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La prevenzione, dalla teoria alla pratica “antincendio”: un passaggio non sempre facile

Obiettivo: aiutare simultaneamente professionisti e committenti

Il D.P.R. 01/08/2011 n. 151 ha segnato una tappa fondamentale nel contesto normativo della prevenzione incendi. Esso ha integralmente sostituito il DM 16/02/1982, rinnovando anche l’elenco delle attività da sottoporre al controllo dei Vigili del Fuoco.

Il DPR 151/11 non si limita solamente a riordinare l’elenco delle attività soggette, ma rappresenta uno strumento che definisce, in maniera chiara, i procedimenti specifici in materia.

Un’importante novità è stata quella di introdurre procedimenti differenti in funzione delle categorie di appartenenza (A, B, C) in cui far rientrare, in base alla gravità del rischio ad esse connesse, le attività di cui al rinnovato elenco contenuto nell’allegato I al DPR medesimo.

Il regolamento contiene, quindi, le indicazioni per la presentazione delle istanze di prevenzione incendi.

Predette istanze possono essere allestite per le attività per le quali si renda necessario effettuare:

  1. una valutazione di progetto (attraverso l’istanza per il rilascio del parere di conformità sul progetto – attività B e C);
  2. un rinnovo periodico di conformità antincendio (per tutte le attività, con unificate le scadenze a 5 o 10 anni);
  3. una deroga, una voltura, un nulla osta di fattibilità e/o una SCIA.

Le modalità di presentazione delle istanze vengono chiarite grazie al DM 07/08/2012, che dettaglia la documentazione da allegare alla presentazione dei procedimenti.

Le difficoltà del professionista antincendio 

ll titolo autorizzativo all’esercizio delle differenti attività, ai fini antincendio, non è e non può essere però un mero adempimento burocratico o formale.

Qualche esempio? Tra i vari adempimenti connessi alla redazione della SCIA (atto autorizzativo che sostituisce il rilascio del precedente C.P.I.), vi sono numerose certificazioni che il professionista antincendio è chiamato a sottoscrivere.

A titolo esemplificativo, ma sicuramente non esaustivo, con il “CERT REI”, si evidenzia chiaramente che “ai sensi e per gli effetti dell’art.4 comma 4 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151, nell’ambito delle competenze tecniche della propria qualifica professionale, dopo avere eseguito i necessari sopralluoghi e verifiche atti ad accertare le caratteristiche tecniche di prodotti/elementi costruttivi presenti presso l’attività”, il professionista antincendio CERTIFICA la resistenza al fuoco dei prodotti/elementi costruttivi portanti (principali e secondari) e/o separanti riscontrati in opera. E poi ancora, lo stesso professionista antincendio dichiara che la certificazione si basa sulle reali caratteristiche riscontrate in opera e relative a numero e posizione, geometria, materiali costitutivi, condizioni di incendio, condizioni di carico e di vincolo, caratteristiche e modalità di posa di eventuali protettivi. La certificazione è, quindi, strettamente connessa alla verifica in opera. 

Nella pratica, tali verifiche sono difficoltose, se non impossibili, in quanto molto spesso l’intervento del professionista della prevenzione antincendio è relegato ad un ruolo meramente teorico.

In buona sostanza, il professionista incaricato redige il progetto ai fini antincendio, individua ed elenca gli interventi di adeguamento, ma quasi mai viene chiamato a dirigere o anche semplicemente interpellato prima dell’esecuzione delle opere. Conseguentemente, in fase di necessario perfezionamento dell’iter procedurale per la SCIA, a lavori completati, egli si trova nella effettiva e non trascurabile difficoltà di rilevare quanto necessario ai fini della certificazione. 

In certune situazioni si evidenziano addirittura circostanze tali per cui l’esecuzione degli interventi non garantisce i requisiti necessari e richiede la modifica o il riadeguamento.

Immaginiamo un varco con un portone: il progettista fa un semplice sopralluogo e nel progetto inserisce una dimensione reale e non riducibile perché, diversamente, tale varco non sarebbe più adeguato. La ristrutturazione avanza senza che il progettista antincendio venga coinvolto nelle scelte del progettista architettonico e della direzione lavori. A fine lavori, come per magia, tutti si ricordano del progettista antincendio che ora deve provvedere a validare il tutto e soprattutto, “certificare”. C’è, però, un “ma”: il portone non è più come prima, è nata sorprendentemente una meravigliosa maniglia, esteticamente bellissima, che invade, modifica e rende inadeguato e stretto il passaggio per i mezzi di soccorso. Chi ne è responsabile? Come mai i progetti non sono stati integrati tra loro? Il problema non sarebbe sorto se il professionista antincendio avesse potuto interagire a tutti i livelli e, quindi, anche durante l’esecuzione ed in contraddittorio con la direzione lavori generale. 

Un vecchio slogan pubblicitario recitava: “prevenire è meglio che curare!”. Ebbene, nella realtà di tutti i giorni si cerca di curare, ma manca del tutto un “approccio preventivo”. In sintesi, la prevenzione incendi non è pura teoria!

Come in tutti i contesti esecutivi, la direzione lavori è un ambito estremamente importante e determinante per la corretta esecuzione di quanto a progetto. La figura del “direttore lavori antincendio” non è prevista normativamente e ciò rappresenta potenzialmente un vuoto legislativo da colmare: risulterebbe adeguato ed auspicabile l’inserimento di una figura di supporto alla direzione lavori principale, una sorta di “direttore operativo antincendio”. 

Tale figura garantirebbe non solo la corretta scelta e posa dei materiali ed impianti di protezione, oltre alla corretta esecuzione delle opere e quant’altro connesso con la prevenzione incendio, ma garantirebbe altresì la concomitanza delle verifiche necessarie che il professionista antincendio sottoscrive in fase di certificazione. Il ruolo del professionista antincendio deve essere quindi più evidente e palesato in tutto il processo, sia esso progettuale che di esecuzione ed infine di validazione, certificazione ed asseverazione, perché “la prevenzione incendi non è solo teoria!”.

Parliamo piuttosto, ed una volta per tutte, di “pratica” in grado di aiutare tutti i professionisti coinvolti a lavorare meglio ed il committente a contenere i tempi e le spese connesse a qualsivoglia intervento.

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