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C'è un Superbonus prorogato: 110% nelle zone terremotate anche per il 2026

Nei territori colpiti da eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, sarà possibile usufruire del Superbonus al 110%, per le spese relative agli interventi di efficientamento energetico e antisismici, per tutto il 2026, con un plafond di 100 milioni di euro e la possibilità di optare anche per la cessione del credito o lo conto in fattura

C'è un Superbonus 110% che continuerà a 'vivere' anche se limitatamente e per zone specifiche: è quello dedicato alle zone terremotate, che verrà prorogato dal nuovo decreto-legge approvato dal Governo lo scorso 20 giugno (si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) e che introduce "disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali".

Si punta, quindi, a sostenere gli investimenti per la ricostruzione privata nelle aree colpite dai recenti eventi sismici, anche per l'anno 2026.

 

Superbonus 110% zone terremotate: 100 milioni per il 2026

Nello specifico, l'art.4 della bozza (non ancora in vigore) stabilisce che "All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-ter è aggiunto il seguente: «8-ter.1. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter e 4-quater spetta anche per le spese sostenute nell’anno 2026, nella misura del 110 per cento, esclusivamente nei casi disciplinati dall’articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, ed entro il limite di spesa ivi previsto.»".

Quindi, nei territori colpiti da eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, sarà possibile usufruire del Superbonus al 110%, per le spese relative agli interventi di efficientamento energetico e antisismici, per tutto il 2026, con un plafond di 100 milioni di euro e la possibilità di optare anche per la cessione del credito o lo conto in fattura.

Il Superbonus si potrà chiedere sull'importo eccedente il contributo di costruzione.

I 100 milioni dedicati (ad esaurimento) sono 'figli' di quanto previsto dal DL 11/2023 (Stop Cessioni), che aveva stoppato in maniera generalizzata le opzioni alternative alla fruizione diretta del bonus, lasciandole intatte solo per le spese sostenute nelle zone 'rosse'.

 

Superbonus 2025 zone terremotate, regole e scadenze: lo speciale dei Commercialisti

Il focus dei Commercialisti fornisce un quadro dettagliato sulle residue possibilità di fruire del Superbonus al 110% per edifici ubicati in zone colpite dai terremoti, anche con esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, fino al 31 dicembre 2025, in virtù del contestuale contributo per la ricostruzione e della data entro la quale siano stati presentati il titolo abilitativo e la richiesta per la concessione dei contributi.


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Superbonus 110% nel 2025 per le strutture socio-sanitarie e le zone terremotate

Segnaliamo, sul tema, che fino al 31 dicembre 2025 hanno diritto al Superbonus 110% anche le strutture sociosanitarie e assistenziali, a determinate condizioni.

Inoltre, per gli interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici a partire dal 2009, vige il Superbonus pieno al 110% sempre fino al 31/12/2025.

 

Superbonus 65% condomini e ONLUS: cosa resta

Ricordiamo, a margine, che c'è ancora 'tempo' per usufruire dell'ultima percentuale di 'decalage', al 65%, rimasta per il Superbonus 2025: solo alcuni tipi di lavori possono ancora beneficiare della detrazione maggiorata, ma soprattutto il Superbonus è fruibile esclusivamente per interventi per i quali è stata presentata la CILA-S entro il 15 ottobre 2024.

Beneficiano del Superbonus al 65% - ultimo anno del decalage, ovviamente senza possibilità di cessione del credito o sconto in fattura (unica possibilità la fruizione diretta in dichiarazione dei redditi) solamente:

  • i condomini;
  • gli edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari;
  • le associazioni di volontariato;
  • le ONLUS;
  • le associazioni di promozione sociale (APS).

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