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Bonus edilizi: l'asseverazione sulla congruità dei costi sulla base dei prezzari DEI ha valore retroattivo

Agenzia delle Entrate: la disposizione della Legge di Bilancio 2022 ha valenza interpretativa (quindi retroattiva), in quanto chiarisce che ai fini dell’attestazione della congruità delle spese, per tutti gli interventi ammessi alle agevolazioni, in attesa della emanazione dei decreti attuativi previsti dal comma 13-bis dell’articolo 119, è possibile utilizzare anche i prezzari individuati nel citato decreto MISE del 6 agosto 2020

Abbiamo parlato molto spesso di Antifrodi riguardo ai bonus edilizi, prima trattanto il DL 157/2021, poi la parte della Legge di Bilancio 2022 che ha inglobato - con alcune integrazioni e modifiche - proprio quel decreto-legge, e infine con le novità apportate in materia di cessione del credito dal DL Sostegni-Ter, che ha messo fine alla cessione senza limiti.

 

I prezzari per asseverare

Oggi ci soffermiamo però su un aspetto legato anche all'esercizio delle opzioni alternative (quindi cessione del credito e sconto in fattura, che a sua volta può essere ceduto) che, in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi previsti dal comma 13-bis dell’articolo 119 (decreto del MITE, da adottare entro il 9 febbraio 2022, che stabilirà i valori massimi per alcune categorie di beni), è fondamentale e cioè l'utilizzo dei prezzari DEI per le asseverazioni delle pratiche collegate ai bonus edilizi soggetti, appunto, a questo tipo di documento obbligatorio.

Prima di Natale, ma anche una volta pubblicata la Legge di Bilancio 2022, i dubbi su quali prezzari si potessero utilizzare - in attesa, appunto, del decreto del MITE sopracitato - sia per il Sismabonus che per l'Ecobonus, non erano affatto svaniti. Vediamo di riepilogare le regole, prendendo spunto da una recentissima FAQ dell'Agenzia delle Entrate (non una risposta ad interpello, ma una vera e propria FAQ) in materia.

Bonus edilizi: l'asseverazione sulla congruità dei costi sulla base dei prezzari DEI ha valore retroattivo

Asseverazione dei bonus edilizi: le regole della Legge di Bilancio 2022

Partiamo da quello che dice la legge 234/2021 (Manovra 2022).

L’articolo 1, comma 29, lett. b) ha riprodotto le modifiche all’articolo 121 del DL 34/2020 (Decreto Rilancio, il provvedimento che ha introdotto il Superbonus) disposte dal decreto-legge 157/2021 (DL Antifrodi), abrogato dall'articolo 1 comma 41 della citata legge di bilancio 2022, introducendo il comma 1-ter), che:

  • alla lettera a) prevede l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per interventi, diversi dal Superbonus 110%, di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica (Ecobonus), di adozione di misure antisismiche (Sismabonus), di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (Bonus Facciate), di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (di cui al comma 2 dell’articolo 121);
  • alla lett. b) prevede che i tecnici abilitati devono asseverare la congruità dei prezzi, secondo le disposizioni del comma 13-bis dell’articolo 119 del DL 34/2020.

Il comma 13-bis sopracitato è quello sul quale vogliamo soffermarci in questa sede. Modificato dall’art.1 comma 28, lett. i) della Manovra 2022, che ha riprodotto la modifica introdotta dall’abrogato DL 157/2021, prevede che per l’asseverazione della congruità dei prezzi, richiesta per fruire del Superbonus, occorre fare riferimento - oltre ai prezzari individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto del 2020 (di cui al comma 13 lett. a) - anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro il 9 febbraio 2022.

La lettera l) del medesimo comma 28 ha, inoltre, integrato il citato comma 13-bis stabilendo che i prezzari individuati con il decreto MISE del 6 agosto del 2020, per gli interventi di efficientamento energetico (anche ammessi al Superbonus), «devono intendersi applicabili» anche:

  • per gli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del DL 63/2013 (Sismabonus e Supersismabonus);
  • per gli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B di cui ai commi 219-223 della legge di bilancio 2020 (Bonus Facciate);
  • per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR.

 

Cerchio chiuso: prezzari DEI ok per Superbonus, Sismabonus, Ecobonus, Ristrutturazoni e Bonus Facciate

Nella FAQ le Entrate, quindi, "considerata la formulazione del periodo introdotto dalla lettera l) del comma 28", ritengono che "la disposizione abbia valenza interpretativa (quindi retroattiva), in quanto chiarisce che ai fini dell’attestazione della congruità delle spese, per tutti gli interventi ammessi alle agevolazioni, in attesa della emanazione dei decreti attuativi previsti dal comma 13-bis dell’articolo 119, è possibile utilizzare non solo i prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, i listini ufficiali o delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, i prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi, ma anche i prezzari individuati nel citato decreto MISE del 6 agosto 2020".

Ed è proprio nel Decreto Prezzi (o DM Requisiti), che si accenna ai prezzari DEI.