Ingegneria Forense. Grandi responsabilità e parcelle giudiziarie ai minimi "storici"
Consulta Ingegneri di Sicilia
Crescono esponenzialmente le domande degli ingegneri della Regione Sicilia in ambito di incarichi di natura forense, siano giudiziari che di parte nelle vicende di contenzioso legale. Il Consulente Tecnico d’Ufficio, sinteticamente e meglio noto con l’acronimo CTU, svolge il delicatissimo ruolo di longa manus dell’organo giudicante ed opera in ammissione del mezzo istruttorio di causa. Il Giudice difatti ne ricorre alla nomina quando risulta necessario, per accertare i fatti del procedimento, l’impiego di conoscenze tecniche o scientifiche particolari che vanno al di là della cultura media e delle quali egli non dispone.
Vieppiù, oggi, come noto, il Giudice può affidare al CTU non solo l’incarico di valutare i fatti da lui stesso accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente). La vera e propria attività del professionista incaricato, nasce già dall’ordinanza di incarico che riceve dal Giudice e si articola in varie fasi lavorative (tutte di grande responsabilità ed implicazione di conoscenze giuridiche di codice di procedura civile): accettazione dell’incarico (art. 63 c.p.c.); recarsi in cancelleria, per prendere visione del fascicolo, dei quesiti, se non comunicati, nonché delle generalità delle parti per verificare la natura dell’incarico e la sussistenza di eventuali cause d’incompatibilità; comunicare tempestivamente (sarebbe opportuno almeno 10 giorni prima della data fissata per l’udienza) al giudice le ragioni che giustificano la sua eventuale sostituzione; presenziare all'udienza fissata per il giuramento; provvedere al ritiro dei fascicoli di parte (oltre a tutta la documentazione in formato telematico nel fascicolo di causa relativo); studio ed analisi dei fatti di causa ed espletamento del mandato assegnatogli. La relazione di consulenza deve attenersi strettamente ai quesiti formulati dal giudice, prendendo debita posizione in merito alle osservazioni formulate dai consulenti di parte, ovvero dai difensori delle stesse, allegandole alla perizia ed indicando le ragioni per le quali ha ritenuto di non condividerle. Quanto alla struttura, ogni relazione di consulenza deve contenere quattro parti: una parte introduttiva, nella quale il c.t.u. avrà cura di indicare gli estremi della causa, del giudice, delle parti, e riassumere le operazioni compiute, indicando quali parti siano state presenti; una parte descrittiva o fattuale, nella quale il c.t.u. illustra gli accertamenti o le ricostruzioni in fatto da lui personalmente compiuti; una parte valutativa o tecnica, nella quale il c.t.u. risponde ai quesiti motivando adeguatamente le proprie scelte; una parte riassuntiva o conclusiva, nella quale il c.t.u. espone in forma sintetica la risposta ad ogni quesito postogli.
Passando adesso alla quanto mai delicata e molto dibattuta questione riguardo la liquidazione dei compensi, per ottenere la stessa il CTU deve depositare insieme alla relazione peritale l’istanza di liquidazione redatta secondo i criteri dettati dal D. Lgs. 115/02 e dal D.M. 30.5.2002. Ai sensi dell’art. 71 d.p.r. n. 115/2002, la domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato. Riguardo i criteri di liquidazione dei compensi, si rileva che ai sensi dell’art. 51 d.p.r. n. 115/2002, nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita. Secondo il disposto dell’art. 52: “per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio”. Il predetto art. 51 prevede anche un aumento sino al 20 % in caso di dichiarata urgenza del mandato da parte del giudice. L’art. 52 d.p.r. n. 115/2002 lascia al giudice ogni valutazione in ordine all’applicazione degli aumenti, impone la riduzione dell’onorario “se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all’ausiliario”. Tale riduzione, nel caso di onorari fissi o variabili non è più di un terzo (come era prima), ma è lasciata alla discrezionalità del giudice, in ipotesi di onorari a tempo (cioè a vacazione) comporta che non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine.
In caso di pluralità di consulenti occorre distinguere, ai sensi dell’art. 53 d.p.r. n. 115/2002, se si tratta di un collegio di ausiliari, il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio mentre si tratta di singoli incarichi specialistici, si provvede alla liquidazione autonoma dei rispettivi compensi.
Alla stregua di ciò risulta spontaneo osservare come gli stessi compensi, vetusti, indecorosi, mai aggiornati dal lontano 2002, non possono essere idonei e qualificanti rispetto ad una enorme responsabilità di operato, che comunque non si esaurisce con il deposito dell’incarico o elaborato peritale, ma prosegue (specie a carattere penale con la partecipazione ai dibattimenti in aula innanzi ai legali di parte e pubblica accusa).
Il discusso Decreto Ministeriale del 2002, che riprende ed aggiorna quello ancor più “decano” del 1980, fissa delle percentuali con limite massimo di € 500.000,00 sul valore massimo della controversia. Dunque un evidente limite, tra i tanti estrapolabili dalle carenze del Decreto su citato, basti pensare alla valutazione in campo di riserve di impresa in ambito LL.PP. che di fatto si attestano su valori molto elevati ed il cui compenso al CTU non può essere liquidato nel tetto massimo previsto dal decreto stesso pur considerando tutte le maggiorazioni di Legge ammesse.
Riguardo poi i nuovi criteri di liquidazione delle parcelle nel settore delle procedure immobiliari, gli stessi sono da intendersi anticostituzionali ed assai ingiusti nei riguardi dei professionisti incaricati. Premesso che l’art. 13 del D.M./2002 (con il quale va liquidato l’onorario all’esperto del Giudice) contiene dei valori in scaglioni vecchi e inadeguati al mercato odierno, ad aggravamento di ciò, ai sensi del 3° comma dell’art. 161 disp. att. c.p.c. “Il compenso dell’esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall’ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima”.
Ciò comporta un enorme disagio, oltre la “mortificazione” del compenso-onorario, con il Consulente che è costretto a “seguire” l’iter di vendita del bene stimato: neanche fosse egli stesso la parte esecutata! Per prendere successivamente il restante 50% del compenso, che non è quello residuo della liquidazione del secondo acconto fatta dal Giudice, ma bensì ricalcolato sul valore di vendita eseguito. Dunque c’è il rischio, concreto, di una restituzione di quota parte degli importi già percepiti agli istituti creditori procedenti.
Ing. Giuseppe Furrer
Professione
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