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In questa area di INGENIO sono raccolte le pubblicazioni, gli approfondimenti, le news riguardanti il tema della professione tecnica: tariffe professionali, etica, norme e codici, formazione, trattamento pensionistico, assicurazioni, crediti formativi e certificazione delle competenze, mercato e concorsi.

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PMI/brevetti: al via i finanziamenti, risorse fino a 300 mln

PMI/brevetti: al via i finanziamenti, risorse fino a 300 mln 05 December 2012 È operativa da la linea di credito riservata ai brevetti del Fondo Nazionale per l’Innovazione (FNI),strumento creato dal Ministero dello Sviluppo Economico per agevolare il finanziamento di progetti innovativi basati sullo sfruttamento industriale di titoli della proprietà industriale (brevetti, disegni e modelli). Con il FNI, dopo le iniziative riservate ai disegni e modelli, il MiSE mette a disposizione una garanzia che permetterà di favorire la concessione di finanziamenti da parte delle banche selezionate per circa 300 milioni di euro, favorendo l’accesso al credito delle imprese e riducendo i costi del finanziamento. I finanziamenti potranno essere concessi fino ad un importo massimo di 3 milioni di euro, con durata fino a 10 anni e nessuna garanzia personale o reale sarà richiesta all’impresa. Per avere maggiori informazioni le imprese possono fare riferimento alle sezioni dedicate al Fondo Nazionale Innovazione dei siti internet di Mediocredito Italiano, Unicredit e Deutsche Bank dove sono anche indicati i punti informativi appositamente istituiti dalle tre banche sull’intero territorio nazionale e dove sarà possibile avere ulteriori informazioni anche per la presentazione delle domande di finanziamento. Maggiori informazioni sul sito uibm.gov.it CONTATTI: Unicredit: numero verde 800 178051 - casella di posta elettronica: softloansinnovazione-Italia@unicredit.eu Mediocredito Italiano: numero verde 800 530701 - casella di posta elettronica: nova@mediocreditoitaliano.com Deutsche Bank: numero verde 800123712 - casella di posta elettronica: fondoinnovazione.brevetti@db.com

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Accordo CONFPROFESSIONI: ridotti gli intervalli per i contratti a termine negli studi professionali

Confprofessioni sigla il verbale di accordo per ridurre i tempi per il rinnovo dei contratti a termine. Negli studi professionali si riducono i tempi per il rinnovo dei contratti a termine. La Riforma del Lavoro (Legge 92/2012) aveva infatti modificato la lunghezza dell’intervallo obbligatorio tra duecontratti a termine consecutivi, pena l’obbligo per il datore di lavoro di stipulare il secondo a tempo indeterminato.La legge preesistente (D.lgs. 368/2001) dava attuazione alla Direttiva 1999/70/CE sullavoro a tempo determinato, stabilendo il termine di 10 giorni in caso di contratto di durata massima sei mesi e di 20 giorni per contratti di durata superiore a sei mesi. Il ministro del Welfare Elsa Fornero, con la Riforma del Lavoro, ha invece innalzato questo intervallo di tempo a 60 e 90 giorni rispettivamente, con l’obiettivo di disincentivare le forme contrattuali precarie. Per rendere più flessibile l’obbligo è intervenuto il Decreto Sviluppo (Legge 83/2012), dando la possibilità di modificare la durata dell’intervallo obbligatorio tra due successive assunzioni a termine: abbreviabile in presenza di accordi nei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative. Una recente circolare del ministero del Lavoro ha infine chiarito che le pause obbligatorie fra contratti a termine possono sempre essere ridotte, in base adaccordi fra sindacati e imprese. Di qui l'accordo siglato da CONFPROFESSIONI. A partire dal 28 novembre 2012 gli studi e le aziende che applicano il Ccnl siglato da Confprofessioni e da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, nel caso di assunzione di un lavoratore con contratto a termine, dovranno rispettare un intervallo di 30 giorni se il contratto a termine scaduto è superiore a sei mesi, ovvero 20 giorni se il contratto a termine scaduto è inferiore a sei mesi. È quanto stabilisce il verbale di accordo siglato il 28 novembre scorso da Confprofessioni e le organizzazioni sindacali del settore, che dà attuazione al decreto sviluppo (dl 83/2012) che attribuisce ai contratti collettivi la possibilità di ridurre gli stacchi temporali tra un contratto a termine e un altro originariamente previsti dalla riforma Fornero in 90 e 60 giorni. “Il settore degli studi professionali necessita di regole che consentano nell’ambito del lavoro a tempo determinato una riduzione dei tempi tra un contratto e l’altro” commenta il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella. “Seguendo questa logica, abbiamo individuato in tempi record uno strumento che risponde all’esigenza di flessibilità dei professionisti-datori di lavoro e allo stesso tempo assicura maggiore continuità, in un ottica di stabilizzazione e di fidelizzazione ai rapporti di lavoro nel settore degli studi professionali”.

