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IMPRESA APPALTATRICE: chiariti i documenti obbligatori da fornire al COMMITTENTE

IMPRESA APPALTATRICE: chiariti i documenti obbligatori da fornire al COMMITTENTE.Obbligatori:il certificato di iscrizione alla cameera di commercio e l’autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale

Lo scorso 27 marzo il Ministero del Lavoro ha risposto ad un interpello sollevato dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che aveva presentato una istanza in merito ai documenti che l’impresa appaltatrice, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture, è obbligata a fornire al committente.
 
In particolare, ha chiesto se ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 l’impresa sia tenuta a consegnare una serie di documenti tra cui copia del modello LAV, copia del DUVRI dell’appaltatore, autocertificazione di idoneità tecnico professionale, etc..
 
La Commissione ha chiarito che, per il rispetto degli adempimenti previsti dall’articolo 26, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008, e fino all’entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, è sufficiente che l’impresa, o i lavoratori autonomi, consegnino al datore di lavoro committente, ai fini della valutazione dell’idoneità tecnico professionale:
- il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- l’autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445/2000.
 
Inoltre, la Commissione sottolinea che il datore di lavoro committente non può chiedere copia del DUVRI, dal momento che tale documento, che deve essere allegato al contratto di appalto o di opera, è un obbligo (nei casi previsti) del datore di lavoro committente.
Questi può chiedere, viceversa, i documenti e le informazioni necessarie per l’elaborazione del DUVRI.
Infine, la Commissione chiarisce che, “laddove non ricorrano le condizioni per l’elaborazione del DUVRI”, ovvero nei casi specificati al comma 3-bis dell’articolo 26 del D. Lgs. n. 81/2008 (ad esempio le mere forniture di materiali o attrezzature), restano fermi gli obblighi di cui al comma 2 del medesimo articolo, ovvero:
- cooperazione tra i datori di lavoro, compresi i subappaltatori, all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;
- coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione, con reciproca informazione al fine di eliminare i rischi da interferenza tra i lavori delle diverse imprese.