Antincendio
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La "Rivoluzione d’ottobre" per la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Addio dm 10 marzo 98

Con i tre nuovi decreti di settembre 2021 finalmente, si mette la parola fine all’aleatorietà delle misure di prevenzione e protezione incendio nelle attività sprovviste di regole tecniche. Quale sarà l’impatto sulle aziende esistenti? Quali novità per gli addetti antincendio? In questo articolo la sintesi dei contenuti dei tre decreti e alcune riflessioni.


Finalmente dopo 24 anni il DM 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” va in pensione. Certamente una pensione meritata perché seppur vero che mai nato per essere di supporto alla progettazione, per tanti anni ha “salvato vite” colmando quei vuoti normativi nelle attività tipicamente industriali.

La rivoluzione iniziata con il DPR 151/2011, passata dal Codice di Prevenzione Incendi, nel 2015, giunge ad un livello davvero considerevole con la pubblicazione dei tre Decreti Ministeriali (1°,2 e 3 settembre 2021).

Finalmente, si mette la parola fine all’aleatorietà delle misure di prevenzione e protezione incendio nelle attività sprovviste di regole tecniche. Il punto di vista della nuova generazione di Ingegneri Antincendio su questa ultima rivoluzione è senz’altro molto positivo, ennesima conferma che il processo di rinnovamento dell’apparato normativo italiano procede inesorabilmente, con buona pace dei conservatori.

Di certo l’impatto sulle piccole realtà aziendali o quelle particolarmente storiche è considerevole. Il professionista antincendio oggi è caricato non solo dell’onere (e dell’onore) deontologico di spiegare al cliente le nuove normative, ma è anche oberato da tutte quelle attività di “formazione ed informazione” a tutti gli stakeholders coinvolti nella vera e propria rivoluzione, ovvero: “Il 10 marzo 98 è abrogato!”.

 

DM 3 settembre 2021 – Nuova VRI e Mini-Codice

I contenuti in sintesi

Dalla data di entrata in vigore, tutte le attività lavorative come definite dall’art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 devono eseguire una nuova valutazione dei rischi di incendio, la quale costituisce parte specifica del DVR di cui all’art. 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e deve essere coerente e complementare alla valutazione del rischio esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al titolo XI, «Protezione da atmosfere esplosive», del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

La vera novità è che non è più sufficiente valutare il rischio incendio, o meglio, redigere un documento prevalentemente descrittivo e davvero poco analitico e progettuale. Ora è necessario applicare almeno uno dei tre strumenti tecnici di prevenzione e protezione forniti dalle più moderne normative italiane, ovvero: 

  • Regole tecniche di prevenzione incendi laddove risultino applicabili;

  • Mini-Codice (contenuto nel DM 3 settembre 2021) nei luoghi di lavoro a basso rischio di incendio;

  • Codice di Prevenzione Incendi (DM 3 agosto 2015 ed s.m.i.) per tutti gli altri luoghi di lavoro. 

In qualsiasi situazione verrà redatta sempre una relazione tecnica (ed elaborati grafici) con prescrizioni ed adeguamenti necessari per garantire la sicurezza in caso di incendio e l’assolvimento dell’obbligo di legge. 

 

Attività esistenti 

Anche le attività esistenti devono adeguarsi in quanto le disposizioni transitorie e finali riportano: “Per i luoghi di lavoro esistenti, la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione (ndr)”.

L’adeguamento viene attuato nei casi indicati nell’art. 29, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Ad oggi è presente un “bug” normativo, certamente non voluto e sicuramente risolvibile dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco tramite un chiarimento ufficiale, legato alle attività già dotate di CPI ottenuto tramite una progettazione in accordo al 10 marzo 1998.

 

DM 3 settembre 2021 – Nuova VRI e Mini-Codice

Figura 1 – Bug normativo.

 

Non è infatti chiaro come comportarsi in caso di attività di Deposito ovvero attività soggetta al DPR 151/2011 n°70.1.B, progettata con il 10 marzo 1998, dotata di CPI regolarmente rinnovato periodicamente ed in assenza di modifiche sostanziali.

Se si applicasse il DM 3 settembre 2021, si andrebbe ad eseguire la nuova Valutazione del Rischio Incendio, la quale comporterebbe senza meno l’applicazione del Codice di Prevenzione Incendi. Quest’ultima potrebbe portate a misure aggiuntive, come probabilmente anche a “sconti” sulle misure di protezione (in quanto sappiamo tutti come il Codice sia più propenso alla gestione accurata che alla protezione scellerata).

Se così si facesse, ci si troverebbe ad dover adeguare l’attività alla nuova normativa creando uno “sfasamento” con il CPI approvato al comando dei Vigili del Fuoco competente. Lo sfasamento avverrebbe in quanto ai sensi del DPR 151/2011 non vi sarebbero le condizioni per dover ripresentare istanza di valutazione del progetto e relativa SCIA antincendio.

A questo punto la domanda a cui non si ha risposta è: “L’obiettivo del normatore è rendere il Codice cogente con effetto retroattivo oppure le attività dotate di CPI in assenza di modifiche sostanziali sono fuori dal campo di applicazione del DM 3 settembre 2021?”.

 

Aspetti correlati al DPR151/2011 e l’assoggettabilità al controllo dei Vigili del Fuoco

Nulla è mutato in termini di controllo dei vigili del fuoco. È altresì vero che da ora le limitazioni che venivano rispettate per non risultare soggetti al DPR 151/2011 non hanno più alcuna valenza in termini di adeguamenti normativi. Oggi, infatti, l’unica differenza sostanziale è che rispettandole non si attiva l’iter burocratico nei confronti del Comando dei Vigili del Fuoco competente ed i relativi controlli/sopralluoghi. Non è possibile evitare i lavori di adeguamento. Finalmente, l’escamotage di dichiarare 4’999 kg di materiale combustibile non sortisce più alcun effetto sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

 

DM 2 settembre 2021 – Decreto SGSA

I contenuti in sintesi

Gestione della sicurezza antincendio 

Contestualmente all’abrogazione del DM 10 marzo 1998, è stato pubblicato il DM 2 settembre 2021 che riporta i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio.

Questo si applica nelle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro, come definiti dall’art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; anche quelle già dotate di Certificato di Prevenzione Incendi. 

Nel concreto, il datore di lavoro adotta sempre le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza (nominando dei lavoratori), in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività elaborando il Sistema di gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA). 

Inoltre, come altra novità troviamo che il piano di emergenza diventa obbligatorio per le attività (altrimenti misure organizzative): 

  • con almeno 10 lavoratori; 
  • aperti al pubblico con più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori; 
  • se sono luoghi di lavoro soggetti al DPR 151/2011. 

Sono oggetto di novità e rimodulazione anche i corsi base per addetti antincendio, nonché la frequenza di aggiornamento che diventa pari a 5 anni.

Questa si che è una rivoluzione. Finalmente uno strumento che è in grado di dare ordine al caos (noi professionisti antincendio 2.0 lo conosciamo bene in quanto dal 2015 applichiamo S.5 SGSA ed il relativo documento operativo in SCIA). Troppo spesso il responsabile attività non è a conoscenza delle caratteristiche della sua “autorizzazione antincendio” come ad esempio affollamento massimo, quantitativi di materiale stoccabili, altezza di impilamento.

Con il Sistema di Gestione della Sicurezza antincendio e la formazione estesa a tutti i lavoratori si può davvero fare la differenza.

...CONTINUA

L'articolo continua con la trattazione del DM 1° settembre 2021 – Decreto Impianti

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