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IL MESTIERE DEL COSTRUIRE: Liberalizziamo le idee, non i compensi

“Liberalizziamo le idee, non i compensi” 28 Novembre 2012 L’intervento del Presidente della Fondazione, arch. Andrea Tomasi a “IL MESTIERE DEL COSTRUIRE”. Roma ? MAXXI ? 28 novembre 2012. La Fondazione nasce quale atto concreto, positivo, del Comitato Nazionale dei Delegati ? l’organo di governo di Inarcassa ? per dare, in un momento di enorme difficoltà, una risposta sostanziale, tangibile, al palese malessere, (ma meglio sarebbe definirlo, mi si perdonerà la facile citazione, il grido di dolore) degli architetti e degli ingegneri italiani che vivono esclusivamente di libera professione. In sintesi, quelli iscritti a Inarcassa. Sono oltre 160.000, un numero veramente rilevante, enorme. Già questo numero ci dà la misura di quanto effettiva sia la difficoltà di accesso alla nostra professione: senza addentrarsi nelle statistiche, basti pensare che ci sono più architetti in Italia che negli Stati Uniti; in Italia c’è un architetto ogni 400 abitanti, in Francia uno ogni 2.500, in Inghilterra uno ogni 5.000. Già prima dell’attuale crisi globale, che si è riverberata con particolare negatività sul nostro Paese, la situazione generale del nostro essere liberi professionisti era critica, ma oggi è veramente drammatica. E dico questo con un certo imbarazzo. Alla nostra natura, infatti, non sono propri i pubblici lamenti, le lagnanze, né tantomeno manifestazioni eclatanti: gli architetti e gli ingegneri che vivono di sola libera professione hanno sempre operato, anche nei momenti di difficoltà, silenziosamente, cercando di superare attraverso il proprio lavoro le crisi e i periodi difficili degli ultimi quarant’anni. Oggi, purtroppo la situazione è veramente molto grave: oltre 160.000 architetti e ingegneri che vivono solo di libera professione non ce la fanno più ed è giunto il momento di evidenziarlo pubblicamente. Come tutte le altre realtà economiche, anche noi infatti attendiamo quelle risorse capaci di far ripartire il motore del lavoro e dello sviluppo, consapevoli che proprio il nostro mondo, quello del mestiere di costruire, (ma oggi forse meglio sarebbe parafrasare con il mestiere di ricostruire) è sempre stato fondamentale pilastro della nostra economia oltre che, come ci è stato appena ricordato, della nostra storia. Ma il nostro non è un semplice “battere cassa”, vi sono attività che Governo e Parlamento possono mettere in campo, non tanto ?o non solo? per aiutare noi, ma per cercare di riscoprire e ridare alle Amministrazioni appaltanti quel ruolo di “principe” auspicato nell’augurio finale dal prof. Daverio. Anche qui potremmo dire: modifichiamo i princìpi per riscoprire i principi. In primis, vi è senz’altro necessità di una completa revisione del D.Lgs. 163 del 2006, meglio noto come Codice degli Appalti, per gli aspetti che riguardano l’affidamento degli incarichi professionali (mi si perdonerà, ma io persevero a chiamarli così, anche se, oggi, la definizione corretta dovrebbe essere: appalto di servizi di ingegneria) . Il vulnus del 163 sta proprio in questo: nell’aver fatto, per la normativa di affidamento degli incarichi professionali, un sostanziale “copia/incolla” delle modalità previste per gli appalti dei lavori. Ma chi mai, per scegliere un avvocato che lo difenda in giudizio o un medico che lo guarisca, lo selezionerebbe su basi essenzialmente economiche o, peggio, col criterio del prezzo più basso? Certamente non il principe, ma neppure il tanto abusato “buon padre di famiglia”. Noi tutti conosciamo bene la genesi di questo, che origina da lontano, dal 1992, con la Direttiva Servizi; forse non tutti abbiamo presente che, nel tempo, molti altri Stati membri hanno però calibrato differentemente le modalità di affidamento degli incarichi professionali rispetto all’appalto dei servizi più diversi, come quelli di pulizia, di mensa, e così via. Quindi, come ormai spesso accade, nel nome di un mal compreso diktat europeo assumiamo acriticamente norme e comportamenti che si rivelano poi assolutamente controproducenti rispetto ai risultati che ci prefiggiamo. Un esempio su tutti: ? nel 2003, con grande enfasi mediatica, sono state di fatto depotenziate le tariffe professionali, eliminando il vincolo del rispetto dei minimi tabellari; ? nel 2012, con altrettanta enfasi, si sono addirittura cancellate le tariffe, non solo, se ne è vietata anche la semplice citazione. Questo per poi, solo qualche mese dopo, reintrodurle, se non altro per determinare il valore del lavoro professionale. Cambia solo il nome sono diventate “parametri”. Tutta questa attività è stata fatta dai vari governi richiamandosi ai valori messianici della libera concorrenza e della necessità di liberalizzazione del mercato professionale richiesteci dall’Europa comunitaria. Peccato, però, che, se andiamo a vedere lo Stato di riferimento per eccellenza delle qualità comunitarie, la Germania, veniamo a sapere che lì non solo le tariffe professionali esistono ancora, ma sono minimi tariffari inderogabili e che, recentemente, esse sono state complessivamente riviste, riadeguandole ai nuovi costi ed ai nuovi servizi che la complessità dell’agire professionale oggi richiede. Ma questo ha una sua precisa e logica motivazione: i governanti tedeschi ?ma non solo loro hanno ben valutato e compreso che l’attività professionale è una attività intellettuale che si sviluppa per il 90% dal lavoro di persone, non di capitali e non di merci e che, quindi, essa deve essere garantita al pari di quanto universalmente previsto per il lavoro dipendente. Tutto ciò senza tralasciare il fatto che i Tedeschi, pur in condizioni più favorevoli delle nostre, hanno