Approvata la RTV sulle chiusure d’ambito: cosa ha di diverso dalle altre Regole Tecniche Verticali?
Approvata la nuova Regola tecnica verticale (Rtv) antincendio sulle chiusure d’ambito degli edifici civili che possiede alcune caratteristiche diverse dalle altre RTV.
Il CCTS dei Vigili del Fuoco ha recentemente approvato la nuova Regola Tecnica Verticale (RTV) antincendio sulle chiusure d’ambito degli edifici civili, che verrà trasmessa alla Commissione europea prima della pubblicazione in G.U..
Di seguito l'analisi di Vasco Vanzini su alcune sue peculiarità e sulle principali differenze dalle altre Regole Tecniche Verticali.
Approvata la RTV sulle chiusure d’ambito
Dopo i decisi interventi al Codice di Prevenzione Incendi, operati nell’anno 2019, che hanno portato alla fine del doppio binario per le attività non dotate di regole tecniche tradizionali di carattere prescrittivo, e l’assidua attività operata nel 2020 relativa alle Regole Tecniche Verticali, dal decreto di allineamento, alla riscrittura della RTV autorimesse (con la fine del doppio binario anche per questa attività molto diffusa), fino all’emanazione delle RTV asili nido ed edifici pregevoli per arte e storia, l’anno 2021, dopo una fase di calma apparente, promette di chiudersi con il botto.
E’ da pochi giorni entrata in vigore la V.11 per le strutture sanitarie, le RSA e gli ambulatori, non ancora digerita, che si ha notizia dell’approvazione, nell’ultima seduta del Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) della RTV chiusure d’ambito degli edifici civili.
Questa norma, che dovrà essere ora trasmessa alla Commissione europea per l’approvazione e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avrà un impatto significativo nella progettazione antincendio dei prossimi anni.
Che cosa si intende per chiusura d’ambito
Per chiusura d’ambito si intende la frontiera esterna dell’edificio ad andamento orizzontale o verticale, in parole semplici, la norma tratta le caratteristiche da richiedere alle facciate e alla copertura degli edifici civili, siano essi adibiti a strutture sanitarie, scolastiche, alberghiere, commerciali, direzionali, o residenziali.
Si chiama "Verticale" ma si applica in "Orizzonatale"
Si tratta di una Regola Tecnica Verticale anomala, in quanto presenta un ambito di applicazione prettamente orizzontale, dovendosi collegare alle altre RTV (V.4 uffici, V.5 alberghi, V.7 scuole, V.8 attività commerciali, V.9 asili nido, V.11 strutture sanitarie), oltre alla, anch’essa di prossima emanazione, Regola Tecnica Verticale Edifici Civili.
Gli obiettivi della nuova RTV “Chiusure d’ambito”
Gli obiettivi della nuova RTV “Chiusure d’ambito” ovvero: limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, attraverso le sue chiusure d’ambito; limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’esterno dell’edificio, attraverso le sue chiusure d’ambito; evitare o limitare la caduta di parti della chiusura d’ambito dell’edificio (es. frammenti di facciata o altre parti comunque disgregate o incendiate, …) in caso d’incendio, che possano compromettere l’esodo degli occupanti o l’operatività delle squadre di soccorso, corrispondono agli obiettivi della Guida Tecnica “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili” allegata alla Lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013, di cui la RTV “Chiusure d’ambito” rappresenta l’evoluzione, e a quelli richiamati dal D.M. 25 gennaio 2019 “Modifiche e integrazioni all’allegato del Decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”.
Questi ultimi due documenti, hanno cercato di dare una risposta regolamentare alle problematiche riguardanti gli incendi di facciata negli edifici civili che si erano negli ultimi anni manifestati, sempre più frequentemente, a seguito delle mutate tecniche delle costruzioni e della realizzazione e protezione delle facciate continue con rivestimenti in materiali isolanti anche di tipo combustibile.
Dall’incendio a Digione, in Francia, avvenuto il 14/11/2010 quando il fuoco di un contenitore di rifiuti esterno, posto nelle vicinanze della costruzione, si era propagato successivamente all’edificio popolare, abitato da lavoratori immigrati, provocando sette morti, a quelli di Shanghai (15/11/2010 cinquantotto vittime) Baku, capitale dell’Azerbaijan, (19/05/2015 quindici morti), Grozny, capitale della Cecenia, (03/04/2013), Dubai (fuoco alla Torch Tower il 21/02/2015, il 04/08/2017, e il 06/01/2019), fino all’incendio della Grenfell Tower di Londra avvenuto nella notte del 14/06/2017 (settantanove vittime).
