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Il contributo integrativo Inarcassa non esonera l'ingegnere dalla gestione separata

Cassazione: il versamento a Inarcassa del contributo integrativo non esonera il professionista dall'iscrizione alla gestione separata Inps

L'ingegnere iscritto all'Albo degli Ingegneri e degli Architetti che, oltre ad essere lavoratore dipendente iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, ha svolto nel periodo in questione anche attività libero-professionale, per la quale ha versato all'Inarcassa il contributo c.d. integrativo, col pagamento di quest'ultimo non è escluso dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata, trattandosi di contributo dovuto per finalità solidaristiche, che non mette capo alla costituzione di alcuna posizione previdenziale.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 30344/2017 dello scorso 18 dicembre (disponibile in allegato), ha confermato quanto sancito dalla Corte d'Appello, rigettando quindi il ricorso di un ingegnere avverso l'avviso di addebito con cui l'Inps gli aveva richiesto il pagamento di contributi omessi nell'anno 2007 in favore della gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 335/1995.

Tra le altre cose, gli ermellini ricordano che:

  • l'iscrizione a Inarcassa è preclusa agli ingegneri e agli architetti che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata (art. 2, I. n. 1046/1971, la cui disposizione è stata reiterata dall'art. 21, comma 5, I. n. 6/1981 e, da ultimo, dall'art. 7, comma 5, dello Statuto INARCASSA, approvato giusta le disposizioni del decreto legislativo n. 509/1994);
  • i sopracitati non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo, bensì unicamente al versamento del contributo integrativo, dovuto da tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e architetto, indipendentemente dall'iscrizione all'Inarcassa, nella forma di una maggiorazione percentuale che dev'essere applicata dal professionista su tutti i compensi rientranti nel volume di affari e versata alla Cassa indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore, salva ripetizione nei confronti di quest'ultimo (art. 10, I. n. 6/1981, riprodotto negli stessi termini dall'art. 5 del Regolamento di previdenza Inarcassa);
  • il versamento di tale contributo, in difetto di iscrizione all'Inarcassa, non può mettere capo alla costituzione di alcuna posizione previdenziale a beneficio del professionista che è tenuto a corrisponderlo: la cassa di previdenza eroga le prestazioni previdenziali esclusivamente agli iscritti (art. 3, Statuto Inarcassa) e chi è iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria non può esserlo (cfr. da ult. Cass. n. 23687 del 2015). Ma se così è, è inevitabile concludere che il suo versamento non può esonerare il professionista dall'iscrizione alla gestione separata INPS: la regola generale conseguente all'istituzione di quest'ultima è che all'espletamento di una duplice attività lavorativa, quando per entrambe è prevista una tutela assicurativa, deve corrispondere una duplicità di iscrizione alle diverse gestioni (così ancora Cass. S.U. n. 3240 del 2010, cit.). Né ciò comporta alcuna duplicazione di contribuzione a carico del professionista, giacché il contributo integrativo, la cui istituzione si giustifica esclusivamente in relazione alla necessità dell'Inarcassadi disporre di un'ulteriore fonte di entrate con cui sopperire alle prestazioni cui è tenuta, è ripetibile nei confronti del beneficiario della prestazione professionale e dunque è in realtà posto a carico di terzi estranei alla categoria professionale cui appartiene il professionista e di cui l'Inarcassa è ente esponenziale.

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