verificato l’assoluta inesistenza di un mercato propriamente detto, posta la innegabile sproporzione esistente tra Domanda ed Offerta. Ma in Italia la situazione è ben più drammatica. Come la storia dimostra (pensiamo solo alla citazione, seppur d’epoca molto lontana, richiamataci dal prof. Daverio ) gli architetti e gli ingegneri non si sono mai dimostrati tetragoni al confronto: si sono tradizionalmente cimentati nella competizione, ma hanno messo in gioco le proprie idee, non i compensi. Liberalizziamo le idee, non i compensi. Abbiamo vissuto sulla nostra pelle, come tutti gli Italiani, (forse noi un po’ di più?) i diversi decreti che si sono succeduti; e fra questi anche quello della revisione della spesa pubblica, la nota spending review. In tutta onestà, come architetti e ingegneri che vivono di sola libera professione, coltivavamo la speranza che, nella riorganizzazione della spesa pubblica, venisse finalmente e definitivamente eliminata una voce rilevante e assolutamente ingiustificata. Mi riferisco all’incentivo che viene corrisposto agli uffici tecnici pubblici per le attività professionali interne. In primo luogo è oggettivamente difficile comprendere perché, per svolgere solo e unicamente il proprio lavoro, proprio quello e solo quello per cui si è stati assunti, e nel normale orario quotidiano, si possa percepire un incentivo. Un incentivo non irrilevante: il 2% del valore dei lavori da eseguirsi. Questo incentivo del 2%, ultima tariffa garantita rimasta nel mondo professionale, vale ogni anno più di 500 milioni di Euro. Non desti stupore come, in un momento di riordino della spesa pubblica noi, forse ingenuamente, sperassimo potesse costituire una consistente voce di risparmio. Ma così non è stato. Sul tema della P.A., più in generale, noi speriamo che, nell’auspicata prosecuzione del riordino, ci si convinca della necessità che il pubblico svolga i compiti ad esso esclusivamente demandati, evitando, quindi, di fare ciò che fa ?molte volte meglio? il privato. In particolare è incomprensibile che le pubbliche amministrazioni si dotino di uffici tecnici per progettare e dirigere opere, perché ciò inevitabilmente comporta la creazione di strutture rigide e sempre costosissime, e questo a prescindere dalla mole del lavoro realmente svolto. Noi riteniamo che il pubblico debba essere ben strutturato, veloce ed efficiente nell’attività di programmazione delle opere, attività che oggi costituisce il vero tallone d’Achille dei Lavori Pubblici, così come nell’azione di controllo, lasciando tutto il resto all’ambito privato. Infine, ultimo tema, ma non certo per importanza, è quello dell’enorme confusione di ruoli che contraddistingue il nostro mondo, il nostro modo di essere professionisti. Dopo tanti, tanti anni di dibattito sulle professioni ordinistiche e sulle loro regole, la nuova recente legislazione è stata, almeno per noi, fortemente deludente: la portata delle novità introdotte, onestamente, non richiedeva cotanta gestazione. Noi ci aspettavamo un atto di chiarezza: la netta e palese distinzione tra coloro che svolgono la professione di architetto e di ingegnere in prima persona, assumendosene tutte le responsabilità ed i rischi che ne conseguono, e coloro che, numero non irrilevante, rimangono iscritti agli Ordini con le motivazioni più diverse: per ragioni culturali, o affettive, per giusto orgoglio, per non precludersi una qualche opportunità, perché la quota non ha costi proibitivi… tutti soggetti, insomma che nella vita fanno altro. Vi sono molti modi di essere ingegnere o architetto, tutti di pari dignità, ma per una serie di ragioni, non ultimo anche di ordine fiscale e previdenziale, è opportuno vi sia una distinzione tra i diversi modi di fare l’architetto o l’ingegnere. All’interno di questa confusione di ruoli, infine ve ne è una ulteriore, ben più grave e inaccettabile: quella che vede pubblici dipendenti esercitare atti di libera professione. Qualche mese fa è stata sollevato un caso mediatico circa il lavoro libero professionale svolto da pubblici dipendenti in assenza della debita preventiva autorizzazione. Ma il problema non è la mancata autorizzazione al dipendente pubblico per svolgere un secondo ? o un terzo? lavoro, il vero tema è che è assolutamente inammissibile che il pubblico dipendente, che già gode di tutte le garanzie giustamente destinate al lavoro subordinato, possa svolgere altri lavori oltre a quello per il quale è stato assunto. E questo è inaccettabile, al di là di qualsiasi altra considerazione, perché, com’è ben noto, il secondo lavoro viene spesso svolto in pesanti situazioni di conflitto d’interesse malamente mascherate. Questo presupposto di incompatibilità trova applicazione anche per tutti i soggetti in parttime: è incomprensibile che venga concesso il part?time al pubblico dipendente, architetto o ingegnere, per poi consentirgli poi di fare il libero professionista, ponendolo quindi nella condizione di essere al mattino controllore ed al pomeriggio al lavoro nel proprio studio. Tanti uffici pubblici pullulano di “turnisti” che fanno atti di libera professione in posizione di assoluto privilegio. Questo è veramente insopportabile, questo è veramente scandaloso. Al pubblico dipendente deve essere, come peraltro le norme generali prevedono, assolutamente vietata qualsiasi attività all’esterno dell’Ente di appartenenza; il part?time, quando concesso, deve prevedere il divieto assoluto all’esercizio professionale. Su tutto questo, ma evidentemente non solo, la Fondazione si impegnerà a fondo. Per fare ciò, però, abbiamo bisogno del sostegno dei colleghi, che invitiamo ad iscriversi numerosi, come invitiamo ad aderire tutti coloro, Enti e Società, che hanno a cuore il nostro mondo. Grazie.

