Approvati i Requisiti dei certificatori energetici e manutenzione impianti di climatizzazione
Requisiti dei certificatori energetici e manutenzione e controllo impianti di climatizzazione: due regolamenti approvati dal Consiglio dei Ministri
Approvati i Requisiti dei certificatori energetici e manutenzione impianti di climatizzazione
FONTE AICARR
Approvati in via definitiva da parte del Consiglio dei Ministri i due regolamenti sulle operazioni di manutenzione e controllo negli impianti di climatizzazione invernale ed estiva negli edifici e sull’accreditamento dei certificatori energetici.
Il primo regolamento, emanato nell’ottica dell’adeguamento dell’Italia alle norme U.E. sulle procedure per l’ispezione e manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, introduce misure semplificate per gli impianti con una potenza inferiore ai 100 Kw, sui quali i controlli saranno biennali o quadriennali (in base alla potenza e al tipo di alimentazione) invece che annuali. Inoltre, il regolamento prevede che, nel periodo invernale, la temperatura non deve superare i 18 gradi negli edifici a destinazione industriale o artigianale e i 20 gradi negli altri immobili, mentre durante la climatizzazione estiva non si può scendere sotto i 26 gradi. Vengono definiti anche i requisiti dei soggetti responsabili della manutenzione e delle ispezioni sugli impianti.
Il regolamento sui requisiti dei certificatori energetici dà attuazione a una norma del decreto legislativo n. 192/2005, emanato in recepimento della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia. All'articolo 4, comma 1, lettera c), si prevede infatti l'emanazione di un Dpr che stabilisca “i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione”.
Il regolamento attuativo del Dlgs 192/2005, che va dunque a completare la normativa nazionale in materia di certificazione energetica degli edifici, prevede che possano svolgere l’attività di certificazione energetica i tecnici abilitati, sia dipendenti di enti pubblici o di società di servizi pubbliche o private che liberi professionisti, in possesso di almeno uno dei seguenti titoli: laurea in architettura, ingegneria, agraria, scienze forestali, diploma di perito industriale, geometra, perito agrario; gli enti pubblici o gli organismi di diritto pubblico accreditati che svolgono attività di ispezione del settore edile e degli impianti; le società di servizi energetici (ESCO). I tecnici dovranno frequentare corsi di formazione autorizzati a livello ministeriale della durata minima di 64 ore. È inoltre previsto che il certificatore sia direttamente responsabile dell'attestato di certificazione energetica sottoscritto, che assume la valenza di atto pubblico, e dichiari all’atto della sottoscrizione l'assenza di un coinvolgimento diretto o indiretto nelle attività di progettazione dell'immobile certificato e con i produttori dei materiali, in modo che sia garantita la sua indipendenza.
Il regolamento fornisce anche delle Linee Guida sulla formazione e l’aggiornamento dei certificatori energetici, in modo da rendere più omogeneo il percorso a livello nazionale.