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Approvate le Linee Guida per la FORMAZIONE OBBLIGATORIA degli INGEGNERI

Il Consiglio Nazionale nella seduta del 13/12/2013 ha approvato le LINEE DI INDIRIZZO del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale (pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15/07/2013)

Il Consiglio Nazionale nella seduta del 13/12/2013 ha approvato le LINEE DI INDIRIZZO del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale (pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15/07/2013)
 

Il Testo del documento:

1) PER GLI ISCRITTI
1.1. Gli iscritti possono conseguire CFP in ogni area formativa ed indipendentemente dal settore di iscrizione. Fanno eccezione i 5 CFP di cui all’art. 3, comma 9 del Regolamento, relativi a “etica e deontologia professionale”, che devono essere conseguiti dagli iscritti entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello di iscrizione.
1.2. Le attività di formazione professionale continua per l’apprendimento non formale riconoscibili per il conseguimento di CFP sono esclusivamente quelle organizzate dagli Ordini territoriali e da associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell’art. 7 del Regolamento.
1.3. I corsi abilitanti per legge o di aggiornamento delle abilitazioni (quali, ad es., quelli in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ex D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e di prevenzioni incendi ex D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011) consentono il conseguimento dei relativi CFP esclusivamente se organizzati dagli Ordini territoriali o da associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell’art. 7 del Regolamento. Il criterio di attribuzione dei corrispondenti CFP sarà quello indicato nell’Allegato A del Regolamento (1 ora= 1 CFP).
1.4. Ai fini dell’ottenimento dei 15 CFP/anno relativi all’aggiornamento informale legato all’attività professionale dimostrabile, di cui all’Allegato A del Regolamento, gli iscritti, entro il 30 novembre di ogni anno, dovranno inviare all’Anagrafe Nazionale (cfr. infra, sezione 5), tramite apposito modulo predisposto dal CNI, un’autocertificazione, nella quale si attesti l’aggiornamento professionale concernente la propria attività.
1.5. Le peculiari caratteristiche di attività formative quali convegni e conferenze, di cui all’Allegato A del Regolamento, costituite anche da parti di natura istituzionale, necessitano dell’identificazione precisa delle parti adibite esclusivamente ad attività formativa. I corrispondenti CFP saranno, infatti, attribuiti unicamente per tali parti, secondo il criterio e i limiti indicati nel menzionato Allegato A (1 ora = 1 CFP, per un massimo di 3 CFP/evento e 9 CFP/anno). Le stesse modalità di attribuzione dei CFP saranno applicate anche agli altri eventi specificamente individuati dal CNI, di cui all’Allegato A del Regolamento.

2) PER GLI ORDINI TERRITORIALI
2.1. Gli Ordini territoriali non necessitano dell’autorizzazione del CNI per l’acquisizione sul libero mercato di beni e servizi utili per l’organizzazione delle attività formative. A titolo esemplificativo, gli Ordini possono affidare a società private attività organizzative di tipo segretariale, nonché attività a carattere tipografico o logistico. La responsabilità scientifica delle attività formative è di competenza esclusiva degli Ordini territoriali.
2.2. L’organizzazione delle attività di formazione professionale continua per l’apprendimento non formale e il controllo della relativa partecipazione da parte degli iscritti competono esclusivamente agli Ordini territoriali e ai soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell’art. 7 del
Regolamento.
2.3. Le Fondazioni, Federazioni e Consulte riconducibili al sistema ordinistico possono, in cooperazione o convenzione con gli Ordini territoriali cui sono direttamente riconducibili, organizzare attività formative. Esse devono invece presentare istanza di autorizzazione al CNI, ex art. 7 del Regolamento, nel caso in cui intendano organizzare tali attività in modo autonomo.
2.4. Gli Ordini territoriali assegnano i CFP alle attività formative programmate sul loro territorio, che si intendono aperte anche agli iscritti ad altri Ordini. I CFP conseguiti dagli iscritti al termine delle singole attività formative hanno validità sull’intero territorio nazionale.
2.5. Pur nel rispetto dell’autonomia dei soggetti formatori, l’Ordine territoriale di competenza vigila anche sull’efficacia dei sistemi per la rilevazione delle presenze degli iscritti alle attività formative. Nel caso di eventi formativi organizzati su più giornate o moduli, i CFP sono riconosciuti solo per la presenza pari ad almeno il 90 % del tempo di durata complessiva prevista. Nel caso di eventi formativi organizzati su singole giornate, i CFP sono riconosciuti solo per la presenza all’intero evento formativo.
2.6. Gli Ordini territoriali devono comunicare al CNI, secondo apposite modalità che verranno comunicate, l’elenco delle offerte formative programmate, conformemente alle seguenti scadenze:
− le offerte formative previste per l’anno 2014 devono essere comunicate al CNI entro il 31 gennaio 2014 e, in ogni caso, entro il trentesimo giorno antecedente quello di inizio dell’attività interessata;
− le offerte formative previste per gli anni successivi al 2014 devono essere comunicate al CNI entro il 10 novembre dell’anno precedente a quello al quale l’offerta formativa si riferisce.
Tale elenco è da intendersi come elenco minimo e, nel corso dell’anno interessato, potrà essere integrato o modificato, entro il trentesimo giorno antecedente quello di inizio dell’attività interessata.
2.7. Le attività formative organizzate dagli Ordini territoriali devono riguardare tutti e tre i settori e permettere l’attribuzione di 35 CFP all’anno, di cui almeno 5 rientranti obbligatoriamente nell’area tematica “etica e deontologia professionale”.

