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Le novità del Codice Prevenzione Incendi apportate dal DM 18 ottobre 2019 in uno schema riepilogativo

Prima di arrivare a trattare delle varie novità introdotte dal D.M. 18 ottobre 2019 "Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139", risulta utile fare un breve riepilogo dell'evoluzione delle varie normative che nel tempo avevano già apportato modifiche al Testo iniziale del Codice.

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Il DM 3 agosto 2015 e le successive normative

Il Codice di Prevenzione incendi (D.M. 03-08-2015) è entrato in vigore il 18-11-2015 con l’obiettivo di :

  • Disporre di un testo unico in luogo di innumerevoli regole tecniche
  • Adottare regole più prestazionali e flessibili
  • Prevedere la possibilità di scegliere fra diverse soluzioni
  • Favorire l’utilizzo dei metodi dell’ingegneria antincendio

In particolare, stabiliva:

  • Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi
  • Campo di applicazione e modalità applicative
  • Modalità applicative alternative
  • Impiego dei prodotti per uso antincendio
  • Norme tecniche di prevenzione incendio

Modifiche apportate al D.M. 03 /08/2015

  • D.M. Interno 08 giugno 2016
  • D.M. Interno 09 agosto 2016
  • D.M. Interno 21 febbraio 2017
  • D.M. Interno 07 agosto 2017
  • D.M. Interno 23 novembre 2018
  • D.M. Interno 12 aprile 2019

Il D.M. del 12 aprile 2019 , entrato in vigore il 21-10-2019, è formato da 5 articoli fondamentali:

  1. Modifiche all’art.1 del Decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015;
  2. Modifiche all’art. 2 del Decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015;
  3. Introduzione dell’art.2 – bis “ Modalità applicative alternative” del Decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015;
  4. Modifiche all’art. 5 del Decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015;
  5. Disposizioni transitorie e finali.

Il decreto 12 aprile 2019 inizialmente sancisce l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 1 del decreto del ministro all’Interno 3 agosto 2015 (articolo 1). Si tratta di una modifica di particolare rilevanza in quanto termina l’introduzione graduale del nuovo approccio contenuta nella prima versione del codice di prevenzione. Il comma abrogato stabiliva, infatti, la possibilità di applicare sia le disposizioni contenute nel codice di prevenzione sia le specifiche disposizioni dettate dalle previgenti regole di prevenzione incendi.

Segue la sostituzione integrale dell’articolo 2 del decreto 3 agosto 2015 concernente il “ Campo di applicazione e modalità applicative”. In particolare, con il nuovo articolo 2 è stabilito che le specifiche tecniche contenute nel codice di prevenzione incendi si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle di nuova realizzazione di cui all’allegato I del decreto del D.P.R. 1° agosto 2011, n° 151 [2], individuate con i numeri 9;14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54;56;57;63;64;66, a esclusione delle strutture turistico- ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67, a esclusione degli asili nido; da 69 a 71; 73; 75;76 (tabella 4). Di fatto, con il nuovo articolo 2, sono state comprese nel campo di applicazione la quasi totalità delle attività non normate ( prive di regola tecnica verticale) per le quali l’unico riferimento normativo diventa ora il D.M. 3 agosto 2015.

Sull’argomento delle modifiche apportate al decreto del 3-08-2015 dal D.M. 12 -04-2019 è stata pubblicata la circolare del Dipartimento dei VV.F. n° 0015406 del 15-10-2019 di seguito riportata. 

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Le novità introdotte dal D.M. 18-10-2019

Con il D.M. 18/10/2019 prosegue il percorso di aggiornamento delle vigenti disposizioni tecniche in materia di prevenzione incendi sulla base dei più aggiornati standard internazionali, tramite la sostituzione integrale di alcune sezioni dell’ Allegato I del Codice, contenuto nel D.M. 03/08/2015 (del testo precedente rimangono in pratica solamente le RTV aggiunte successivamente alla prima stesura ( V.4 - Uffici; V.5 - Attività ricettive turistico- alberghiere; V.6 - Attività di autorimessa; V.7 – Attività scolastiche; V.8 – Attività commerciali).

Il decreto può essere considerato una sostanziale riscrittura del Codice del 2015 finalizzata a risolvere criticità che sono state evidenziate nei quattro anni di doppio binario, in merito, soprattutto all’esodo, alla compartimentazione, alla determinazione dei profili di rischio e al controllo dell’incendio.

Le principali novità sono:

  • È stata eliminata la distinzione fra attività normata e non normata;
  • Chiarite le definizioni dell’esodo;
  • Definiti i percorsi di accesso ai piani alti per l’operatività dei soccorritori;
  • Unificata la metodologia generale di  progettazione degli impianti antincendio;
  • Chiarito il calcolo del carico d’incendio negli edifici multipiano;
  • Definizione aggiornata di filtro a prova di fumo;
  • Compartimento multipiano (estesa possibilità);
  • Chiarimento sul luogo sicuro e luogo sicuro temporaneo;
  • Ammissione delle porte automatiche e tornelli;
  • Aggiornata illuminazione di sicurezza nei locali di pubblico spettacolo;
  • Corridoi ciechi (estesa applicabilità);
  • Chiarimenti sulla lunghezza d’esodo;
  • Deroga-esplicitate le soluzioni alternative;
  • Modifiche di attribuzione del livello II di prestazione per le attività a basso carico d’incendio;
  • Procedura per la determinazione dei profili di rischio;
  • Introduzione della ventilazione forzata di tipo orizzontale (SVOF).

Io sono convinto che la materia interdisciplinare di prevenzione incendi sta cambiando radicalmente incamminandosi vero l’approccio prestazionale per sostituire il metodo prescrittivo, gestito dal normatore.

Sicuramente il progettista antincendio dovrà assumersi l’onere della valutazione del rischio che richiede una maggiore preparazione ed una adeguata attività di formazione e aggiornamento.