Data Pubblicazione:

DL sulla PA in gazzetta: cosa cambia in EDILIZIA: WHITE LIST e non solo ...

Pubblicato sulla Gazzetta UFFICIALE il DL sulla Pubblica Amministrazione: WHITE LIST in edilizia, e non solo ...

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto il decreto legge «Pa» il 90/2014, coordinato con la legge di conversione, approvata in via definitiva dalla Camera dei deputati il 7 agosto. di cui INGENIO aveva già dato un'ampia anteprima.


Riepiloghiamo i punti riguardanti l'edilizia.

Innanzitutto si conferma l'abolizione dell'Avcp e trasferimento dei suoi poteri all'Autorità Anticorruzione (Anac) di Raffaele Cantone. Nell'articolo 19 del DL anche alcune modifiche sull'organizzazione della nuova Anac. Nel segno della trasparenza il fatto che le somme versato a titolo di sanzione "vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate sul sito dell'Anac specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme».

Incentivo alla progettazione, arriva il fondo (articolo 13 e 13-bis) 
Si stabilisce che le pubbliche amministrazioni destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al due per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro». Confermata quindi la disposizione dell'incentivo del 2% che sarà suddiviso tre il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo. 
Una clausola stabilisce dei tetti massimi per i bonus:  non possono superare, per il personale con qualifica non dirigenziale, l'importo del cinquanta per cento e, per il personale con qualifica dirigenziale, l'importo del venticinque per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Una parte di questo fondo, il 20 per cento, sarà invece «destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento ed efficientamento dell'ente e dei servizi ai cittadini».

 
Centrali di committenza, arriva la proroga (articolo 23-bis e 23-ter): «le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163», relative all'obbligo di passare attraverso le centrali di committenza per i Comuni non capoluogo di provincia, si applicano a partire dal primo gennaio del 2015, «quanto all'acquisizione di beni e servizi» e dal primo luglio del 2015 «quanto all'acquisizione di lavori». Per evitare rallentamenti in fase di ricostruzione, le disposizioni non si applicano nelle aree del terremoto in Abruzzo e di quello in Emilia Romagna.

Moduli standard per la Pa (art. 24): Entro il 31 ottobre 2014 il Consiglio dei ministri dovrà predisporre d'intesa con la Conferenza Unificata una Agenda per la semplificazione. Inoltre, entro sei mesi dal 25 giugno, le amministrazioni statali devono concordare con la conferenza unificata l'introduzione di moduli unici nazionali sulle diverse procedure. 

Obbligo comunicazione digitale tra Pa (art. 24-quinquies): tutte le Pa dovranno comunicare tra loro in via digitale, mettendo a disposizione a titolo gratuito l'accesso a portali e banche dati.

White list antimafia per forniture e servizi a rischio (art. 29): importante novità del DL, vengono infatti rafforzate le white list per le attività più esposte al rischio di infiltrazione mafiosa: trasporto di materiali, trasporto di rifiuti, estrazione e fornitura di inerti, confezionamento e fornitura di calcestruzzo, noli, forniture di ferro lavorato, guardiania dei cantieri. Con una modifica alla legge n. 190 del 2012, viene stabilito che in questi casi la documentazione antimafia, sia nella forma della

Unità speciale di controllo sull'Expo (articolo 30): un'unità operativa, guidata da Cantone, con il compito di vigilare sulla correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere di Expo 2015.

Commissari anticorruzione (articolo 32)
Sarà estesa anche ai concessionari delle opere pubbliche la norma che prevede (proposta dell'Anac, provvedimento del Prefetto competente) il commissariamento delle imprese al centro di inchieste giudiziare per fenomeni di corruzione. 
Pareri transattivi Expo spa (art. 33) 

Tracciabilità e monitoraggio finanziario grandi opere (art. 36): Viene esteso a tutte le "grandi opere" di legge obiettivo il sistema sperimentale di tracciamento dei pagamenti finora utilizzato solo per alcuni interventi strategici e per il Grande progetto Pompei. 

Controlli alle varianti in corso d'opera (articolo 37): a finire direttamente sotto la lente di Cantone saranno solo le varianti degli appalti superiori alla soglia comunitaria (5,186 milioni di euro) e che comportano una modifica superiore al 10% del prezzo originario dell'opera. Sotto i fari finiranno anche le modifiche giustificate da errori progettuali, prima escluse, ma non quelle per "rinvenimenti imprevisti" e innovazioni normative. Diverso il regime per gli appalti inferiori alla soglia comunitaria. In questo caso le varianti sono comunicate all'Osservatorio dell'Autorità, «tramite le sezioni regionali», senza esclusioni. Per chi tentasse di eludere i controlli sono previste sanzioni comprese tra 25.822 e 51.545 euro.

Tar, nuovi termini per le sentenze in materia di appalti pubblici (articolo 40)
Vengono fissati nuovi termini per la pronuncia e il deposito delle sentenze nei giudizi in materia di appalti pubblici. Il giudizio amministrativo andrà definito entro 45 giorni e non più entro 30, come nella prima versione. Il Tar, poi, dovrà depositare la sua sentenza entro trenta giorni dall'udienza di discussione, e non più entro venti.

Tetto per le cauzioni (articolo 40)
Sul fronte del processo amministrativo il giudice potrà subordinare l'efficacia di una misura cautelare, come il sequestro preventivo, alla prestazione di una cauzione che sarà commisurata al valore dell'appalto e "comunque non superiore allo 0,5 per cento del suddetto valore".

Freno alle liti temerarie (articolo 41)
Finalmente un provvedimento per fermare le liti temerarie: "viene dato il potere al giudice di condannare, anche d'ufficio, "la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste" e in caso di appalti pubblici la sanzione potrà arrivare fino all'un per cento del valore del contratto, "allorché si rivelasse superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio".


 

 

Fonte: EDILIZIA e TERRITORIO