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Consigli di Disciplina degli Ordini: c'è il regolamento

consigli di disciplina territoriali per gli ingegneri: c'è il regolamento Via libera allo schema di regolamento relativo alle modalità di designazione dei componenti dei consigli di disciplina territoriali per gli ingegneri. Dopo il sì arrivato dal ministro della Giustizia Paola Severino, infatti, il testo è pubblicato oggi nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia dopo che il Consiglio di categoria ha apportato le richieste di modifica avanzate dal guardasigilli. Il testo http://www.bv.ipzs.it/bv-pdf/003/MOD-BP-12-071-222_1634_1.pdf estratto Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri a norma dell’articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 2012 Art. 1 (Oggetto) 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di designazione dei membri dei Consigli di disciplina territoriali dell’Ordine degli Ingegneri, in attuazione dell’art. 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. Art. 2 (Consigli di disciplina territoriali) 1. Presso i Consigli territoriali dell’Ordine degli Ingegneri sono istituiti i Consigli di disciplina territoriali che svolgono compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’Albo. 2. I Consigli di disciplina territoriali sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti Consigli territoriali dell’Ordine degli Ingegneri. Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d’iscrizione all’Albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all’Albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d’iscrizione all’Albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all’Albo, dal componente con minore anzianità anagrafica. 3. Nei Consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti è prevista l’articolazione interna in Collegi di disciplina, composti ciascuno da tre consiglieri. I Collegi di disciplina, ove costituiti, sono deputati a istruire e decidere sui procedimenti loro assegnati. L’assegnazione dei consiglieri ai singoli Collegi di disciplina è stabilita dal Presidente del Consiglio di disciplina territoriale. Ogni Collegio di disciplina è presieduto dal consigliere con maggiore anzianità d’iscrizione all’Albo, ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all’Albo, dal consigliere con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal consigliere con minore anzianità d’iscrizione all’Albo, ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all’Albo, dal consigliere con minore anzianità anagrafica. In ciascun Collegio di disciplina non può essere prevista la partecipazione di più di un componente esterno all’Ordine. 4. I Consigli di disciplina territoriali operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare. 5. Le riunioni dei Consigli di disciplina territoriali hanno luogo separatamente da quelle dei Consigli territoriali. 6. I compiti di segreteria e di assistenza all’attività dei Consigli di disciplina territoriali sono svolti dal personale dei Consigli territoriali dell’Ordine. 7. Le spese relative al funzionamento dei Consigli di disciplina territoriali, incluse quelle dei procedimenti disciplinari, sono poste a carico del bilancio dei Consigli territoriali dell’Ordine. Art. 3 (Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica) 1. La carica di consigliere dei Consigli di disciplina territoriali è incompatibile con la carica di consigliere, revisore o qualunque altro incarico direttivo del corrispondente Consiglio territoriale e con la carica di consigliere del Consiglio Nazionale. 2. I componenti dei Consigli di disciplina territoriali che risultino, nel corso del loro mandato, nelle condizioni di cui al successivo art. 4, comma 4, inclusa la sospensione dall’Albo per il mancato versamento della quota di iscrizione, decadono immediatamente dalla carica e sono sostituiti ai sensi del successivo articolo 5, comma 8. Art. 4 (Requisiti di onorabilità e professionalità) 1. I componenti dei Consigli di disciplina territoriali sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il corrispondente Consiglio territoriale dell’Ordine, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi redatto a cura del medesimo Consiglio territoriale. 2. Gli iscritti all’Ordine che intendano partecipare alla selezione per la nomina a componente del Consiglio di disciplina territoriale devono presentare la loro candidatura entro e non oltre trenta giorni successivi all’insediamento del nuovo Consiglio territoriale. 