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Il Green Public Procurement ed i Criteri Ambientali Minimi. Obblighi e opportunità

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L’individuazione di soluzioni progettuali, servizi e prodotti, che presentino un valore aggiunto sotto il profilo ambientale, necessita di un processo di acquisto da parte delle amministrazioni pubbliche che tenga conto delle disponibilità di mercato e valuti l’intero ciclo di vita.

Per eccellenza, l'integrazione degli aspetti ambientali nei processi di acquisto si basa sulla visione d'insieme di tutto il ciclo di vita, prendendo in considerazione non solo gli aspetti attribuibili alla progettazione, alla produzione, all'uso e allo smaltimento, ma anche i costi effettivi per la collettività.

L’approvvigionamento attraverso “appalti verdi” è un importante strumento non solo per le politiche ambientali ma anche per la promozione dell'innovazione tecnologica, e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi delle politiche sulla competitività dell'Unione Europea.

Anche l’“Environmental Technologies Action Plan” (APET), il cui scopo è quello di introdurre e diffondere nel mercato le tecnologie ambientali, conferisce al GPP un ruolo di rilievo nel mercato di beni e servizi eco-compatibili.

Il GPP ha l'obiettivo di integrare considerazioni di carattere ambientale all'interno dei processi di acquisto delle Pubbliche Amministrazioni e di orientarne le scelte su beni, servizi e lavori che presentano i minori impatti ambientali. Può essere considerato uno strumento di contenimento della spesa pubblica in quanto confronta non solo il costo di produzione del bene ma il suo intero ciclo di vita, oltre a proporre un modello culturale di contenimento dei consumi.

L’insieme degli appalti pubblici rappresenta oggi circa il 16% del PIL dell’UE; ciò costituisce un potenziale motore economico per favorire l'adozione di tecnologie ambientali; gli Stati membri, pertanto, svolgono un ruolo chiave nella promozione di questo importante fattore di mercato.

IL RECEPIMENTO

Nell’ottobre del 2007 Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare istituiva il Comitato di gestione per l'attuazione del Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement e per lo sviluppo della strategia nazionale di politica integrata dei prodotti, al fine di predisporre e dare attuazione al PAN GPP.

Parallelamente la Legge finanziaria per il 2007 stanziava i primi fondi per l’avvio del “Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione”, rinviando alla stesura di un decreto a cura del MATTM di concerto con il MEF e il MiSE. Il decreto non tardò ad essere emanato e l’11 aprile del 2008 fu approvato il PAN GPP.

I CONTENUTI

Il Piano, in linea generale, prevede l'adozione di misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni, con riferimento specifico ai criteri di riduzione de:

-       l'uso delle risorse naturali;

-       l’uso delle fonti energetiche non-rinnovabili in favore di quelle rinnovabili;

-       la produzione di rifiuti;

-       le emissioni inquinanti;

-       i rischi ambientali.

Nel suo sviluppo contribuirà in modo sostanziale al raggiungimento dell’“obiettivo nazionale di risparmio energetico” indicato dal decreto legislativo 102/2014 (attuazione della Direttiva Europea sull’efficienza energetica).

D'altro canto il Codice degli Appalti dispone l'adozione di “criteri ambientali minimi”, prescrivendo l’inserimento delle relative specifiche tecniche e clausole contrattuali all’interno della documentazione progettuale e di gara, e richiamando “criteri premiali” da considerare anche per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Le indicazioni del PAN GPP risiedono, di fatto, in una serie di decreti ministeriali che abbracciano diversi ambiti di intervento e di categorie merceologiche (arredi, materiali da costruzione, illuminazione e riscaldamento, elettronica, tessile, trasporti, ecc.).

Il Piano, nella veste attuale, presenta un quadro regolatorio in evoluzione; nel novero dei decreti più attuali ed aggiornati, che riguardano il settore energetico, si segnala:

-       il decreto ministeriale 7 marzo 2012 “criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi energetici per gli edifici servizio di illuminazione e forza motrice servizio di riscaldamento/raffrescamento”;

-       il decreto dell’11 ottobre 2017 “criteri ambientali minimi per l'affidamento dei servizi di progettazione lavori per la nuova costruzione ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”;

-       il decreto 28 marzo 2018 “criteri ambientali minimi per servizio di illuminazione pubblica”.

Ai sensi delle norme citate, le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare, per qualunque importo e per l’intero valore delle gare, almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali definite nei C.A.M.; inoltre i “criteri premiali” sono da tenere in considerazione ai fini della stesura dei documenti di gara anche per l’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

In sintesi i C.A.M. consentono di migliorare il servizio o il lavoro proposto e prestato, assicurando performance ambientali al di sopra della media del settore e a quelle generalmente previste dalle leggi nazionali e regionali vigenti.

