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SALDO INARCASSA: Possibilità di posticipo del versamento del conguaglio 2011 al 30/04/13

Possibilità di posticipo del versamento del conguaglio 2011 al 30/04/13 Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato - nella riunione del 19 ottobre u.s. - di consentire che il saldo del conguaglio dei contributi previdenziali relativi all’anno 2011, previsto per il 31/12/2012, possa essere versato entro il 30/04/2013 con l’applicazione di un interesse dilatorio nella misura del 2% fisso. I professionisti che vorranno usufruire di tale facilitazione, dovranno semplicemente generare il bollettino MAV relativo al conguaglio 2011, tramite l'apposita funzione su Inarcassa On line, e versare l’importo corrispondente entro e non oltre il 30 aprile 2013. Il versamento entro la scadenza suddetta non genererà alcuna sanzione e l’importo relativo al 2% fisso d’interesse sarà oggetto di riscossione da parte di Inarcassa unitamente alla prima o alla seconda rata dei minimi contributivi 2013. Il ritardo di pagamento anche di un solo giorno rispetto al termine del 30/04/2013 comporterà l’applicazione delle sanzioni e degli interessi nella misura prevista a decorrere dall’1/01/2013 al momento del pagamento.

Possibilità di posticipo del versamento del conguaglio 2011 al 30/04/13


Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato - nella riunione del 19 ottobre u.s. - di consentire che il saldo del conguaglio dei contributi previdenziali relativi all’anno 2011, previsto per il 31/12/2012, possa essere versato entro il 30/04/2013 con l’applicazione di un interesse dilatorio nella misura del 2% fisso.
I professionisti che vorranno usufruire di tale facilitazione, dovranno semplicemente generare il bollettino MAV relativo al conguaglio 2011, tramite l'apposita funzione su Inarcassa On line, e versare l’importo corrispondente entro e non oltre il 30 aprile 2013.
Il versamento entro la scadenza suddetta non genererà alcuna sanzione e l’importo relativo al 2% fisso d’interesse sarà oggetto di riscossione da parte di Inarcassa unitamente alla prima o alla seconda rata dei minimi contributivi 2013.
Il ritardo di pagamento anche di un solo giorno rispetto al termine del 30/04/2013 comporterà l’applicazione delle sanzioni e degli interessi nella misura prevista a decorrere dall’1/01/2013 al momento del pagamento. 

Attenzione:

- per i professionisti ai fini del calcolo dell'imponibile si ragiona per cassa e non per competenza: quindi la deducibilità scatterà nell'anno in cui è stato fatto il pagamento

- ai fini della deducibilità sono da considerare solo i contributi Soggettivi e per Maternità L’ammontare del conguaglio del Contributo soggettivo è scritto nella parte

superiore del MAV.