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L’evoluzione del ruolo del professionista nella prevenzione incendi

L’evoluzione del ruolo del professionista nella prevenzione incendi

Il livello di coinvolgimento del professionista che opera nel settore della prevenzione incendi è variato nel tempo. Da un suo iniziale coinvolgimento marginale si è progressivamente giunti oggi ad un ruolo più qualificante nei contenuti professionali ed anche nelle funzioni espletate, che un tempo erano tipicamente esclusive dell’Organo di vigilanza. Questa evoluzione ha comportato necessariamente una maggiore responsabilità professionale.
 
La legge n. 818/84 aveva in primis regolamentato la figura del professionista “abilitato alla prevenzione incendi” (oggi meglio definito dal D.M. 7 agosto 2012 con il termine di “professionista antincendio”) prevedendo precisi requisiti professionali per l’iscrizione in appositi elenchi del Ministero dell’Interno, iscrizione che lo autorizza a rilasciare specifiche certificazioni nel settore della sicurezza antincendi.
Questa previsione legislativa rispondeva all’esigenza che le attestazioni, le certificazioni e i collaudi emessi derivassero da fonti affidabili e tecnicamente preparate. Il D.M. 25 marzo 1985 aveva individuato - in funzione agli ambiti multidisciplinari nell’attività di certificazione per la prevenzione incendi - i professionisti tecnici iscrivibili negli elenchi del Ministero dell'Interno tra coloro che erano già iscritti da due anni nei rispettivi albi professionali e che avessero frequentato, con esito positivo, un corso base di specializzazione da 120 ore, eccezion fatta per coloro che godevano di un’anzianità di iscrizione (10 anni) ad un albo professionale, che permetteva un accesso diretto all’iscrizione negli elenchi ministeriali.
Il D.M. 5 agosto 2011 ha aggiornato le procedure e i requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno, oggi previsti dall’articolo 16 del Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Esso dà concretezza all’evoluzione della figura del professionista, delineata dal regolamento, il D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011, che contestualmente ha semplificato ed aggiornato anche i procedimenti di prevenzione incendi.
 
Mentre per la progettazione ordinaria è ancora sufficiente la competenza del “tecnico abilitato” iscritto al proprio albo professionale, possono presentarsi attività progettuali più complesse per le quali sono necessarie competenze più qualificate, che possono essere esercitate esclusivamente dai “professionisti antincendio”. E’ il caso di ambiti progettuali con processi specifici o tecnologie di nuova concezione o particolari caratteristiche strutturali o distributive, che si avvalgono dei metodi di progettazione della Fire Safety Engineering (FSE) e per i quali occorre anche predisporre il documento del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA). Oppure casi in cui per la progettazione degli impianti antincendio e per la successiva certificazione di corretta installazione e funzionamento, si ricorre a norme non emanate da Organismi di normazione europei. I professionisti antincendio sono autorizzati a rilasciare certificazioni e dichiarazioni finalizzate a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti e i componenti d’impianto rilevanti ai fini della sicurezza in caso d’incendio sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia. Essi infine possono attestare la continuità di erogazione dell’alimentazione idrica ed elettrica delle reti idriche antincendio, in alternativa alle dichiarazione degli Enti erogatori.
Queste certificazioni vengono rilasciate nel rispetto delle competenze specifiche del professionista, desumibili dal quadro normativo complessivo e dai codici deontologici e professionali dei rispettivi Ordini e Collegi professionali.
 
L’esigenza di garantire l’affidabilità del professionista - a cui l’utente, pubblico o privato, si rivolge – è ancora oggi confermata dall’obbligo di un continuo aggiornamento, introdotto dal D.M. 5 agosto 2011. Infatti per permanere nei predetti elenchi ministeriali il professionista antincendio deve frequentare corsi e seminari per una durata complessiva di 40 ore: chi non vi provvederà, vedrà sospesa la propria iscrizione fino all'avvenuto adempimento. Va comunque riconosciuto che un obbligo subìto come mero adempimento è destinato a produrre risultati sterili e parziali se non è accompagnato da una sincera esigenza di ogni individuo di accrescere la propria professionalità, di migliorare la propria competenza per mantenersi costantemente al passo con i tempi e con l’evoluzione tecnologica.
Per la stessa motivazione è stata eliminata definitivamente la corsia preferenziale degli abilitati per acquisita anzianità di dieci anni di iscrizione all’albo, che sostanzialmente legava la preparazione in materia di prevenzione incendi solo all’esperienza del singolo e alla sua sensibilità deontologica individuale. Per ottenere l’abilitazione inoltre non è più necessario attendere i due anni di iscrizione all'albo professionale di appartenenza: ciò a vantaggio dei giovani professionisti che si affacciano ad un mondo del lavoro sempre più competitivo e complesso. Infatti se i neo - laureati, durante il corso degli studi universitari, hanno seguito favorevolmente appositi corsi d'insegnamento, con programmi riconosciuti idonei ed equivalenti ai corsi base di specializzazione in prevenzione incendi, essi possono essere ammessi all'esame inteso ad accertare la loro idoneità per l’iscrizione negli albi ministeriali.

I programmi dei corsi e dei seminari sono stabiliti con provvedimento del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, sentiti i Consigli nazionali delle professioni. Una recente Circolare della Direzione Centrale di prevenzione incendi prot n. 1284 del 2 febbraio 2016 ha aggiornato il programma del corso base di specializzazione alla luce dell’evoluzione normativa introdotta dal Codice di prevenzione incendi, emanato con D.M. 8 agosto 2015, che oggi costituisce uno strumento di progettazione innovativo, orientato all’analisi prestazionale. E’ un metodo alternativo ai criteri generali di prevenzione incendi e del DM 10 marzo 1998 per la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. 

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