3. La candidatura è presentata secondo procedure e modalità stabilite dal Consiglio Nazionale e rese note agli iscritti mediante pubblicazione sulla pagina principale del sito internet del Consiglio territoriale e del Consiglio Nazionale. Gli iscritti hanno l’obbligo di allegare alla propria candidatura un curriculum vitae, compilato conformemente al modello predisposto dal Consiglio Nazionale e messo a disposizione sul sito internet del Consiglio territoriale e del Consiglio Nazionale. La mancata allegazione del curriculum vitae determina l’immediata esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura di selezione. 4. All’atto della candidatura, gli iscritti devono dichiarare, altresì, a pena di inammissibilità: - di essere iscritti all’Albo degli Ingegneri da almeno 5 anni; - di non avere legami di parentela o affinità entro il 3° grado o di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio territoriale dell’Ordine; - di non avere legami societari con altro professionista eletto nel medesimo Consiglio territoriale dell’Ordine; - di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; - di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione; - di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti la data di presentazione della propria candidatura. 5. È facoltà del Consiglio territoriale di indicare nei Consigli di disciplina componenti esterni, non iscritti all’Albo. Per i componenti dei Consigli territoriali di disciplina non iscritti all’Albo, la scelta dei soggetti da inserire nell’elenco di cui al successivo articolo 5, comma 1, avviene ad opera del Consiglio territoriale d’intesa con l’interessato o tramite richiesta al rispettivo organismo di categoria. Tali componenti esterni possono essere prescelti, previa valutazione del curriculum professionale e in assenza delle cause di ineleggibilità di cui al precedente comma 4, tra gli appartenenti alle seguenti categorie: - iscritti da almeno 5 anni agli albi delle professioni regolamentate, giuridiche e tecniche; - esperti in materie giuridiche o tecniche; - magistrati ordinari, amministrativi, contabili, anche in pensione. Articolo 5 (Nomina) 1. Entro sessanta giorni dal suo insediamento il Consiglio territoriale è tenuto a predisporre un elenco di candidati al Consiglio di disciplina, selezionati con delibera motivata esaminati i rispettivi curricula, il cui numero complessivo è pari al doppio del numero dei consiglieri che il Presidente del Tribunale sarà successivamente chiamato a designare. Almeno due terzi dei componenti l’elenco dei candidati deve essere iscritto all’Albo; il numero dei candidati della sezione B deve essere almeno doppio rispetto al numero dei consiglieri iscritti alla sezione B nel corrispondente Consiglio territoriale. 2. Almeno due terzi dei componenti dei Consigli di disciplina territoriali devono essere iscritti all’Albo. Il numero dei componenti della sezione B dell’Albo deve essere almeno pari rispetto a quello presente nel corrispondente Consiglio territoriale. I giudizi disciplinari riguardanti i soggetti iscritti alla sezione B dell’Albo sono assegnati d’ufficio al Collegio giudicante composto da almeno un consigliere proveniente dalla sezione B dell’Albo. In mancanza di consiglieri iscritti alla sezione B dell’Albo, i giudizi disciplinari riguardanti gli iscritti alla stessa sezione dell’Albo sono assegnati al Consiglio di disciplina dell’Ordine territorialmente più vicino, che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla sezione B dell’Albo. 3. Qualora non sia pervenuta alcuna candidatura nel termine di cui all’articolo 4, comma 2 del presente regolamento, o il numero di candidature risulti insufficiente, il Consiglio territoriale procede d’ufficio a inserire nell’elenco il numero di candidati necessario al suo completamento, salva la verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 4 del presente regolamento. 4. Dopo la sua compilazione, l’elenco è senza indugio pubblicato sul sito internet del Consiglio territoriale e del Consiglio Nazionale in formato aperto e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale. 5. L’elenco è immediatamente trasmesso al Presidente del Tribunale del circondario individuato a norma dell’articolo 4, comma 1 del presente regolamento, a mezzo PEC o mediante altro mezzo idoneo previsto della legge, affinché provveda a nominare senza indugio i membri effettivi e i membri supplenti del Consiglio di disciplina territoriale, interni ed esterni all’Ordine, sulla base dei rispettivi curricula professionali. 