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Cessione del credito per gli interventi soggetti a Ecobonus e Sismabonus

Tutti i dettagli sulla cessione del credito per sismabonus e ecobonus

Regolamentazione della cessione del credito maturato in relazione alle detrazioni per gli interventi di efficienza energetica e adeguamento sismico

detrazioni-fiscali.jpgLa legge di stabilità 2018 (Legge n.205 del 27/12/2017) contiene numerose novità tra cui la variazione delle quote detraibili per gli interventi soggetti all’Ecobonus, la proroga e l’incremento della quota relativa alle riqualificazioni energetiche condominiali e l’aumento delle quote detraibili per gli interventi antisismici.

Per le spese soggette a Ecobonus e Sismabonus effettuate tra gennaio 2017 e dicembre 2021 è possibile la cessione del credito a favore delle ditte fornitrici che hanno effettuato l’intervento o di altri soggetti privati. 

Sismabonus ed Ecobonus

Il Sismabonus è un’agevolazione fiscale che consente a privati e società di detrarre dall’IRPEF o dall’IRES una parte delle spese sostenute per interventi di adeguamento sismico. Infatti, per gli interventi di messa in sicurezza statica effettuati tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, è possibile detrarre fino all’ 85% delle spese effettuate per un massimo di 96000 euro. Gli immobili soggetti al Sismabonus sono di tipo abitativo o destinati ad attività produttive e appartengono a zone a pericolosità sismica 1,2 e 3.

Nello specifico le quote detraibili sono le seguenti:

  • 50% per gli interventi strutturali che non portano a un miglioramento della classe sismica;
  • 70% per gli interventi che portano alla riduzione della pericolosità sismica di una classe;
  • 75% per gli interventi antisismici effettuati sulle zone comuni degli edifici condominiali che riducono di una classe il rischio sismico;
  • 80% per gli interventi che riducono la pericolosità sismica di due classi;
  • 85% per gli interventi effettuati sulle parti condominiali comuni che riducono di due classi il rischio sismico.

Anche l’Ecobonus è un’agevolazione fiscale che consente di detrarre dall’IRPEF o dall’IRES una quota della spesa effettuata, in questo caso per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. 

Per tutto il 2018 passano al 50% le detrazioni per interventi relativi all’installazione di serramenti prestanti e schermature solari, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione di classe A o superiore o con impianti a biomassa.

Le detrazioni del 65% sono applicabili invece a interventi di riqualificazione globale o relativi alle strutture opache, l’installazione di un impianto solare termico, l’aggiunta di sistemi di termoregolazione ad interventi di sostituzione del generatore di calore con una caldaia a condensazione e l’installazione di sistemi ibridi (pompa di calore e caldaia a condensazione) o di generatori d’aria calda a condensazione.

Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica in edifici condominiali le percentuali di spesa detraibili sono più elevate, inoltre la detrazione si può applicare a spese sostenute fino a dicembre 2021.

Infine, è prevista la cumulabilità di Ecobonus e Sismabonus esclusivamente per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali siti nelle zone ad alto rischio sismico che prevedono contemporaneamente la riduzione del rischio sismico e l’efficientamento energetico. In questo caso le quote detraibili raggiungono l’80% se la pericolosità sismica diminuisce di una classe, si arriva invece all’85% in caso di riduzione del rischio sismico di due classi.

Cessione di credito: chi può usufruirne e come

Tanto l’Ecobonus quanto il Sismabonus sono rivolti a privati o società soggetti rispettivamente al pagamento dell’IRPEF e dell’IRES.
I soggetti considerati incapienti non hanno quindi la possibilità di sfruttare queste agevolazioni fiscali. Per questo motivo nasce la possibilità di cedere il credito relativo alle spese effettuate per interventi energetici o antisismici. 

Sono incapienti i soggetti con imposta dovuta inferiore alla quota da detrarre. 

La cessione può avvenire nei confronti di:

  • Fornitori di beni e servizi utili alla realizzazione degli interventi;
  • Altri soggetti privati (lavoratori autonomi, società, enti) che hanno avuto collegamenti con l’intervento avente diritto al bonus;

è poi consentita una successiva cessione del credito ad opera dei soggetti riceventi.

La circolare n.17 E del 23 luglio 2018 specifica inoltre che, nell’ambito di consorzi o reti di imprese, è possibile operare la cessione del credito, relativo all’Ecobonus, nei confronti di:

  • altri soggetti consorziati o retisti anche se non hanno eseguito i lavori;
  • direttamente al consorzio o alla rete d’imprese.

Se viene redatto un unico contratto d’appalto con più soggetti o in presenza di subappaltatori il credito può essere ceduto anche a:

  • soggetti rientranti nel contratto d’appalto, anche se non hanno effettuato l’intervento per cui si accede al bonus;
  • eventuali subappaltatori, essendo questi da considerarsi come soggetti collegati all’intervento.

La cessione del credito a favore di banche e intermediari finanziari è sempre vietata per gli interventi che hanno accesso al Sismabonus; è invece possibile nel caso di interventi di efficientamento energetico per i contribuenti che ricadono nella no-tax area.

Riepilogando...

I soggetti incapienti hanno quindi la possibilità di cedere il credito maturato per gli interventi di efficienza energetica e adeguamento sismico a favore di fornitori di beni e servizi o altri soggetti privati che hanno poi la possibilità di effettuare un’ulteriore cessione di credito. 

Non è consentita la cessione a banche e intermediari finanziari ad eccezione dei soggetti appartenenti alla no-tax area ed esclusivamente per gli interventi che ricadono nell’Ecobonus. 

Il coinvolgimento di consorzi e reti di imprese rende poi possibile la cessione del credito a qualunque soggetto consorziato o retista. 

Alla presenza di un contratto d’appalto, infine, la cessione può essere effettuata a favore di qualsiasi soggetto rientrante nel contratto stesso o ad eventuali subappaltatori.


Bibliografia

  • Circolare n.11E, 18 maggio 2018. Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di efficienza energetica. - Articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.90.
  • Circolare n.17E - Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di efficienza energetica nonché per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche - articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63 - ulteriori chiarimenti.
  • ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili, settembre 2018. Guida operativa Eco Bonus e Sisma Bonus.

 

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