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Difetti su lavori edili: la responsabilità decennale vale anche per le manutenzioni

Secondo la Cassazione, non solo le imprese di costruzione, ma anche quelle che effettuano lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sono responsabili per dieci anni degli eventuali difetti

Secondo la Corte di Cassazione, non solo le imprese di costruzione, ma anche quelle che effettuano lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sono responsabili per 10 anni degli eventuali difetti (art. 1669 codice civile). Lo precisa la sentenza 22553/2015 depositata lo scorso 4 novembre

Il riferimento giuridico è l'articolo 1669 del Codice Civile, secondo il quale l’impresa che effettua lavori di modifica di un immobile preesistente, ha le stesse responsabilità del costruttore.

Costruttore
L'art. 1669 specifica che, negli edifici o altre cose immobili destinate alla lunga durata, il soggetto che ha realizzato l’opera è responsabile per dieci anni dal compimento nei confronti del committente per gli eventuali difetti di costruzione o per i danni causati. 

Termine di compimento
Il punto chiave è sul termine di compimento: per la Corte, infatti, i 10 anni non 'contano' solo per l'impresa costruttrice ma anche per chi interviene in un secondo momento con lavori di ristrutturaziine o manutenzione ordinaria. Sia, quindi, la singola opera realizzata successivamente che qualunque intervento costruttivo rientrano nel caso

Il caso specifico
La questione era stata sollevata da un caso in cui, dopo una serie di lavori di manutenzione, che consistevano nel rafforzamento dei solai e delle rampe di scale, erano state riscontrate macchie di umidità nelle pareti esterne e infiltrazioni di acqua piovana nei singoli appartamenti. Difetti, quindi, che compromettevano il normale utilizzo dell’immobile. L’impresa che aveva effettuato i lavori aveva escluso le sue responsabilità sostenendo che aveva eseguito degli interventi su un immobile già realizzato da altri da più di dieci anni. La Corte si è espressa chiaramente sentenziando che il termine di compimento dei 10 anni vale anche dalla realizzazione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.