L'edificio, oggetto di lavori di efficientamento energetico, con applicazione in facciata di prodotti privi di requisiti performanti ai fini della reazione al fuoco ha visto l'incendio propagarsi rapidamente dal quarto piano, ove ha avuto origine, fino al ventiquattresimo piano, lungo la parete ventilata, in soli 15 minuti. La mancanza di elementi di compartimentazione in facciata ha consentito la propagazione delle fiamme verso i piani superiori estendendo in breve l’incendio a tutta la facciata dell’edificio, nell’impossibilità da parte delle squadre dei soccorritori di poter intervenire in maniera efficace, pur essendo presenti sul posto in numero adeguato. Al piano terra gli occupanti che riuscivano ad evacuare, venivano protetti con scudi antisommossa dai vetri e dal distacco di frammenti di materiale isolante incendiato che continuavano a cadere dall’edificio in fiamme.
A seguito dell’incendio della Grenfell Tower il mondo scientifico internazionale ha dunque posto l’attenzione sulla necessità di approfondire e rendere efficaci le conoscenze sul comportamento dei materiali, in particolare con prove su grande scala (scala reale).
Bisogna osservare però, che la guida tecnica del 2013 aveva carattere di volontarietà, e per questo era ampiamente disattesa, mentre il D.M. 25 gennaio 2019 l’ha resa cogente, per quanto riguarda gli edifici di civile abitazione con altezza antincendi, così come definita dal D.M. 30 novembre 1983, superiore a 24 m, in caso di nuove realizzazioni che riguardino oltre il 50% delle facciate dell’edificio, solo a partire dal 06/05/2019.
La RTV “Chiusure d’ambito”, sarà dunque incardinata nel Codice di prevenzione incendi e fornirà indicazioni integrative che risulteranno obbligatorie per le attività civili, anche esistenti, se progettate secondo le indicazioni fornite dal D.M. 18 ottobre 2019, mentre per gli edifici industriali potrà fornire utile riferimento.
RTV “Chiusure d’ambito”: cosa ha di diverso e di uguale
La RTV “Chiusure d’ambito”, risulta essere quindi una Regola tecnica verticale sostanzialmente diversa dalle altre in quanto, oltre ad avere un ambito di applicazione orizzontale, fornisce puntuali indicazioni relativamente soltanto alle strategie S.1 Reazione al fuoco, S.2 Resistenza al fuoco, S.3 Compartimentazione, e S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio, oltre a descrivere compiutamente le modalità di realizzazione e di certificazione delle fasce di separazione resistenti al fuoco da eseguire in facciata, che diventano elementi atti ad assicurare il rispetto delle compartimentazioni orizzontali e verticali, nonché a fornire protezione in caso di accumuli di materiali combustibili, anche esterni, consentiti (posizionamento di contenitori di rifiuti, parcheggio di autoveicoli,…).
Come per le altre RTV sono introdotte nuove definizioni pertinenti le attività trattate, e vengono classificate le opere da costruzione, senza che però venga prevista l’attribuzione dei livelli di prestazione per le varie strategie antincendio.
Le chiusure d’ambito di edifici aventi quote di tutti i piani comprese fra -1 m e 12 m, affollamento complessivo ≤ 300 occupanti e che non includano compartimenti adibiti a degenza, terapia intensiva, o sala operatoria, aventi Rvita pari a D1, D2, oppure di edifici fuori terra, ad un solo piano (classificati SA), non devono possedere particolari requisiti di reazione al fuoco, mentre per le chiusure d’ambito di edifici, aventi quote di tutti i piani h inferiore a 24 m e che non includano compartimenti con Rvita pari a D1, D2 (classificati SB), e quelle degli altri edifici (classificati SC), vengono richiesti materiali appartenenti rispettivamente ai gruppi GM2 (materiali che contribuiscono in modo moderato all’incendio) e GM1 (materiali che contribuiscono in modo quasi trascurabile all’incendio) di reazione al fuoco, con riferimento alla tabella S.1-7 del D.M. 18 ottobre 2019.
Vengono poi fornite dettagliate indicazioni per quanto riguarda i requisiti di resistenza al fuoco nel caso di facciate semplici, curtain walling e a doppia pelle ventilata, coerentemente con l’impostazione della guida tecnica del 2013.
Si rileva infine che già il D.M. 18 ottobre 2019, nella RTO, al paragrafo S.1.7 comma 2, e al paragrafo S.3.5.6 comma 1, aveva trattato l’argomento, richiamando gli obiettivi di necessario contrasto alla propagazione dell’incendio di facciata, ponendo le basi per la Regola tecnica verticale “Chiusure d’ambito”. I riferimenti alla Guida tecnica 5043 del 2013, dovranno pertanto a breve essere aggiornati.
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