Abusi edilizi: anche un basamento in cemento è rilevante
Cassazione: anche un basamento in cemento costituisce costruzione in senso tecnico - giuridico e pertanto è rilevante ai fini del reato edilizio se realizzato senza titolo abilitativo
Un basamento in cemento può rilevare ai fini dell'abuso edilizio? Si, perché se di dimensioni rilevanti costituisce costruzione in senso tecnico-giuridico, "trattandosi di un manufatto tridimensionale che comporta una ben definita occupazione del terreno e dello spazio aereo, richiedente per la sua realizzazione (come, del resto, per le opere di estesa pavimentazione) il permesso di costruire e l'autorizzazione paesaggistica, essendo idoneo a determinare una compromissione dell'assetto del territorio e del paesaggio, la cui permanenza non può, dunque, essere considerata irrilevante, con la conseguente corretta esclusione della integralità della demolizione dell’opera".
La Corte di Cassazione, con la sentenza 46598/2017 ha quindi respinto il ricorso di un privato contro la condanna alla pena di venti giorni di arresto ed euro 25.000,00 di ammenda, in relazione ai reati di cui agli artt. 44, lett. b), d.P.R. 380/2001 e 181 d.lgs. 42/2004, per avere realizzato, in zona sottoposta a vincolo dal Piano Urbanistico Territoriale e in assenza di permesso di costruire, un manufatto in blocchi di cemento e calcestruzzo delle dimensioni di m. 7,40
per 5,70 e altezza di m. 2,40 circa, con basamento in cemento e privo di solaio.
L'idoneità del basamento in cemento, quindi, a compromettere il paesaggio e l'assetto del territorio è sufficiente perché si configuri l'abuso edilizio in assenza del titolo abilitativo necessario.
La Cassazione osserva che la Corte d’Appello, nel caso in esame, ha correttamente esaminato "la realizzazione del manufatto nel suo complesso, indipendentemente dalla sua successiva parziale demolizione, che risulta priva di incidenza riguardo alla originaria configurabilità del reato, integrato dalla costruzione del manufatto abusivo. La suddetta demolizione è, poi, inidonea, a causa della sua parzialità, a determinare l'effettivo estintivo previsto dall'art. 181, comma 1 quinquies, d.lgs. 42/2004, invocato dal ricorrente, che richiede l'integrale rimessione in pristino dello stato dei luoghi, allo scopo di eliminare completamente il vulnus al paesaggio e all'ambiente provocato dalla realizzazione dell'opera, mediante l'eliminazione e la rimozione di tutte le opere realizzate, nella specie non verificatasi, essendo residuata una parte non irrilevante del manufatto originario".