EUROCONFERENCE SPA
Data Pubblicazione:

Investimenti delle imprese che operano in concessione a tariffa: quando spetta il bonus Beni Strumentali?

Gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati da un’impresa che opera in concessione e a tariffa sono sempre esclusi dal credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ex L. 160/2019 e L. 178/2020?

Le discipline del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, ai commi 187, articolo 1, L. 160/2019 e comma 1053 dell’articolo 1, L. 178/2020, prevedono la seguente causa di esclusione oggettiva dall’agevolazione, inedita rispetto alle previgenti discipline del super e iper ammortamento: sono esclusi i “beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti".

La ratio legis è quella di escludere dal credito d’imposta:

  • gli investimenti di non spontanea realizzazione dell’impresa, che rappresentano adempimenti di obblighi assunti nell'ambito della gestione in concessione di attività regolate;
  • gli investimenti la cui "remunerazione" trova diretta corrispondenza nel piano economico-finanziario del contratto di concessione e nella determinazione della tariffa;
  • gli investimenti in relazione ai quali, al termine della concessione, sussiste un obbligo di devoluzione finale all’ente concedente o al soggetto subentrante.

Per le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori sopra elencati, è necessario dunque distinguere:

  • gli investimenti in beni nuovi rientranti nel perimetro concessorio, esclusi dal credito d’imposta;
  • gli investimenti in beni nuovi non rientranti nel perimetro concessorio, per i quali non sussiste obbligo di devoluzione finale, al termine della concessione, all’ente concedente o al soggetto subentrante.

Investimenti delle imprese che operano in concessione a tariffa: quando spetta il credito d'imposta?

L’esclusione dei beni “gratuitamente devolvibili” rientranti nel periodo concessorio, normativamente prevista ai commi 187, articolo 1, L. 160/2019 e comma 1053 dell’articolo 1, L. 178/2020, opera indipendentemente dalla circostanza che la concessione preveda o meno un indennizzo al gestore uscente, a carico del gestore subentrante o dell’ente concedente, in relazione al costo dei beni non interamente ammortizzato.

Il tema è stato affrontato nelle risposte dell’Agenzia delle entrate agli interpelli 721/2021 e 848/2021, che concordano nel riconoscere l’irrilevanza dell’indennizzo ai fini della qualificazione dei beni nell’ambito del rapporto di concessione e della loro esclusione dall’agevolazione.

Infatti secondo l’Amministrazione finanziaria, che cita a supporto della propria tesi la sentenza del Consiglio di Stato n. 4586 del 03.09.2001 e la risoluzione AdE 231/E/2003, l’indennizzo non costituisce un corrispettivo bensì rappresenta un elemento riequilibrante sotto il profilo economico-finanziario della gestione dei beni nell’ambito della concessione che non muta la gratuità della devoluzione.

Dunque anche in presenza di un indennizzo corrisposto dal soggetto subentrante al soggetto uscente, parametrato al costo non ammortizzato dei beni e tale da controbilanciare il componente negativo straordinario rappresentato dalla perdita del gestore delle quote di ammortamento residue, i beni risultano pur sempre qualificabili come “gratuitamente devolvibili” e restano esclusi dal credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.

Resta ferma, per contra, l’applicabilità di tali beni alle previgenti discipline del super e iper ammortamento, in relazione alle quali non era prevista un’analoga causa di esclusione.