6. La nomina dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale è immediatamente comunicata agli uffici del Consiglio territoriale e del Consiglio Nazionale a mezzo PEC o mediante altro mezzo idoneo previsto dalla legge, per consentire il successivo insediamento dell’organo e per la pubblicazione sul sito internet del Consiglio territoriale e del Consiglio Nazionale, in formato aperto e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale. 7. Entro quindici giorni dalla pubblicazione dei nominativi ai sensi del precedente comma 6, il componente del Consiglio di disciplina territoriale con maggiore anzianità d’iscrizione all’Albo, ovvero, qualora sia nominato anche un solo componente non iscritto all’Albo, il componente con maggiore anzianità anagrafica, procede alla convocazione e all’insediamento del Consiglio di disciplina territoriale. 8. All’immediata sostituzione dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra ragione, si provvede attingendo dall’elenco dei componenti supplenti già nominati dal Presidente del Tribunale, secondo l’ordine da quest’ultimo individuato. Per ogni consigliere proveniente dalla sezione B dell’Albo vi è l’obbligo di individuare un componente supplente. Qualora non sia possibile procedere nel senso indicato, per essere terminati i membri supplenti, si procederà alla formazione di una lista composta da un numero di componenti doppio rispetto a quelli da sostituire, individuata discrezionalmente dal Consiglio territoriale, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 4 del presente regolamento. Il Presidente del Tribunale competente procederà alla scelta del nuovo consigliere attingendo dal suddetto elenco. Le comunicazioni avverranno sempre a mezzo PEC o mediante altro mezzo idoneo previsto della legge. 9. Qualora il numero degli iscritti all’Ordine territoriale sia esiguo, ovvero sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministero vigilante, su richiesta degli Ordini territoriali interessati, sentito il Consiglio Nazionale, può disporre che un Consiglio di disciplina territoriale estenda la sua competenza agli iscritti negli Albi di due o più ambiti territoriali finitimi, designandone la sede. Art. 6 (Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse) 1. Il componente del Collegio di disciplina che si trovi in una condizione di conflitto di interesse ha l’obbligo di astenersi dalla trattazione del procedimento che determina tale condizione ai sensi dell’articolo 51 del codice di procedura civile, dandone immediata comunicazione agli altri componenti il Collegio di disciplina. Qualora non vi provveda spontaneamente, egli potrà essere ricusato dal soggetto sottoposto al procedimento disciplinare, secondo le modalità stabilite dall’articolo 52 del codice di procedura civile e dalle pertinenti disposizioni che regolano l’esercizio della funzione disciplinare nei confronti degli iscritti all’Albo degli Ingegneri. Il Presidente del Consiglio di disciplina procederà alla sostituzione del consigliere in conflitto di interesse, per la trattazione del relativo procedimento, con altro componente il Consiglio di disciplina. 2. Ai fini dell’individuazione delle situazioni di conflitto di interessi si applica l’art. 3 della legge 20 luglio 2004, n. 215. Integra la situazione di conflitto di interessi per il consigliere, oltre alle ipotesi previste dall’articolo 51 del codice di procedura civile, l’aver intrattenuto rapporti lavorativi o l’aver collaborato, a qualunque titolo, con il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o con il soggetto il cui esposto ha determinato l’avvio del procedimento. Art. 7 (Disposizioni transitorie) 1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, l’invio da parte dei Consigli territoriali dell’Ordine, al Presidente del Tribunale territorialmente competente, dell’elenco dei candidati predisposto ai sensi del precedente articolo 5, comma 1, dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di insediamento dei Consigli territoriali dell’Ordine eletti successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento. 2. Fino all’insediamento dei nuovi Consigli di disciplina territoriali la funzione disciplinare è svolta dai Consigli territoriali dell’Ordine, in conformità alle disposizioni vigenti. 3. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento dei nuovi Consigli di disciplina territoriali sono regolati in base al precedente comma 2. La pendenza del procedimento disciplinare è valutata con riferimento alla data di adozione della delibera consiliare di apertura del procedimento disciplinare. 4. Il Consiglio di disciplina territoriale resta in carica per il medesimo periodo del corrispondente Consiglio territoriale dell’Ordine ed esercita le proprie funzioni fino all’insediamento effettivo del nuovo Consiglio di disciplina. Articolo 8 (Entrata in vigore e pubblicità) 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

