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DM 2 settembre 2021: Criteri per la gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro

È in vigore il DM 2 settembre 2021 che definisce nuovi criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche che deve avere il servizio di prevenzione e protezione antincendio.

La GSA definisce ruoli, compiti, responsabilità e procedure, risultando un elemento cruciale in chiave sicurezza

La gestione della sicurezza antincendio è una parte cruciale della gestione della sicurezza e della protezione della vita umana. La GSA rappresenta una misura organizzativa e gestionale per garantire, nel tempo, un adeguato livello di sicurezza dell’attività in caso di incendio, un insieme strutturato di ruoli, compiti, responsabilità e procedure che prevede in particolare:

  • il permanente monitoraggio dei rischi di incendio e l'adozione delle azioni preventive tese ad eliminare o ridurre i medesimi;
  • l'organizzazione di eventuali lavorazioni pericolose, allo scopo di impedire l'innesco dell'incendio;
  • il permanente monitoraggio dell'efficienza delle misure di sicurezza antincendio, con particolare attenzione alla fruibilità delle vie di fuga;
  • lo studio dell'eventuale evoluzione della tipologia di occupanti presenti nell'attività in relazione ai rischi presenti;
  • l'elaborazione, l'aggiornamento continuo del piano di emergenza con particolare attenzione alla pianificazione dell'esodo;
  • la formazione e l'addestramento del personale;
  • la gestione dell'emergenza fino all'arrivo dei soccorritori.

Campo di applicazione (art.1)

Il d.m. 2 settembre 2021, anche noto come decreto GSA, è entrato in vigore Il 4 ottobre 2022 e definisce “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Il nuovo provvedimento attuativo dell’art.46 comma 3 del d.lgs.81/2008 per lo specifico argomento della gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, si colloca nel quadro normativo in continuità con le recenti regole tecniche di prevenzione incendi e, in particolare, con il capitolo S.5 del decreto ministeriale 3 agosto 2015 e s.m.i (Codice di prevenzione incendi), apportando alcune importanti novità circa il piano di emergenza, la formazione e l’informazione degli addetti antincendio, la gestione della sicurezza sia in fase di esercizio che in fase di emergenza.

Si applica a tutte le attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, mentre per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e per le attività di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, si applicano solo le prescrizioni relative alla Designazione degli addetti al servizio antincendio (art.4), alla Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza (art.5) ed ai Requisiti dei docenti (art. 6).

Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza (art.2)

Il decreto sottolinea come il Datore di Lavoro sia tenuto ad adottare misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio presenti nella propria realtà ed in accordo con i criteri richiamati negli Allegati I e II.

Tali misure devono essere raccolte in un PIANO DI EMERGENZA qualora le attività rientrino nella seguente classificazione:

  • luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  • luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al DPR 1° agosto 2011, n. 151.

Il Piano di Emergenza (PDE) deve contenere il nominativo del DdL, qualora svolga direttamente il ruolo di RSPP (art. 34 D.Lgs.81/08), o i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.
Non è prevista l’obbligatorietà di redazione del PDE per le attività non ricomprese nell’elenco di cui sopra, fatta salva la necessità di adottare specifiche misure organizzative e gestionali per la prevenzione e il contrasto del rischio incendio, da riportare nel Documento di Valutazione dei Rischi.

Piano d’emergenza

L’allegato 2 del dm 2 settembre 2021 delinea i contenuti del piano di emergenza. Esso dovrà essere aggiornato in occasione di modifiche che alterino le misure di prevenzione e protezione e dovrà contenere:
A. le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
B. le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
C. le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
D. le specifiche misure per assistere le persone con esigenze speciali.
Per compilare un piano di emergenza completo ed efficiente, bisognerà tener presente alcuni fattori quali, ad esempio:

  • le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alle vie di esodo;
  • le modalità di rivelazione e di diffusione dell’allarme incendio;
  • il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
  • i lavoratori esposti a rischi particolari;
  • il numero di addetti all’attuazione ed al controllo del piano nonché all’assistenza per l’evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, dell’evacuazione, della lotta antincendio, del primo soccorso);
  • il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.
    Inoltre, il piano dovrà contenere chiare indicazioni sui compiti del personale antincendio e i provvedimenti da adottare per far sì che tutti i dipendenti siano pronti a gestire l’emergenza; dovrà essere basato su chiare istruzioni scritte che dovranno includere:
  • i compiti del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali, a titolo di esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;
  • i compiti del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
  • i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
  • le specifiche misure da porre in atto nei confronti di lavoratori esposti a rischi particolari;
  • le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
  • le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l’intervento.
    Il piano di emergenza deve includere una planimetria in cui riportare l’ubicazione dei sistemi antincendio, la posizione degli allarmi e delle centrali di controllo, l’ubicazione dei locali a rischio specifico. In esso devono essere riportare almeno:
  • le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alle compartimentazioni antincendio;
  • l’ubicazione dei sistemi di sicurezza antincendio, delle attrezzature e degli impianti di estinzione;
  • l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
  • l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi tecnici combustibili;
  • l'ubicazione dei locali a rischio specifico;
  • l’ubicazione dei presidi ed ausili di primo soccorso;
  • i soli ascensori utilizzabili in caso di incendio.

Per più luoghi di lavoro ubicati nello stesso edificio, ma facenti capo a titolari diversi, i piani di emergenza devono essere coordinati. Potrà inoltre essere predisposto un apposito centro di gestione delle emergenze sia in attuazione delle previsioni di specifiche norme e regole tecniche o semplicemente per adottare più efficaci misure di gestione dell’emergenza in esito alla valutazione dei rischi.
Sono previste misure semplificate di gestione dell’emergenza in caso di esercizi aperti al pubblico con meno di 10 lavoratori
e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone (ad esclusione delle attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco). In questi casi il datore di lavoro può utilizzare semplicemente degli schemi e/o la planimetria.

Assistenza alle persone con esigenze speciali

Nell’allegato 2, inoltre, si trova un riferimento esplicito alle persone con esigenze speciali (persone anziane, donne in gravidanza, persone con disabilità temporanee, bambini, persone con ridotte capacità sensoriali e/o motorie). Questa particolare attenzione è volta ad una inclusività totale soprattutto in caso di pericolo, come in questo caso specifico un incendio.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di tenere in considerazione questi casi particolari sia nella progettazione che nella realizzazione di misure di sicurezza e, quindi, anche nella redazione di un piano di emergenza (ove previsto). Deve prevedere per loro, se necessario, misure di supporto come, ad esempio, adeguate modalità di diffusione dell’allarme attraverso dispositivi sensoriali (luci, scritte luminose, dispositivi a vibrazione) e messaggi ad altoparlanti (sistema EVAC, ossia i sistemi di diffusione sonora di allarme antincendio).

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Nei prossimi paragrafi si parlerà di:

  • Preparazione all'emergenza;
  • Informazione e formazione dei lavoratori (art.3);
  • Designazione degli addetti al servizio antincendio (art.4);
  • Formazione e aggiornamento antincendio degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza (art.5).

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