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Irap dei Professionisti: si paga in caso di compensi elevati ai collaboratori

Configurabilità del presupposto impositivo ai fini IRAP per i piccoli professionisti: per la Cassazione il pagamento è dovuto in caso di corresponsione di compensi elevati ai collaboratori

Il piccolo professionista che corrisponde a terzi notevoli compensi, configurandosi in questo caso il presupposto dell’autonoma organizzazione, è tenuto pagare l’IRAP (imposta regionale attività produttive).

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, che nell'ordinanza 3501/2017 si è 'rifatta' alla precedente sentenza 9451/2016, nella quale si specificava chiaramente che “in tema di imposta regionale sulle attività produttiva, il presupposto dell’“autonoma organizzazione” richiesto dall’art. 2 del decreto legislativo n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’sercizio dell’attività e si avvalga di lavori altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive”;

L'attività di lavoro autonomo, infatti, è esclusa dall'applicazione dell'IRAP solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Riguardo all'IRAP, l’impiego non occasionale di lavoro altrui, costituente una delle possibili condizioni che rende configurabile un’autonoma organizzazione, sussiste se il professionista eroga elevati compensi a terzi per prestazioni afferenti l’esercizio della propria attività, restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato e, cioè, il ricorso a lavoratori dipendenti, a una società di servizi o un’associazione professionale.

L'ORDINANZA INTEGRALE E' DISPONIBILE NEL PDF ALLEGATO

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