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I regimi contabili e periodicità Iva per il 2016: verifica dei requisiti

In prossimità della chiusura del periodo di imposta 2015 è necessario verificare il rispetto dei requisiti per continuare ad adottare anche nel 2016 le semplificazioni previste per: • la tenuta della contabilità semplificata, da parte di imprenditori individuali e società di persone; • l’effettuazione di liquidazioni trimestrali ai fini Iva, da parte dei lavoratori autonomi e di tutte le tipologie di impresa.

In prossimità della chiusura del periodo di imposta 2015 è necessario verificare il rispetto dei requisiti per continuare ad adottare anche nel 2016 le semplificazioni previste per:
· la tenuta della contabilità semplificata, da parte di imprenditori individuali e società di persone;
· l’effettuazione di liquidazioni trimestrali ai fini Iva, da parte dei lavoratori autonomi e di tutte le tipologie di impresa.

Per quanto riguarda i regimi contabili adottabili:

·le società di capitali (Srl, Spa, Sapa) sono obbligatoriamente tenute al regime di contabilità ordinaria, indipendentemente dal volume di ricavi conseguito;
·per gli esercenti arti e  professioni il regime di contabilità semplificata costituisce il regime naturale, indipendentemente dall’ammontare dei compensi;
·imprenditori, società di persone ed enti non commerciali adottano il regime di contabilità semplificata (articolo 18 DPR 600/1973) se rispettano determinati limiti di ricavi conseguiti nel periodo di imposta, differenziati a seconda della tipologia di attività esercitata, o possono optare per quello ordinario.

In particolare i limiti di ricavi sono i seguenti:
· 400.000 € per chi svolge un’attività di prestazioni di servizi;
·  700.000 € per chi svolge altre attività.

Il rispetto di tali soglie di ricavi deve essere verificata in ogni periodo di imposta: il superamento della soglia in un esercizio comporta l’obbligo di adottare il regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo.
L’ammontare di ricavi va individuato secondo il principio di competenza economica (articoli 57 e 85 Tuir), senza considerare eventuali adeguamenti a studi di settore e parametri.
In caso di inizio attività in corso d’anno, nella valutazione è necessario effettuare il ragguaglio ad anno dei ricavi presunti indicati in sede di inizio attività nel modulo AA7 o AA9.

I contribuenti (imprenditori, società di persone ed enti non commerciali) che presentano ricavi inferiori ai limiti sopra indicati, adottano la contabilità semplificata quale regime naturale. Possono comunque optare per la tenuta della contabilità ordinaria; opzione che si effettua con comportamento concludente e poi va comunicata nell’ambito del quadro VO della dichiarazione Iva con validità fino a successiva revoca.

Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività bisogna operare la seguente distinzione...

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