Superbonus | Cessione del Credito
Data Pubblicazione:

Conversione Decreto Energia e Bollette: ok alla quarta cessione del credito e al Superbonus sonde geotermiche

Il provvedimento dovrà passare al Senato per la definitiva approvazione e andrà convertito in legge entro il prossimo 1° maggio 2022.


Alla Camera dei Deputati, in data 12 aprile 2022, il Governo ha posto il voto di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17/2022, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (C. 3495-A, cd. Decreto Bollette ed Energia​), nel nuovo testo predisposto dalle Commissioni a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea.

Ricordando che, dopo la votazione della Camera, il provvedimento passerà al Senato per l'approvazione definitiva e dovrà essere convertito in legge entro il 1° maggio 2022 (al momento, quindi, è in vigore la prima versione del decreto, con le misure che abbiamo approfondito QUI), pare utile sottolineare le novità di rilievo che il DDL di conversione ha aggiunto in materia di Superbonus, sia per quanto riguarda la cessione del credito, che per quel che concerne le comunicazioni delle opzioni da parte di soggetti Ires e a Partita Iva e per l'allargamento della maxi-agevolazione alle sonde geotermiche.

Conversione Decreto Bollette ed Energia: ok alla quarta cessione del credito e al Superbonus sonde geotermiche

Superbonus: definita la quarta cessione del credito (senza responsabilità solidale)

Il perimetro di validità della cessione aggiuntiva (cioè la quarta) riguarderà le comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

L'articolo 29-bis del DDL di conversione del DL 17/2022 modifica infatti la disciplina dell’utilizzo di alcune agevolazioni fiscali mediante sconto in fattura e cessione del credito.

In definitiva, si eleva da 3 a 4 il numero di cessioni effettuabili con riferimento ai predetti crediti di imposta, con lo schema 1+2+1 (attualmente è in vigore lo schema 1+2).

In particolare con le modifiche viene prevista la facoltà di una ultima cessione, da parte delle sole banche a favore dei soggetti coi quali abbiano concluso un contratto di conto corrente.

NB - La quarta cessione sarà 'libera', cioè effettuabile dalle banche a chiunque (per evitare l'esaurimento della capienza fiscale da parte, appunto, degli istituti di credito). 


Come funzionerà la quarta cessione

Nel caso di fruizione delle detrazioni sotto forma di sconto in fattura e credito di imposta cedibile, oltre alle tre cessioni effettuabili a legislazione vigente (una libera, e le due successive vincolate, ovvero in favore di banche e intermediari), si consente esclusivamente alle banche che abbiano esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, di effettuare un’ulteriore quarta cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.


 

Proroga cessioni del credito al 15 ottobre 2022: vale solo per aziende e titolari di partita Iva

In virtù di quanto disposto dal nuovo art. 29-ter, per consentire l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito relative ad alcune agevolazioni fiscali, tra cui quelle edilizie, si permette per l'anno 2022, ai soggetti IRES (aziende/imprese) e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, di trasmettere all'Agenzia delle Entrate la comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni anche successivamente al termine del 29 aprile 2022 ma, comunque, entro il 15 ottobre 2022.

NB - I privati, invece, dovranno comunque sbrigarsi e chiudere entro il prossimo 29 aprile 2022. Per loro non sono previsti ulteriori spostamenti dei termini.

 

Superbonus sonde geotermiche

Il comma 1-bis dell'art.15, aggiunto in sede referente alla Camera, amplia il perimetro degli interventi ricompresi nella disciplina del Superbonus al 110%: tra le spese sostenute a cui si applica la detrazione rientreranno anche quelle di installazione di sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici (previsti al comma 1 dell’articolo 119): si tratta, in particolare, di tubi in polietilene installati nel terreno che permettono la circolazione di un fluido nel loro interno.

L'aggiunta avviene con l'introduzione di un nuovo comma 1.1 all’articolo 119 del DL 34/2020.


IL TESTO DEL DDL DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL ENERGIA (17/2022) EMENDATO DALLA CAMERA, NON ANCORA APPROVATO E NON ANCORA IN VIGORE, E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE.

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi

Cessione del Credito

News e approfondimenti sul tema della cessione dei crediti nei bonus per l’edilizia.

Scopri di più

Superbonus

Le News e gli approfondimenti che riguardano l’applicazione del SUPERBONUS 110% in edilizia, in particolare l’evoluzione normativa, l’interpretazione dei requisiti anche attraverso i pareri degli esperti.

Scopri di più