede: 

a) almeno cinque anni di insegnamento a tempo pieno, in un'università o un istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal superamento di un esame di livello universitario; o 

b) non meno di quattro anni di studi a tempo pieno, in un'università o un istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal superamento di un esame di livello universitario, accompagnati da un attestato che certifica il completamento di due anni di tirocinio professionale a norma del paragrafo 4. 

2. L'architettura deve essere l'elemento principale della formazione di cui al paragrafo 1. Questo insegnamento ? deve mantenere un equilibrio tra gli aspetti teorici e pratici della formazione in architettura e deve garantire almeno l'acquisizione delle seguenti conoscenze, abilità e competenze 

a) capacità di realizzare progetti architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche; 

b) adeguata conoscenza della storia e delle teorie dell'architettura nonché delle arti, tecnologie e scienze umane a essa attinenti; 

c) conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono influire sulla qualità della concezione architettonica; 

d) adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione; 

e) capacità di cogliere i rapporti tra uomo e opere architettoniche e tra opere architettoniche e il loro ambiente, nonché la capacità di cogliere la necessità di adeguare tra loro opere architettoniche e spazi, in funzione dei bisogni e della misura dell'uomo; 

 

f) capacità di capire l'importanza della professione e delle funzioni dell'architetto nella società, in particolare elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali; 

g) conoscenza dei metodi d'indagine e di preparazione del progetto di costruzione; 

h) conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione degli edifici; 

i) conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie nonché della funzione degli edifici, in modo da renderli internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici, nel contesto dello sviluppo sostenibile

j) capacità tecnica che consenta di progettare edifici che rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore costo e dai regolamenti in materia di costruzione; 

k) conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare progetti di edifici e per l'integrazione dei piani nella pianificazione generale.  

E nell'articolo Articolo 47, dedicato alle Deroghe alle condizioni della formazione di architetto:

In deroga all'articolo 46, è riconosciuta soddisfacente ai sensi dell'articolo 21 anche: la formazione acquisita nel quadro della promozione sociale o di studi universitari a tempo parziale, che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 46, paragrafo 2, sancita dal superamento di un esame in architettura da parte di un professionista che lavori da sette anni o più nel settore dell'architettura sotto il controllo di un architetto o di un ufficio di architetti. L'esame deve essere di livello universitario ed equivalente all'esame finale di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettera b)."; 

 

 

 

mentre si ignorano le altre professioni tecniche.

Il testo: cngeologi.it/wp-content/uploads/2013/10/direttiva-qualifiche-approvata-il-9-ottobre-2013.pdf