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Ecobonus: lo sconto in fattura diventa un credito per non penalizzare le piccole imprese

Nella Legge di Bilancio, un emendamento ad hoc mira non solo a tutelare gli incapienti ma anche ad agevolare i piccoli fornitori i quali non possono garantire l’utilizzo dello sconto in fattura introdotto dal Decreto Crescita

Un emendamento ad hoc al Decreto Fiscale mira non solo a tutelare gli incapienti ma anche ad agevolare i piccoli fornitori i quali non possono garantire l’utilizzo dello sconto in fattura introdotto dal Decreto Crescita

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Una cosa si era capita fin da subito: così come è stato concepito, l'art.10 del Decreto Crescita, ovverosia lo sconto dell'ecobonus in fattura,"non s'ha da fare".

Dopo le polemiche e le proteste di svariate sigle di categoria e la bocciatura dell'Antitrust, che aveva 'parlato' di “criticità concorrenziali” con effetti distorsivi della concorrenza derivanti dal combinato disposto dell’art. 10, comma 3-ter del sopracitato DL 34/2019 e del Provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate, alla luce della attuale configurazione della struttura dell’offerta della fornitura e installazione di impianti fotovoltaici, ecco l'emendamento in Manovra che - forse - sistemerà le cose.

Il nuovo "ecocredito" che trasforma l'ecobonus scontato in fattura

L'emendamento all'art.4 del DL Fiscale (presentato in Commissione Finanza alla Camera) - che poi va a modificare l'art.14 del dl 63/2013 - prevede, semplificando, non più uno 'sconto in fattura' ma un credito, che verrebbe riconosciuto a favore del soggetto che commissiona i lavori di riqualificazione energetica degli immobili, e che consisterebbe in una erogazione diretta su un conto corrente da lui indicato. Il credito, riconosciuto per l'intero ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di manutenzione, verrebbe poi ripartito in dieci quote annuali di pari importo.

In pratica, si punta a trasformare la detrazione in una somma disponibile per il beneficiario, che consentirebbe allo stesso di poter ottenere più facilmente un finanziamento bancario pari all’importo complessivo del bonus cui avrebbe diritto, ottenendo in tal modo la disponibilità liquida per poter procedere al pagamento dei lavori di riqualificazione dell’immobile.

Inoltre, questo di conseguenza consentirebbe al fornitore l'incasso totale della fattura, riportando tutti i fornitori (piccoli e grandi) allo stesso livello di offerta. Dalla parte del cliente, la garanzia da dover dare alla banca dovrebbe limitarsi al fatto che la cifra sarà accreditata sul conto corrente specifico, presso la filiale che eroga il finanziamento, rendendo nullo il rischio insolvenza.

Come per il credito di imposta, il riconoscimento di un credito finanziario, di importo pari all'ammontare della detrazione che sarebbe spettata, da erogare in un conto dedicato, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.

Il testo dell'emendamento

Questa la parte del testo dell'emendamento all'articolo 4 del DL Fiscale che interessa per l'ecocredito:

Art. 4

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 4-bis

(Modifica agli incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica)

1. All’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 3.1, dopo le parole “legge 24 dicembre 2007, n. 244” sono inserite le seguenti: “, oppure per il riconoscimento di un credito di importo pari all’ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di cui ai predetti commi, da erogare in un conto dedicato, non concorrente alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e ripartito in dieci quote annuali di pari importo”;

b) dopo il comma 3.1, è aggiunto il seguente:

“3.1-bis “Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative relative all’accredito sul conto corrente dedicato del beneficiario di cui al comma 3.1.