Distanze in edilizia valide anche per le sopraelevazioni
La sopraelevazione di un primo e secondo piano su un fabbricato preesistente posto sul confine è opera da considerarsi come una "nuova costruzione" ai fini del rispetto della distanza di 10 metri imposta dal DM 1444/1969
La disciplina delle distanze minime in edilizia ex DM 1444/1968 vale anche per le sopraelevazioni. Lo ha ricordato il Consiglio di Stato nella sentenza 2086/2017 dello scorso 8 maggio.
Per Palazzo Spada, l'art.9 comma 1 (distanza minima di 10 metri) della disposizione di legge dispone che le distanze minime tra i fabbricati si applichino "nelle altre zone, con riferimento a 'nuovi edifici'… 'in tutti i casi.. . di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti”.
Ribadendo inoltre che tali disposizioni si impongono inderogabilmente sostituendo per inserzione automatica eventuali disposizioni contrastanti, il Consiglio di Stato sottolinea che la finalità del DM 1444/1968 è quella di “prescrivere precise distanze tra fabbricati" e “garantire sia l’interesse pubblico ad un ordinato sviluppo dell’edilizia, sia l’interesse pubblico alla salute dei cittadini, evitando il prodursi di intercapedini malsane e lesive della salute degli abitanti degli immobili". Quindi le cosiddette “distanze in edilizia" previste dall’art.9 sono coerenti con il perseguimento dell’interesse pubblico.
Nello specifico delle sopraelevazioni, quella di un primo e secondo piano su un fabbricato preesistente posto sul confine è opera da considerarsi come una "nuova costruzione" ai fini del rispetto della distanza di 10 metri, limite che è da computarsi con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non anche alle sole parti che si fronteggiano e che presuppone la presenza di due "pareti" che si fronteggiano, delle quali almeno una finestrata.
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