3) PER LE ASSOCIAZIONI DI ISCRITTI AGLI ALBI E GLI ALTRI SOGGETTI AUTORIZZATI DAL CNI AI SENSI
DELL’ART. 7 DEL REGOLAMENTO
3.1. Nel presentare istanza di autorizzazione all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di tipo non formale, frontale o a distanza, ex art. 7 del Regolamento, le associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti hanno la facoltà di:
1. presentare al CNI un’istanza di autorizzazione in qualità di soggetti formatori e, contestualmente, richiedere l’assegnazione di CFP per specifiche attività formative, che, una volta concessa, consentirà l’organizzazione di tali attività a livello nazionale;
2. presentare al CNI un’istanza di autorizzazione in qualità di soggetti formatori, evitando di richiedere la contestuale assegnazione di CFP per specifiche attività formative. In questo caso, le associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti potranno richiedere tale assegnazione successivamente:
- al CNI, nel caso in cui le attività formative siano destinate a essere erogate a livello nazionale;
- ai singoli Ordini territoriali nelle cui rispettive province di competenza sono destinate a essere erogate le attività formative.
Indipendentemente da quale sia, tra le menzionate procedure, quella seguita dalle associazioni di iscritti agli Albi e dagli altri soggetti per ottenere l’autorizzazione ex art. 7 del Regolamento, resta gravante in capo agli Ordini territoriali il compito di provvedere a rilasciare eventuali certificazioni sui CFP al termine delle attività formative e di esercitare costantemente, nell’ambito del proprio territorio, la vigilanza sull’offerta formativa.
3.2. L’istanza di autorizzazione e di contestuale assegnazione dei CFP per specifiche attività formative prevede il versamento, da parte del soggetto istante, di un’unica quota di Diritti di Segreteria. In caso di successiva richiesta di assegnazione di CFP, tali Diritti dovranno, invece, essere corrisposti per ogni singola richiesta rivolta al CNI o agli Ordini territoriali di competenza.
3.3. Ai sensi dell’art. 7, comma 4 del Regolamento, l’autorizzazione concessa ha validità biennale dalla data di delibera. L’assegnazione di CFP per singole attività formative, invece, ha validità di un anno.
3.4. I soggetti di nuova costituzione che presentino istanza di autorizzazione al CNI ex art. 7 del Regolamento si intendono esonerati dal possesso di alcuni requisiti previsti dalla Tabella B dell’Allegato B dello stesso, quali, ad es., quelli concernenti la verifica del fatturato della precedente attività nel settore. In tali casi, viene rilasciata un’autorizzazione provvisoria per 12 mesi, al termine dei quali, previa verifica delle attività svolte nel corso dell’anno, verrà rilasciata l’autorizzazione definitiva.
3.5. I requisiti di cui alla Tabella A dell’Allegato B del Regolamento (concernenti le capacità economiche e giuridiche) devono essere posseduti esclusivamente dal soggetto istante, secondo la propria forma giuridica (società, consorzio, cooperativa, ditta individuale, ecc.). Quelli di cui alle Tabelle B, C e D dell’Allegato B (relativi, rispettivamente, alle capacità infrastrutturali e logistiche, alle capacità logistiche e alle competenze professionali) possono essere dimostrati avvalendosi di quelli di operatori economici terzi (in base al c.d. istituto dell’avvalimento), fatti salvi i requisiti concernenti la sicurezza sul lavoro, il cui possesso deve essere dimostrato sia dal soggetto istante, sia dall’eventuale operatore economico terzo.

4) BANCA DATI DEGLI EVENTI FORMATIVI
4.1. È istituita presso il CNI una banca dati, consultabile on-line, di tutte le attività di formazione professionale continua per l’apprendimento non formale, che permette la diffusione dell’informazione sulla disponibilità della offerta formativa non formale sul territorio nazionale e del corrispondente riconoscimento in termini di CFP.
Gli Ordini territoriali, ai sensi dell’art. 9, comma 1 , lett. e), hanno il compito di comunicare al CNI tutte le informazioni rilevanti in materia di attività di formazione professionale continua per l’apprendimento non formale.


