Antincendio
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Cosa prevede il decreto minicodice sulla progettazione antincendio nei luoghi di lavoro

Ad ottobre del prossimo anno entrerà in vigore il "decreto minicodice" che 'manderà in pensione' lo storico D.M. del 10 marzo 1998 sui "Criteri Generali di sicurezza antincendio". Ecco un approfondimento sul tema.

La genesi del "Decreto minicodice"

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021 è stato finalmente pubblicato il Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Il D.M. 3 settembre 2021, detto anche “Decreto minicodice” è di fondamentale importanza, anche perché dal 29 ottobre 2022, con la sua entrata in vigore, ad un anno dalla pubblicazione, verrà definitivamente abrogato il D.M. 10 marzo 1998, “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” decreto storico, che ha segnato un’epoca: la seconda rivoluzione della prevenzione incendi, l’età di mezzo.  

L’articolo 46 comma 1 del D.Lgs. 81/08 infatti, ha disposto, al comma 2, l’adozione, nei luoghi di lavoro, di idonee misure atte a prevenire gli incendi e a tutelare l’incolumità dei lavoratori; mentre al comma 3, nel richiamare quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 ha stabilito che i Ministri dell’Interno, del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio individuati, provvedessero, in uno o più Decreti da emanare, alla definizione:

  • dei criteri atti ad individuare: 

1) le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;

2) le misure precauzionali di esercizio;

3) i metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; 

4) i criteri per la gestione delle emergenze;

 

  • delle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

Al comma 4, inoltre, è stato individuato nel D.M. 10 marzo 1998, il riferimento normativo da applicarsi per la definizione dei criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro fino all’adozione dei Decreti previsti al comma 3, decreti che sono stati emanati dopo oltre 13 anni, che entreranno in vigore ad un anno dalla pubblicazione, secondo  la cadenza temporale riportata nel seguente quadro di riepilogo, di superamento del D.M. 10 marzo 1998:

 

Vanzini-Decreto Minicodice

 

Definitane la genesi, risulta ora necessario fissare l’ambito di applicazione del minicodice e la sua correlazione con il Codice di prevenzione incendi, D.M. 3 agosto 2015, che rappresenta ormai lo standard della progettazione antincendio per le attività soggette ai controlli dei Vigili del fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011.

L’articolo 3 del D.M. 3 settembre 2021 colloca i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio riportati nell’allegato tecnico, riferendoli ai luoghi di lavoro a “basso rischio di incendio”, così come definiti al punto 1, comma 2 dello stesso allegato, e stabilisce che, per i luoghi di lavoro non classificabili a rischio basso, il riferimento per la progettazione deve essere il  Codice di prevenzione incendi, mentre è possibile applicare volontariamente il D.M. 3 agosto 2015 anche per le attività classificabili a rischio d’incendio basso.

 


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