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Credito di imposta per gli Studi Professionali in are terremotate

In particolare, i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 avevano sede legale od operativa e svolgevano attività di impresa o di lavoro autonomo in uno dei Comuni interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, e che, per effetto del terremoto, hanno subito la distruzione ovvero l’inagibilità dell’azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività, denunciandole all’autorità comunale e ricevendone verificazione, possono usufruire di un contributo sotto forma di credito d’imposta pari al costo sostenuto, entro il 30 giugno 2014, per la ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei suddetti beni.

In sede di conversione del DL 83/2012 (conv. L. n. 134/2012), è stato introdotto, tramite l’art. 67-octies, un credito d’imposta in favore dei soggetti danneggiati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012.

In particolare, i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 avevano sede legale od operativa e svolgevano attività di impresa o di lavoro autonomo in uno dei Comuni interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, e che, per effetto del terremoto, hanno subito la distruzione ovvero l’inagibilità dell’azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività, denunciandole all’autorità comunale e ricevendone verificazione, possono usufruire di un contributo sotto forma di credito d’imposta pari al costo sostenuto, entro il 30 giugno 2014, per la ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei suddetti beni.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 9 luglio 1997 n. 241. L’agevolazione deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta nei quali lo stesso è utilizzato.

Viene inoltre precisato che l’agevolazione non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5 del TUIR.

Per fruire del credito, va presentata apposita istanza
Per fruire del contributo, le imprese devono presentano un’istanza, secondo le modalità che saranno individuate con apposito decreto, all’Agenzia delle Entrate, che concede il contributo nel rispetto del limite di spesa.

A tal fine, per ciascuna istanza accolta, l’Agenzia delle Entrate indica la quota del credito d’imposta fruibile in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Il credito d’imposta è attribuito nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.