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Possibilità di posticipo del versamento del conguaglio 2011 al 30/04/13

Possibilità di posticipo del versamento del conguaglio 2011 al 30/04/13 Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato - nella riunione del 19 ottobre u.s. - di consentire che il saldo del conguaglio dei contributi previdenziali relativi all’anno 2011, previsto per il 31/12/2012, possa essere versato entro il 30/04/2013 con l’applicazione di un interesse dilatorio nella misura del 2% fisso. I professionisti che vorranno usufruire di tale facilitazione, dovranno semplicemente generare il bollettino MAV relativo al conguaglio 2011, tramite l'apposita funzione su Inarcassa On line, e versare l’importo corrispondente entro e non oltre il 30 aprile 2013. Il versamento entro la scadenza suddetta non genererà alcuna sanzione e l’importo relativo al 2% fisso d’interesse sarà oggetto di riscossione da parte di Inarcassa unitamente alla prima o alla seconda rata dei minimi contributivi 2013. Il ritardo di pagamento anche di un solo giorno rispetto al termine del 30/04/2013 comporterà l’applicazione delle sanzioni e degli interessi nella misura prevista a decorrere dall’1/01/2013 al momento del pagamento.

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Approvata la Riforma Previdenziale di INARCASSA

Muratorio, “una rivoluzione che ci pone all’avanguardia europea” La Riforma previdenziale di Inarcassa, che segna il passaggio al metodo contributivo e la sostenibilità a 50 anni, è stata approvata in via definitiva, con nota del 19/11/12, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dopo aver superato con successo lo stress test voluto dal Ministro Fornero nel mese di settembre. “Il nostro contributivo è una rivoluzione che ci pone all’avanguardia di molti paesi europei - dichiara il Presidente Paola Muratorio - Grazie ad un sistema innovativo raggiungiamo una sostenibilità strutturale, ossia un equilibrio permanente dei conti, tra entrate e uscite previdenziali a garanzia di tutti gli iscritti, giovani e anziani.” La riforma riconosce previdenza e assistenza, nel nome dell'equità inter e intragenerazionale e la coniuga con l’equilibrio economico e finanziario della Cassa. La valutazione attuariale del Bilancio Tecnico 2011 fatta con i nuovi criteri indica, infatti, un equilibrio strutturale del sistema previdenziale di Inarcassa, che va molto al di là della sostenibilità a 50 anni . Sono state così salvaguardate tutte le aspettative solidaristiche dell’attuale sistema previdenziale, quali il mantenimento della pensione minima sia per gli iscritti meno abbienti che per le situazioni meritorie; il riconoscimento di un accredito figurativo relativo alle contribuzioni ridotte degli iscritti giovani; la flessibilità di uscita pensionistica; la pensione volontaria aggiuntiva per chi intende migliorare il proprio profilo previdenziale. Misure che assicurano tutela dove è necessario, protezione ai più anziani ed un migliore profilo previdenziale ai più giovani. Infine, a garanzia dell’equità intracategoriale, sono stati studiati coefficienti specifici di trasformazione ‘per coorte’ e non per età; l’aspettativa di vita è infatti uguale per tutti i nati nello stesso anno. Sarà così possibile anticipare il pensionamento a 63 anni a patto di aver maturato un’anzianità contributiva di 35, con una riduzione però nell’importo della pensione, in considerazione del maggior periodo di godimento della pensione. Al tempo stesso si potrà andare in pensione a 70 anni con un trattamento migliore. “La nostra riforma - conclude il Presidente Muratorio - chiama gli iscritti ad un ruolo più attivo e consapevole rispetto alle leve da utilizzare per la costruzione della propria pensione, valorizzando la specificità di ingegneri e architetti liberi professionisti e le caratteristiche del sistema di riferimento delle Casse’. Roma, 20 novembre 2012

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Ritardo pagamenti, il decreto si applica anche ai professionisti

[FONTE: http://www.confprofessioni.eu] Dal 1° gennaio 2013 le parcelle professionali saranno pagate puntualmente. Lo prevede il Dlgs sulle...

