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Codice di Prevenzione Incendi: protagonisti i progettisti

Il Decreto 3 agosto 2015 cioè il nuovo “Testo Unico” o “Codice di prevenzione” è il proseguo di un progetto iniziato con il DPR 151/2011 e che prevende con questo importante passo legislativo la semplificazione normativa e lo snellimento delle procedure antincendio. Si tratta di un nuovo approccio metodologico, più aderente al progresso tecnologico, che, a pieno regime, supera l’articolata e complessa stratificazione di norme, ed arriva ad un unico testo organico e sistematico utile a regolamentare tutte le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (dopo l'emanazione delle regole tecniche verticali).

Dott. Pietro Monaco - Namirial Spa
Rubrica a cura di Associazione FIRE PRO 

Il Decreto 3 agosto 2015 cioè il nuovo “Testo Unico” o “Codice di prevenzione” è il proseguo di un progetto iniziato con il DPR 151/2011 e che prevende con questo importante passo legislativo la semplificazione normativa e lo snellimento delle procedure antincendio.
Si tratta di un nuovo approccio metodologico, più aderente al progresso tecnologico, che, a pieno regime, supera l’articolata e complessa stratificazione di norme, ed arriva ad un unico testo organico e sistematico utile a regolamentare tutte le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (dopo l'emanazione delle regole tecniche verticali).

Il DM 03/08/2015 non fa distinzione fra attività esistente e nuova realizzazione. In particolare l’art. 2 riporta che in caso di interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento ad attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le medesime norme tecniche si possono applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attività, non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare.

Una ulteriore novità è che il Codice di Prevenzione Incendi (o Testo Unico) può essere preso a riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività indicate al comma 1 dell’art. 2 che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.
Il Codice dunque rende i professionisti assolutamente protagonisti assegnando loro la responsabilità della scelta delle misure di prevenzione incendi da adottare, dando la possibilità di adottare regole meno prescrittive, più prestazionali e flessibili, favorendo l’utilizzo dei metodi dell’ingegneria antincendio. Tale flessibilità permette di indicare, per ogni livello di prestazione di sicurezza antincendio richiesto, diverse soluzioni progettuali conformi (prescrittive) o prestazionali, attraverso metodi riconosciuti che valorizzano l’ingegneria antincendio, effettuando una progettazione con un approccio logico, non più prescrittivo ma prestazionale.
L'allegato al decreto e' il cuore del testo, la sezione M: Metodi “FSE” (ingegneria sicurezza antincendio, scenari per progettazione prestazionale, salvaguardia della vita) indica le procedure da seguire per l'utilizzo della Fire Safety Engineering come soluzione alternativa per la verifica delle soluzioni progettuali che verificano il livello di prestazione per le varie strategie antincendio.

Le IPOTESI FONDAMENTALI:
- In condizioni ordinarie, l’incendio di un’attività si avvia da un solo punto di innesco (escluso l’incendio doloso o eventi estremi come catastrofi, azioni terroristiche etc…)
- Il rischio di incendio di un’attività non può essere ridotto a zero.

Le misure antincendio sono selezionate dunque per minimizzare il rischio di incendio, in termini di probabilità e di conseguenze, entro dei limiti considerati accettabili.
L’analisi del processo di progettazione prestazionale prevede una prima fase che consiste nello studio dell’attività in esame con l’individuazione delle condizioni più rappresentative del rischio al quale l'attività è esposta e quali sono le soglie di prestazione cui riferirsi in relazione agli obiettivi di sicurezza da perseguire.
Dopo aver definito gli obiettivi, nella seconda fase viene effettuata l’analisi quantitativa attraverso l’impiego di modelli di calcolo, che permette di studiare gli effetti dell'incendio in relazione agli obiettivi assunti, confrontando i risultati ottenuti con le soglie di prestazione già individuate e definendo il progetto da sottoporre a definitiva approvazione.
 
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