Data Pubblicazione:

Ingegneria forense nel processo civile telematico: teoria e (soprattutto) pratica

Chi è il consulente tecnico d’ufficio (CTU)? Come si riceve la comunicazione di nomina? LEGGI L'APPROFONDIMENTO SULL'INGEGNERIA FORENSE

Il primo appuntamento per approfondire una disciplina che richiede esperienza, preparazione tecnica ingegneristica e conoscenze specifiche processuali

Chi è il consulente tecnico d’ufficio (CTU)

il consulente tecnico d’ufficio (CTU)Il consulente tecnico d’ufficio o CTU è una figura espressamente richiamata nel codice di procedura civile (CPC) e viene nominata ogni qualvolta durante lo svolgimento della causa nasca la necessità di ottenere pareri autorevoli nei più svariati campi quali la medicina, la tecnica, etc. Infatti l’art. 61 del cpc recita: ”Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice”. A completamento della descrizione dell’art. 61 aggiungiamo che solamente in seguito alla richiesta di iscrizione e al conseguente esito favorevole dell’esame del CV dettagliato, il professionista viene inserito nell’Albo dei CTU del Tribunale di Roma.

Come si riceve la comunicazione di nomina

Dopo l’esito favorevole dell’esame del CV sopra citato, l’indirizzo di posta elettronica certificata (pec) del professionista può essere inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) del Ministero di Giustizia.
Tra le altre attività definite dal DM 44/2011, la base del processo civile telematico (pct), il Ministero della Giustizia custodisce le liste di indirizzi pec di molte figure professionali tre le quali i consulenti tecnici. Ě quindi necessario disporre, tra gli altri strumenti elettronici anche di un indirizzo personale di pec per poter “interloquire” con il tribunale, le parti e i relativi consulenti. Infatti proprio attraverso un messaggio pec il professionista riceve la comunicazione di nomina e i termini dell’udienza alla quale deve partecipare. L’utilizzazione della posta elettronica certificata per le comunicazioni in ambito processuale è giustificata anche dal recepimento della pec nell’art. 136 cpc.

Chi è il consulente tecnico di parte (CTP)

Il consulente tecnico di parte o CTP è previsto nell’art. 194 cpc e ha la facoltà di intervenire alle operazioni peritali e presentare al CTU insieme ai difensori osservazioni e istanze a voce o per iscritto. Il consulente tecnico di parte viene nominato soprattutto per il rapporto fiduciario che lega la parte e il difensore al tecnico stesso pertanto il CTP non è obbligato ad appartenere ad alcun albo professionale. Seppure non obbligatorio, è comunque nella pratica necessaria anche per il CTP la disponibilità di una casella email personale, meglio ancora quella certificata per non rischiare di dover ricorrere costantemente all’avvocato per ricevere i messaggi di posta elettronica provenienti dal CTU. Il CTP non necessita di hardware e software per depositare le relazioni tecniche, attività effettuata dal difensore.

Incarico

L’art. 191 cpc recita:”Nei casi previsti dall’art. 61 e seguenti il giudice istruttore, […] nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l’udienza nella quale il consulente deve comparire”. La nomina viene comunicata attraverso messaggio pec diretto al consulente che, in assenza di impedimenti giustificati e motivi di astensione richiamati nell’art. 192 cpc, dovrà presentarsi all’udienza nella data e orario presenti nella comunicazione stessa. Dopo avere ottenuto l’incarico il ctu ha accesso alla pagina https://pst.giustizia.it contenente gli atti del processo precedentemente depositati, a patto di possedere una firma digitale attiva da utilizzare con il browser installato sul suo pc. A beneficio di chi legge, è confermato l’accesso in ambiente Ubuntu 16.04, con browser Firefox, con smart card Oberthur e con lettore Bit4id. Generalmente in assenza di ulteriori necessità di comunicazione, entro i termini fissati nel verbale di udienza almeno la bozza definitiva della relazione tecnica viene inviata agli indirizzi pec delle parti e sempre attraverso pec si ricevono indietro le relative osservazioni, così come definito in art.195 cpc.

Conclusione dell’incarico di CTU

Dopo aver completato le attività deve essere infine depositata telematicamente la relazione tecnica entro il termine fissato nel verbale d’udienza. Esistono diverse software house che forniscono programmi e supporto tecnico più o meno estesi per semplificare molte delle attività eseguite durante il deposito di una ctu, tuttavia è bene sapere che le principali necessità/funzionalità sono:

  • preparazione del file nel formato richiesto dal pct;
  • firma digitale;
  • casella pec per l’invio del file firmato digitalmente all’indirizzo email di posta elettronica certificata del tribunale.

A beneficio di chi legge, dopo le installazioni in ambiente Linux (Ubuntu 16.04 LTS) e la verifica indipendente del corretto funzionamento di tutti e quattro i componenti software/hardware:

  • SLpct distribuito anche in versione free;
  • lettore card bit4id;
  • card tipo Oberthur;
  • pec Aruba

è confermato il corretto deposito delle relazioni tecniche e delle istanze ctu al Tribunale di Roma. Visti i vincoli temporali nei quali lavorare è utile anche disporre di una catena ridondante dei componenti sopra elencati con l’obiettivo di aumentare le probabilità di successo e quindi di deposito dei vari documenti anche nel malaugurato evento di guasto; probabilità di guasto che è costantemente in aumento con il passare del tempo. Ricordiamo che dopo il deposito della relazione tecnica è opportuno depositare anche la relativa istanza di liquidazione scritta in accordo alle norme vigenti, altro argomento dei prossimi articoli.

A rileggerci presto

Fabrizio Zavagnini