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Centro Studi CNI: Monitoraggio sulle iniziative di aggiornamento e sviluppo professionale continuo

Il Centro Studi CNI pubblica i risultati del Monitoraggio sulle iniziative di aggiornamento e sviluppo professionale continuo promosse dagli Ordini degli ingegneri e dalle Federazioni/ Consulte regionali nel 2011

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Authority appalti e CiVIT insieme contro la corruzione, firmato protocollo d’intesa

E' stato firmato dal presidente dell’Avcp e dal presidente della CiVIT, un protocollo di intesa per rafforzare i livelli di legalità nel settore degli appalti pubblici

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Recepita direttiva UE contro il ritardo nei pagamenti: massimo 30 giorni per saldare le fatture

Anche in Italia è stata recepita la direttiva UE contro il ritardo nei pagamenti: dal 2013 si avrà un massimo di 30 giorni per saldare le fatture

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Reti di impresa: apertura ai professionisti

Atto di segnalazione su "Misure per la partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara per l’aggiudicazione di contratti pubblici"

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Zambrano: inutile la suddivisione degli Ordini professionali tra Ministeri

 "La funzione degli ordini professionali è soprattutto di vigilanza sulle attività dei professionisti, oltre che...

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PAT, bene la riforma delle Professioni, ora attenzione sul decreto Parametri

Prosegue il dialogo tra il Ministro della Giustizia Paola Severino e l'organizzazione che raggruppa le categorie tecniche, coordinata da Armando Zambrano

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57° Congresso Nazionale degli Ingegneri - NOI CI SIAMO Ingegneria: Tutela e Sviluppo

Ingenio pubblica un resconto del 57° Congresso Nazionale degli Ingegneri

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"Ingegneri 2020. Tutela, sviluppo e occupazione" studio del CNI traccia un possibile scenario

Il CNI traccia un possibile scenario "Ingegneri 2020. Tutela, sviluppo e occupazione"

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Si allargano i redditi da assoggettare a contribuzione INARCASSA

Una sentenza della Cassazione estende l'obbligo contributivo alle attività che presentano un nesso con l'attivita' professionale

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Agenzia delle Entrate: pubblicata la Guida su “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”

È stata pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate la Guida fiscale su “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”

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Credito di imposta per gli Studi Professionali in are terremotate

In particolare, i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 avevano sede legale od operativa e svolgevano attività di impresa o di lavoro autonomo in uno dei Comuni interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, e che, per effetto del terremoto, hanno subito la distruzione ovvero l’inagibilità dell’azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività, denunciandole all’autorità comunale e ricevendone verificazione, possono usufruire di un contributo sotto forma di credito d’imposta pari al costo sostenuto, entro il 30 giugno 2014, per la ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei suddetti beni.

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Riforma delle Professioni: in gazzetta ufficiale il DPR 7 agosto 2012, n. 137

Il DPR 7 agosto 2012, n. 137 di riforma degli ordinamenti professionali, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 3 agosto 2012, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. A tal proposito, si ricorda che l’art. 3, comma 5, del DL 138/2011 ha fissato il termine per il recepimento dei principi di riforma (lett. a) – g) dell’articolo citato), mediante l’emanazione di un DPR, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del DL 138/2011, testo in vigore dal 13 agosto 2011.

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Tariffe professionali: le nuove regole per il calcolo

Il Ministero della Giustizia ha riscritto le regole per definire le tariffe professionali in sede giudiziale in assenza di accordo delle parti

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Il CUP invia al Parlamento gli emendamenti al DPR

Il CUP invia al Parlamento gli emendamenti al DPR sulle professioni Tirocinio, formazione e disciplina. Il documento, redatto dai commercialisti, propone modifiche a quasi tutti gli articoli dello schema di decreto

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Il Consiglio di Stato boccia il decreto sulla riforma delle professioni

La riforma delle professioni è stata bocciata dal Cpnsiglio dei Ministri chiedendo delle sostanziali modifiche al Ministero della Giustizia

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Studi di settore, correttivo più alto per gli ingegneri

Studi di settore evidenziano che il correttivo più alto è quello per gli ingegneri

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Occupazione e remunerazione degli ingegneri in Italia nel 2011

Occupazione e remunerazione degli ingegneri in Italia nel 2011

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