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Autorizzazione sismica: è obbligatoria per gli interventi edilizi in zona 3? Tra Testo Unico Edilizia e realtà

In mancanza di altre definizioni normative, come le aree a bassa sismicità, di cui al combinato disposto degli artt. 83 e 94 del Testo Unico Edilizia (dpr 380/2001), si considerano solamente quelle rientranti nella zona 4, cioè quella di minor rischio sismico, per le quali è stato reso facoltativo l'obbligo di prescrivere la progettazione antisismica.

Coa succede se si effettuano lavori senza richiedere - e ottenere - l'autorizzazione sismica ex art.94 del Testo Unico Edilizia in zone 3 e 4, cioè a bassa sismicità?

Quando scatta l'illecito penale? Quando la progettazione antisimica è facoltativa? E come si incastrano in tutto questo le opere rilevanti e non rilevanti indicate nell'art.94-bis del dpr 380/2001?

Tante domande, alcuni chiarimenti, ma solo una parziale risposta definitiva, nell'interessante sentenza 3256/2022 dello scorso 15 dicembre, relativa al ricorso contro una condanna per la contravvenzione ex artt.94 e 95 del Testo Unico Edilizia, per non aver richiesto l'autorizzazione sismica prima della realizzazione di alcuni interventi edilizi in un comune in zona sismica 3.

Omessa denuncia di lavori in zona sismica: cosa dice la legge?

La Cassazione inizia evidenziando che, con giurisprudenza costante, si è sostenuto che il reato di omessa denuncia lavori in zona sismica, previsto dall'art. 93 del Testo Unico Edilizia, si configura anche in caso di opere in aree definite a bassa sismicità ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 e 94 del medesimo dpr 380/2001 che, in conseguenza dell'eliminazione di quello che, in precedenza, era definito "territorio non classificato", rientrano nella zona con grado di sismicità 4, per le quali le Regioni possono prevedere l'obbligo della progettazione antisismica.

Quindi prima di tutto bisogna discernere tra denuncia ex art.93 e autorizzazione ex art.94.

Autorizzazione sismica in zona a bassa sismicità: quando non deve essere richiesta

Però l'art. 94 del dpr 380/2001, riconosciuto a carico dell'imputato, esclude la necessità della preventiva autorizzazione scritta del competente Ufficio regionale per le opere da realizzare in località a bassa sismicità, all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83 del medesimo Testo Unico Edilizia.

Qui 'entra in gioco', ricorda la Corte Suprema, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 8 maggio 2003), con cui sono stati dettati i principi generali sulla base dei quali le Regioni, a cui lo Stato ha delegato l'adozione della classificazione sismica del territorio, hanno redatto l'elenco dei comuni con la relativa attribuzione a una delle quattro zone, a pericolosità decrescente, nelle quali è stato riclassificato il territorio nazionale.

Tramite questa ordinanza, è stato di fatto eliminato quello che in precedenza era il territorio "non classificato" ed è stata introdotta la zona 4, nella quale è facoltà delle Regioni prescrivere l'obbligo della progettazione antisismica.

In virtù di questa 'novità', la Cassazione ha più volte affermato che, in mancanza di altre definizioni normative, come le aree a bassa sismicità, di cui al combinato disposto degli artt. 83 e 94 dpr 380/2001, debbano essere considerate solamente quelle rientranti nella zona 4, cioè quella di minor rischio sismico, per le quali è stato reso facoltativo l'obbligo di prescrivere la progettazione antisismica.

Ma qui siamo in zona 3...

Lo Sbocca Cantieri e la rilevanza sismica delle opere

Nel 'mentre' usciva anche il DL 32/2019, cd. Sblocca-Cantieri, che introduceva l'art.94-bis al Testo Unico edilizia, e cioè la definizione di interventi "rilevanti" e di interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità, così come di quelli che non costituiscono pericolo per la stessa pubblica incolumità.

Tra i primi, si segnalano:

  • a) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);
  • b) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4).

Quindi, a detta del DL 34/2019, gli interventi in zona 3 e 4 sono - per definizione - di minore rilevanza o privi di rilevanza sismica.

Opere non rilevanti (zona 3 e 4): niente autorizzazione sismica?

Per concludere, la Cassazione segnala che - secondo il comma 3 dell'art.94-bis, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi "rilevanti", di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94, mentre per il comma 4,, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di cui al comma 1, lettera b) o lettera c).

Usciti dal labirinto, scopriamo quindi che per iniziare un intervento edilizio in zona 3 (o 4) non è necessaria l'autorizzazione sismica. O forse no?

La rilevanza delle opere e le linee guida

In tutto questo dedalo, il Giudice - osserva la Cassazione - deve impiegare le categorie e le definizioni contenute nell'art. 94-bis citato, di stretta interpretazione, e deve fornire della propria valutazione un congruo riscontro nel corpo della sentenza.

Nell'ambito di tale verifica, poi, deve richiamarsi il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 aprile 2020, contenente l'approvazione delle linee guida generali per l'individuazione - dal punto di vista strutturale - degli interventi contenuti nell'art. 94-bis stesso (quali da considerare "rilevanti", quali di "minore rilevanza" e "privi di rilevanza"), nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'art. 93.

Ma queste linee guida contengono "i criteri di carattere generale sulla base dei quali ciascuna regione potrà redigere la specifica elencazione che assegni le diverse tipologie di interventi ad una specifica macro-categoria, uniformandosi a principi validi sull'interno territorio nazionale, pur nel rispetto delle peculiarità e delle specificità che caratterizzano ogni area regionale".

Un'elencazione di criteri, quella di cui al decreto in esame, a carattere indicativo e privo di esaustività, dunque, oltre che espressamente ideata "in termini di carattere generale", che il giudice è chiamato ad applicare - quale norma extra-penale - nel rispetto della normativa primaria sanzionatoria e delle sue definizioni, ed alla luce delle "specifiche elencazioni di adeguamento" delle stesse linee guida, che le regioni sono state chiamate ad adottare dal comma 2 dell'art. 94-bis in questione.

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio, affinché il Tribunale verifichi la natura e la consistenza delle opere, quindi la rilevanza penale della condotta contestata, alla luce dei principi appena
riportati.

Semplificazione sismica? I dubbi restano

In definitiva: siamo di fronte a opere in zona 3, teoricamente di minore rilevanza (sia per il DL 34/2019 che ha inserito l'autorizzazione sismica semplificata, che per le linee guida del 2020), ma la Cassazione comunque non si pronuncia in via definitiva (cioè annulla la sentenza ma non accoglie il ricorso), rimandando ad una verifica più approfondita sulla consistenza delle opere.

A ben vedere, a questo punto bisognerebbe andare sul sito della Regione Toscana e scoprire quali opere si considerano 'rilevanti', eventualmente anche in zona 3, e poi raffrontarle con le effettive caratteristiche dell'opera edilizia contestata nel caso in esame.


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