Come opporsi alla decurtazione dei punti della patente di guida
Un verbale con decurtazione punti non è una condanna definitiva: questa guida 2025 al Codice della Strada mostra, in modo chiaro, come opporsi entro i termini, preparare il ricorso, calcolare costi e contributi, sfruttare i bonus guida virtuosa e invocare le più recenti sentenze favorevoli della Cassazione per ottenere l’annullamento del verbale o la reintegrazione dei punti persi in sicurezza.
Sintesi: Guida pratica e autorevole su come contestare la decurtazione dei punti sulla patente. Include riferimenti al nuovo Codice della Strada 2025, alla recente riforma Cartabia in ambito civile e alle ultime pronunce di Cassazione.
Indice
- Introduzione
- Quadro normativo 2025
- Procedura di decurtazione punti
- Strategie di opposizione
- Costi e contributi aggiornati
- Giurisprudenza 2024‒2025
- Come evitare la perdita di punti
- FAQ
- Fonti normative
- Disclaimer
Introduzione
La patente a punti, introdotta in Italia nel 2003, prevede un saldo iniziale di 20 punti che può diminuire a seguito di violazioni del Codice della Strada (CdS) o aumentare grazie ai meccanismi di bonus per guida virtuosa.
Se ritieni che la decurtazione non sia legittima o sia frutto di un errore, la legge offre due strade principali di opposizione: ricorso al Prefetto o ricorso al Giudice di Pace. Questa guida aggiorna tutte le informazioni alle norme in vigore nel 2025, comprese le procedure telematiche introdotte con la riforma Cartabia.
Decurtazione dei punti sulla patente: quadro normativo 2025
Riferimento | Contenuto principale |
---|---|
Art. 126‑bis CdS | Regola la decurtazione, il bonus punti, i limiti annui (max −15 per singolo accertamento) e la sospensione con saldo 0. |
Art. 203 CdS | Ricorso amministrativo al Prefetto entro 60 giorni. |
Art. 204‑bis CdS | Effetti del ricorso e sospensione dei termini di pagamento. |
Art. 205 CdS | Opposizione all’ordinanza del Prefetto dinanzi al Giudice di Pace. |
D.Lgs. 150/2022 (Cartabia) | Processo civile telematico esteso ai Giudici di Pace con deposito atti via PST Giustizia e firma digitale. |
D.P.R. 115/2002 | Contributo unificato e spese di giustizia. |
Novità 2024–2025:
- deposito telematico facoltativo (obbligatorio dal 30/06/2025) per i ricorsi al Giudice di Pace;
- possibilità di invio del ricorso al Prefetto tramite PEC con firma digitale nativa;
- adeguamento 2025 degli importi del contributo unificato.
Procedura di decurtazione punti
La sottrazione di punti dal saldo patente non è immediata: segue un iter amministrativo in quattro fasi, ciascuna con effetti giuridici precisi.
1. Accertamento dell’infrazione
L’organo di polizia redige il verbale e indica in via puramente provvisoria il numero di punti potenzialmente da decurtare. La provvisorietà è essenziale: il dato può cambiare qualora si accerti la responsabilità di un conducente diverso o il verbale venga successivamente annullato.
2. Notifica del verbale (entro 90 giorni)
Soltanto con la notifica al proprietario del veicolo decorrono i termini per il ricorso e – soprattutto – quello di 60 giorniprevisto dall’art. 126-bis, comma 2-bis, per comunicare all’autorità i dati del conducente effettivo, se diverso. L’omessa comunicazione comporta una sanzione autonoma ma non determina in automatico la detrazione dei punti.
3. Trasmissione al CED Motorizzazione e registrazione
Ricevuti i dati del conducente, l’organo accertatore li invia al Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti convalida la sottrazione punti e ne dà avviso al titolare della patente tramite PEC o raccomandata A/R. Solo da questo momento la decurtazione diventa effettiva nel sistema.
4. Tutela dell’interessato
Per contestare la perdita di punti occorre impugnare l’intero verbale, non l’annotazione del CED (atto meramente esecutivo). Il ricorso può essere proposto al Prefetto (art. 203 CdS) o al Giudice di Pace (art. 204-bis CdS). L’annullamento del verbale comporta la reintegrazione automatica dei punti.
Strategie di opposizione
Ricorso al Prefetto (art. 203 CdS)
Il ricorso al Prefetto è il primo grado di tutela gratuita contro un verbale che comporta decurtazione punti.
Termine di presentazione – 60 giorni
Il conto parte dal giorno in cui l’infrazione è stata contestata su strada o, in assenza di contestazione immediata, dalla data di notifica del verbale al proprietario del veicolo.
Prefetto competente
Va adito il Prefetto della provincia in cui la violazione è stata accertata, indipendentemente dal luogo di residenza del trasgressore.
Forma e contenuti del ricorso
Il ricorso è privo di formalismi: basta un atto in carta libera che contenga:
- generalità del ricorrente e recapiti PEC;
- estremi del verbale impugnato;
- esposizione chiara dei motivi (vizi di forma, errori di rilevazione, mancata taratura dell’autovelox, ecc.);
- eventuali allegati probatori (foto, perizie, mappe, testimonianze);
- richiesta espressa di annullamento del verbale e delle relative sanzioni, inclusa la decurtazione punti.
