Codice Appalti
Data Pubblicazione:

Codice appalti: spese per prove laboratorio non sono scontabili, e quelle della direzione lavori ?

Era ora. Anche le spese per i controlli obbligatori non possono essere appaltati in base allo sconto, anzi, non sono scontabili. Si dovrà applicare un tariffario del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Era ora. Anche le spese per i controlli obbligatori non possono essere appaltati in base allo sconto, anzi, non sono scontabili. Si dovrà applicare un tariffario del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Questo accade perchè sono assimilate come principio ai costi sulla sicurezza. E sono a carico del committente.

Basterà per dare fine al problema della veridicità dei controlli obbligatori dei cantieri ? purtroppo no. Perchè manca un altro tassello: non solo i costi di laboratorio ma anche i costi della Direzione Lavori non dovrebbero essere scontabili. La valutazione sull'affidamento dovrebbe quindi avvenire solo sulla base di requisiti qualitativi. Ma purtroppo così non è. E se è vero che quando il gatto non c'è i topi ballano, tanto è vero che se il Direttore dei Lavori  - che ha assunto un incarico a cifre spesso troppo modeste - in cantiere ci sta poco, allora il problema resta.

Il provvedimento contenuto nel Codice degli Appalti al capitolo 111 con un nuovo comma è comunque utile, e va nella direzione che la sicurezza della struttura è almeno importante quanto quella dei lavoratori che operano nel cantiere di realizzazione.

Ora manca il tariffario, e lo deve realizzare il Consiglio superiore dei lavori pubblici. E qui il secondo problema: se al nostro organo normativo tecnico non si danno le risorse per avere una compagine operativa sufficiente, è naturale che questa esigenza andrà in coda ad altre, alcune delle quali ormai in fase di completamento. Quindi, inutile lamentarsi ipocritamente: se vogliamo un organo in grado di presidiare tutto quello che è stato previsto che presidi ... occorrono uomini e risorse.

Intanto, ecco il testo del nuovo Comma inserito nel Codice degli Appalti (pubblici)

"Articolo 111 Controllo tecnico, contabile ed amministrativo

1-ter. Gli accertamenti di laboratorio e le  verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attivita? di cui al comma 1, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d’appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall’organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese rientrano fra i costi per la sicurezza e non sono soggetti a ribasso. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici determina i criteri da adottarsi per la  determinazione di tali costi."

Codice Appalti

Alla luce dei lavori di definizione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, con questo topic intentiamo raccogliere tutti gli approfondimenti e le notizie riguardante questo importante testo unico della normativa italiana.

Scopri di più