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Impianti FV > 3 kW considerati come una "appendice" dell'abitazione che ne aumenta il valore

Gli impianti fotovoltaici installati sulle abitazioni e con potenza superiore ai 3 kiloWatt vanno considerati come una plusvalore

Data di pubblicazione originale dell'articolo: 24/02/2014


Ulteriore passo indietro per il settore del fotovoltaico: da ghiotta occasione per l'auto produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare, a pretesto per ulteriori pagamenti di sempre nuove tasse.

Gli impianti fotovoltaici installati sulle abitazioni e con potenza superiore ai 3 kiloWatt vanno considerati come una plusvalore: in pratica rappresentano una “appendice” tecnologica dell'abitazione stessa che ne incrementa il valore.
A chiarirlo è una circolare dell'Agenzia delle Entrate, la n° 36/E dello scorso 19 Dicembre 2013.

In pratica la circolare n° 36 stabilisce che autoprodursi energia (pulita) rinnovabile aumenta la rendita catastale, e quindi tutte le imposte sulla casa ad essa correlate - come IMU, TASI e tutte le altre tasse che si basano sul valore catastale come, giusto per citare un esempio a tutti noto, il registro in caso di compravendita.

Insomma, da virtuosi si diventa vittime, limoni da spremere.
Solita barzelletta italiana.
Solite tasse, pur di fare cassa.

Vediamo come funziona il meccanismo: quando il FV serve un'unità immobiliare già accatastata, la circolare dell'Agenzia delle Entrate stabilisce che la variazione catastale sia obbligatoria solo nel caso che il valore dell'impianto superi il 15% della rendita catastale.
La difficoltà insorta con questa circolare è che nessun proprietario è in grado di valutare autonomamente se il rapporto venga superato o meno!

Per fare un conteggio corretto bisogna iniziare dalla rendita di partenza, che è in funzione della categoria catastale. Purtroppo in Italia (paese di furbetti) molti hanno, fino a ieri, accatastato anche case indipendenti come le villette a schiera ed i villini come "abitazioni civili" A/2 invece del più corretto (ed onesto) A/7....
Quindi già in questi casi ci troveremmo di fronte a "case indipendenti di serie A e di serie B", il che non è formalmente corretto in quanto il medesimo tipo di unità immobiliare in taluni casi, quelli dei furbacchioni, per il fisco varrebbero meno!

Sulle costruzioni recenti (o nei casi in cui la rendita catastale fosse stata aggiornata ad esempio per lavori di ristrutturazione) sarà ben più difficile che il valore dell'impianto fotovoltaico installato su falda incida per oltre il 15%.

La conclusione di tutto questo ragionamento è che comunque per fare una valutazione corretta bisognerebbe coinvolgere sempre un Professionista SERIO ed ONESTO abilitato, (Ingegnere, Architetto, Geometra, Perito Edile), affinché valuti se sia realmente necessario aggiornare la rendita o meno.

Di quanto saranno gli aumenti?
Più difficile dare questa risposta. Partendo dal presupposto che la generalizzazione è pressoché impossibile, l'impianto farà salire la rendita di almeno una classe, o anche più di una.....
Si può però ipotizzare in modo approssimativo che su una villetta/tipo con una rendita di circa 1.000/1.200 € l'incremento sarà intorno ai 200/250 € come minimo.

Prima di fasciarsi la testa bisogna però considerare attentamente la discriminante preliminare all'applicazione della circolare: se il FV non supera i 3 kW (considerati sufficienti ad una famiglia tipica) tutto questo ragionamento non si deve nemmeno tenere in considerazione.
Prima di concludere la trattazione è però necessario fare ulteriore chiarezza, tornando un po' indietro nel tempo.

Nel corso degli ultimi anni si sono create e contrapposte due differenti correnti di pensiero sull'argomento: da un lato l’Agenzia del Territorio, sostenitrice dell’accatastamento degli impianti fotovoltaici nella categoria catastale degli opifici (D/1) e dall’altro lato l’Agenzia delle Entrate sostenitrice, invece, della qualificazione mobiliare di questi impianti.

E' proprio l'Agenzia delle Entrate ad essere tornata sui propri passi, affermando che le indicazioni contenute negli antecedenti documenti di prassi - CC.MM. n°46/E/2007, n°38/E/2008 e n°38/E/2010 - in base ai quali gli impianti FV erano qualificabili come beni mobili, sono state manifestate esaminando i casi di impianti dotati di facile amovibilità e senza che l’eventuale spostamento comportasse il sostenimento di costi rilevanti.
Questa “revisione” viene giustificata dall’Agenzia con l’intento di uniformare i comportamento degli uffici e degli operatori.
L'Agenzia quindi, con l’intento di perseguire questo obiettivo di uniformità, riprende quanto già espresso dal Territorio dapprima con la R.M. n°3/T/2008 e da ultimo con la nota n°31892 del 22/06/2012.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate, afferma che:
• gli immobili ospitanti le centrali elettriche a pannelli FV devono essere accatastati nella categoria D/1 “opifici” e nella determinazione della rendita catastale devono essere inclusi i pannelli fotovoltaici, in quanto ne determinano il carattere sostanziale di centrale elettrica e quindi, appunto, di opificio;
• le installazioni FV su edifici e su aree di pertinenza, comuni od esclusive, di fabbricati o unita? immobiliari censiti al N.C.E.U., non devono essere accatastate autonomamente, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili. Sussiste, comunque la necessità di procedere, come ho scritto poco sopra, con la dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, alla rideterminazione della rendita dell’unità immobiliare nella misura del 15% o superiore, in base alle disposizioni catastali dell’amministrazione competente;
• gli impianti di modesta entità (ad esempio quelli domestici), invece, non devono essere accatastati e non comportano l’insorgenza di alcun obbligo in capo al soggetto interessato.

Vediamo infine cosa si intende per impianti di modesta entità.
L'Agenzia ricorda che vanno così definiti quegli impianti che soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti:
• la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non è superiore a 3 kW per ogni unita immobiliare servita dall’impianto stesso;
• la potenza nominale complessiva, in kW, non è superiore a 3 volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;
• per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m.

Quindi secondo l’Agenzia, la qualifica di un impianto FV nella categoria degli immobili, in base alle regole poco sopra elencate, dovrà essere assunta a riferimento anche per il corretto trattamento fiscale degli stessi impianti.
Fortunatamente però, in ottemperanza all’art. 10 dello Stato del Contribuente, si afferma che “i comportamenti tenuti dai contribuenti ai fini delle imposte dirette ed indirette, sulla base delle diverse indicazioni rese con precedenti documenti di prassi devono essere considerati corretti”.