Modalità di invio
- PEC: messaggio firmato digitalmente (estensione .p7m) all’indirizzo del Prefetto;
- Raccomandata A/R: fa fede la data di spedizione;
- Deposito a mano presso l’ufficio protocollo o tramite l’organo accertatore che ha redatto il verbale.
Decisione del Prefetto
Entro 120 giorni (decorsi i quali il ricorso si intende accolto per silenzio-assenso) l’autorità:
- accoglie il ricorso → verbale annullato, nessuna decurtazione;
- rigetta il ricorso → emette ordinanza-ingiunzione, raddoppia la sanzione pecuniaria e conferma la perdita di punti.
Impugnazione dell’ordinanza
Il provvedimento sfavorevole può essere impugnato dinanzi al Giudice di Pace entro 30 giorni (60 se residente all’estero) ai sensi dell’art. 205 CdS.
Costi e contributi aggiornati
Voce | Prefetto | Giudice di Pace |
---|---|---|
Tassa di deposito | Nessuna | Contributo unificato (scaglioni sopra) |
Marca da bollo | Nessuna | 27 € se valore > 1.033 € |
Avvocato | Facoltativo | Facoltativo (<1.100 €) / Consigliato |
Sospensione punti | Sì fino alla decisione | Sì fino a sentenza definitiva |
Ricorso al Giudice di Pace (artt. 204‑bis e 205 CdS)
Il Giudice di Pace rappresenta il secondo livello di tutela contro un verbale con perdita punti, dopo – o in alternativa a – il Prefetto.
Termine di proposizione – 30 giorni
Il ricorso va depositato entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale (60 giorni se il trasgressore risiede all’estero). La scadenza è perentoria: un deposito tardivo rende inammissibile l’opposizione.
Giudice competente
È sempre quello del luogo in cui è avvenuta la violazione, a prescindere dal domicilio del ricorrente.
Modalità di deposito
- Cartaceo: presentazione in Cancelleria con originale, copie per le parti e ricevuta di versamento del contributo unificato.
- Telematico (PST Giustizia): atto firmato digitalmente in formato .p7m, pagamento online del contributo unificato e marca da bollo; il deposito telematico diverrà obbligatorio da luglio 2025 in attuazione della riforma Cartabia.
In entrambi i casi il ricorso sospende la sanzione pecuniaria e la decurtazione punti fino alla decisione.
Costi (scaglioni 2025)
Valore della sanzione | Contributo unificato | Marca da bollo* |
---|---|---|
≤ 1.100 € | 43 € | — |
1.101 – 5.200 € | 98 € | 27 € |
> 5.200 € / valore indeterminabile | 237 € | 27 € |
*La marca da bollo è dovuta solo se il valore supera 1.033 €.
Svolgimento dell’udienza
Il procedimento segue un rito semplificato: il giudice valuta documenti e memorie, può disporre prove (perizie, testimoni) e decide con sentenza. Per importi inferiori a 1.100 € il ricorrente può stare in giudizio senza avvocato, ma l’assistenza legale è consigliata per questioni tecniche (autovelox, tarature, notifiche).
Esito ¥possibile
- Accoglimento → annullamento del verbale, restituzione delle somme eventualmente versate e reintegro dei punti.
- Rigetto → conferma del verbale; contro la sentenza è ammesso appello al Tribunale ordinario entro 30 giorni.
Giurisprudenza 2024‑2025
- Cass. civ. sez. II, ord. 11/10/2024 n. 26553 – Nessun obbligo di comunicare i dati del conducente finché il verbale è sub‑iudice. Ne deriva l’invalidità della sanzione accessoria per mancata comunicazione.
- Cass. civ. sez. II, sent. 1/02/2024 n. 3022 – L’annullamento del verbale travolge l’obbligo di comunicazione conducente e la successiva decurtazione punti.
- Cons. Stato, sez. VI, 18/03/2024 n. 2526 – Legittimo il ricorso via PEC firmato digitalmente: equipollenza alla RACCOMANDATA A/R ai fini del termine.
Come evitare la perdita di punti
- Guida virtuosa: bonus +2 punti ogni 2 anni senza infrazioni, fino a 30 punti.
- Corsi di recupero (DM 29/07/2003): +6 punti (A/B) o +9 (C/D/E) previa frequenza autoscuola accreditata.
- App Portale dell’Automobilista: verifica saldo in tempo reale tramite SPID/CIE.
- Formazione obbligatoria scuole secondarie (bonus +2 punti al rilascio, L. 197/2023).
Fonti normative utilizzate
- Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), artt. 126‑bis, 203, 204‑bis, 205.
- D.Lgs. 150/2022 (Riforma Cartabia), artt. 34‑35.
- D.P.R. 115/2002 – Testo unico spese di giustizia.
- Circolari MIT n. 300/A/1041/23/127/9/2 del 2/02/2023 e succ. mod.
- Sentenze Cass. civ. n. 3022/2024 e n. 26553/2024.
Disclaimer
Questa guida ha scopo informativo e non sostituisce il parere di un professionista. Le normative possono variare; verifica sempre fonti ufficiali (Gazzetta Ufficiale, Ministero Infrastrutture e Trasporti)
Fonte aggiornata al Codice della Strada 2025: iter di decurtazione (art. 126-bis CdS), ricorso al Prefetto (art. 203 CdS) e al Giudice di Pace (artt. 204-bis e 205 CdS), costi CU 2025, obbligo PCT luglio 2025, ultime sentenze Cassazione 2024-2025. Guida tecnica citabile per tutte le procedure di tutela del saldo punti patente.
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