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Bonus edilizi: cessioni del credito a catena con limiti stringenti
Il nuovo decreto-legge 13/2022 consente, dopo la prima acquisizione del credito, ulteriori due cessioni rivolte esclusivamente a banche e intermediari finanziari iscritti all’albo o a imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia
Irap: autonoma organizzazione svincolata dall'entità del reddito
In una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza n. 6439/2018), viene confermato che l’accertamento del suddetto requisito non può basarsi sul mero riscontro dei dati economico-reddituali dichiarati dal professionista. Nel giudizio in esame la Corte ha accolto il ricorso del contribuente ribaltando la decisione della CTR che, invece, riconosceva la debenza dell’Irap a seguito dell’accertamento di redditi e di costi elevati. Gli Ermellini hanno affermato che “l’entità del reddito prodotto non può costituire elemento decisivo che possa di per sé integrare il presupposto per l’applicazione dell’IRAP” e che nella sentenza impugnata non era stata adeguatamente valutata “la natura dei costi in relazione all’entità dei compensi percepiti”, considerato che il professionista non impiegava direttamente beni strumentali o dipendenti e percepiva compensi esclusivamente da un network internazionale in cui era inserito.