Tra i C.A.M. appaiono sempre alcune indicazioni di carattere generale che non rappresentano necessariamente un obbligo per la stazione appaltante, ma costituiscono una utile indicazione per gli appalti sia di nuova costruzione che di ristrutturazione, manutenzione, riqualificazione energetica e, in genere, per la gestione dei cantieri.

Da un punto di vista operativo, per la stazione appaltante, la presenza di requisiti ambientali deve essere segnalata fin dalla descrizione dell’oggetto dell’appalto, indicando anche il riferimento legislativo: ciò facilita le attività di monitoraggio e agevola le imprese offerenti perché rende immediatamente evidenti le caratteristiche ambientali richieste.

Inoltre nei C.A.M. sono presenti le modalità di “verifica” attraverso le quali la stazione appaltante possa individuare il rispetto dei criteri richiesti; la sezione di verifica indica, infatti, le informazioni e la documentazione da allegare in sede di partecipazione alla gara, i mezzi di prova richiesti e le modalità per effettuare le verifiche in sede di esecuzione contrattuale.

L'esecuzione dei controlli sul rispetto delle prescrizioni spetta all'amministrazione, alla quale è consigliato di sanzionare in modo preciso l'eventuale inadempimento, finanche prevedendo la risoluzione del contratto, se del caso.

I criteri ambientali adottati non sostituiscono per intero quelli normalmente presenti nei capitolati tecnici, ma vi si vanno ad aggiungere; essi, cioè, specificano dei requisiti ambientali che l’opera dovrà avere, che si vanno ad aggiungere alle prescrizioni e prestazioni già in uso o a norma per l’opera in oggetto. Per definire completamente le scelte progettuali, il progetto dovrà quindi comprendere la redazione di un capitolato speciale d'appalto per la realizzazione dell'opera e una esaustiva relazione metodologica.

Tra le indicazioni rilevanti ai fini della verifica del possesso dei requisiti professionali, si sottolinea che la normativa sui C.A.M. richiama in modo chiaro i livelli di competenza dei professionisti e degli operatori economici partecipanti alle procedure di selezione per servizi e beni, definendo in modo inequivocabile quali requisiti debbano essere richiesti dalla stazione appaltante ai professionisti:

-       per l’esecuzione della progettazione: abilitazione alla professione, iscrizione all’albo;

-       per la elaborazione della diagnosi energetica: certificazione (da parte terza) delle competenze ai sensi delle norme UNI 11339 (E.G.E.), UNI 11352 (E.S.Co.), UNI EN 16247-5 (E.A.) in possesso di comprovata esperienza, da valutare sulla base dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-organizzativa all’altezza della prestazione richiesta.

È chiarito, inoltre, che tutte le volte che viene richiamata una “certificazione” ci si debba riferire esclusivamente ad Organismi di valutazione della conformità accreditati a norma del Regolamento CE del Parlamento e del Consiglio n. 765/2008 e secondo gli accordi del mutuo riconoscimento EA e MLA, e a fronte delle norme ISO IEC 170xx.

Ulteriore richiamo, nelle specifiche di gestione degli appalti, è fatto alla necessità che sia nominata una figura professionale di “controparte” nei confronti dell’appaltatore, competente, esperto e capace di monitorare lo stato dei lavori e la loro corretta esecuzione. Tale esigenza è già da tempo sancita dal decreto legislativo 115/2008 – che individua come Tecnico di controparte il Responsabile ai sensi della L.10/91 (ove l’Amministrazione sia obbligata alla nomina secondo l’art. 19) – ma i C.A.M. estendono tale opportunità, oltre ai “contratti servizio energia” anche ai servizi di illuminazione e forza motrice, imponendo, in ogni caso, che tale Soggetto non abbia o determini alcun tipo di conflitto di interessi.

In definitiva, prima della definizione dell’appalto, la stazione appaltante è chiamata a eseguire un’attenta analisi delle esigenze verificando la coerenza tra pianificazione territoriale e criteri ambientali, nel rispetto degli strumenti urbanistici e di tutela dei vincoli. A seguito di ciò, essa è, visibilmente, guidata dalla normativa e dai CAM nella specificazione dei requisiti ambientali e degli atti di verifica a fronte dei quali valutare le proposte delle imprese istanti ed il loro successivo operato.

 

Ing. Guido DONATO MOZER