5) ANAGRAFE NAZIONALE CREDITI E CERTIFICAZIONE OBBLIGHI FORMATIVI ISCRITTI
5.1. È istituita presso il CNI un’Anagrafe Nazionale dei CFP, competente per tutti gli iscritti agli Ordini territoriali. Ciascun soggetto formatore, al termine delle singole attività formative, provvede a inviare telematicamente all’anagrafe stessa l’elenco dei partecipanti e dei CFP conseguiti da questi ultimi. In assenza di un soggetto formatore, permane, in capo all’iscritto, l’obbligo di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) del Regolamento. Tale Anagrafe costituisce uno strumento nazionale per la certificazione degli obblighi formativi dei singoli iscritti, consultabile, a seconda del rispettivo ambito di competenza, dall’iscritto, dagli Ordini territoriali e dal CNI.
5.2. Le procedure relative alla comunicazione delle menzionate informazioni all’Anagrafe Nazionale verranno trasmesse alle associazioni di iscritti agli Albi e agli altri soggetti in sede di concessione dell’autorizzazione, mentre agli Ordini territoriali e agli iscritti entro il 31/01/2014.
 

6) ART. 13 DEL REGOLAMENTO – ENTRATA IN VIGORE E DISCIPLINA TRANSITORIA. RICONOSCIMENTO DEI CFP PER ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE DAGLI ISCRITTI NELL’ANNO PRECEDENTE A QUELLO DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLO STESSO
6.1. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del Regolamento, l’obbligo di aggiornamento della competenza professionale decorre a partire dal 1° gennaio 2014.
6.2. Alla data del 1° gennaio 2014 a ciascun iscritto all’Albo degli ingegneri verranno accreditati 60 CFP, mentre agli iscritti dal 1° gennaio 2014 in poi verrà accreditato il numero iniziale di CFP previsto dall’art. 3, comma 8 del Regolamento.
6.3. L’art. 13, comma 3 del Regolamento si applica alle sole attività formative di apprendimento non formale, di cui all’Allegato A, erogate dal 01/01/2013 al 31/12/2013 dagli Ordini territoriali, in quanto, ad oggi, unici organismi autorizzati ex lege all’erogazione di attività formative riconoscibili ai fini dell’ottenimento di CFP. In tal senso:
− sono riconosciuti i CFP conseguiti tramite la partecipazione attestata a corsi obbligatori per legge (abilitanti o di aggiornamento delle abilitazioni conseguite, quali, ad es. corsi ex D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011), organizzati dagli Ordini territoriali o da associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell’art. 7 del Regolamento;
− sono riconosciuti i CFP per le attività formative per cui l’Ordine abbia rilasciato o sia in grado di rilasciare attestato di partecipazione;
− l’ammontare massimo di CFP riconoscibili per l’anno 2013 è pari a 60.
6.4. Entro il 31 gennaio 2014 gli Ordini comunicheranno al CNI i corsi erogati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013, che rispettino i requisiti summenzionati e ai quali siano assegnabili i CFP individuati in base ai criteri di cui alla Tabella A del Regolamento. La comunicazione al CNI dovrà contenere le seguenti informazioni:
− natura dell’attività formativa;
− titolo;
− relatori;
− luogo;
− data;
− durata (in numero di ore);
− numero di CFP attribuibili all’evento;
− elenco dei partecipanti che hanno acquisito crediti.
6.5. Per l’assegnazione dei CFP farà fede la data di rilascio dell’attestato di partecipazione all’attività formativa.
 

7) SINGOLE ATTIVITA’ FORMATIVE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 5 E ALL’ART. 8, COMMA 1, LETT. G) DEL REGOLAMENTO
7.1. Le singole attività formative non comprese tra quelle indicate nell’Allegato A, realizzate a livello sovraterritoriale, interregionale e nazionale, di cui all’art. 4, comma 5 e all’art. 8, comma 1, lett. g) del Regolamento, dovranno essere preventivamente riconosciute dal CNI, che provvederà altresì ad assegnare i relativi CFP.
7.2. Le singole attività formative non comprese tra quelle indicate nell’Allegato A, realizzate a livello territoriale, dovranno essere preventivamente riconosciute dall’Ordine territoriale interessato, che provvederà altresì ad assegnare i relativi CFP.

8) CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CFP NON ESPRESSAMENTE INDICATI NELL’ALLEGATO A DEL REGOLAMENTO
8.1. Per l’anno 2014 e seguenti, i criteri di attribuzione dei CFP non espressamente indicati nell’Allegato A del Regolamento verranno definiti con apposite circolari del CNI.
 

9) ATTIVITÀ CONNESSE ALL’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE RELATIVE LINEE DI INDIRIZZO
9.1. Le attività connesse all’applicazione del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale e delle relative Linee di indirizzo sono condotte dal Consiglio Nazionale, con l’ausilio e in collaborazione con la Scuola Superiore di Formazione Professionale per l’Ingegneria.

 
 

 

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