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Le planimetrie degli immobili sono parte integrante del contratto di compravendita

Cassazione: le piante planimetriche allegate ai contratti di acquisto di immobili sono parte integrante del contratto e costituiscono dichiarazione di volontà delle parti

Con due recenti sentenze (la n. 26366/2016 del 20 dicembre e la n. 26609/2016 del 21 dicembre), la Corte di Cassazione si è espressa in materia di compravendite immobiliari, stabilendo che le planimetrie degli immobili, in caso di difformità con la descrizione, costituiscono dichiarazione di volontà delle parti.

Nello specifico, la sentenza 26366 riguarda un atto di frazionamento, sul quale i giudici supremi hanno affermato che ha "valore di espressione della volontà dei contraenti circa l’oggetto del negozio, quando" tale atto sia assunto come parte interante del contratto a cui è allegato (la stessa disciplina vale per tutti gli atti di frazionamento).

Pertanto i frazionamenti, oltre che essere sottoscritti dalle parti, devono essere anche esplicitamente richiamati nel contratto di compravendita. Di conseguenza, dalle planimetrie si può risalire alla volontà delle parti (purché tali planimetrie siano allegate al contratto stesso o richiamate in alcune parti).

La sentenza 26609, invece, è ancor più interessante perché tratta un caso di non coincidenza tra descrizione dell'immobile e planimetrie: qui, secondo la Cassazione, il giudice deve risolvere la diatriba inerente la maggiore o minore corrispondenza tra la rappresentazione nelle piante planimetriche e l'intento negoziale espresso nel contratto basandosi, appunto, sulle planimetrie che costituiscono mezzo fondamentale per l'interpretazione.

Questo perché, secondo la Cassazione, “le piante planimetriche allegate ai contratti aventi ad oggetto immobili sono parte integrante della dichiarazione di volontà delle parti quando ad esse i contraenti si siano riferiti nel descrivere il bene e costituiscono mezzo fondamentale per l’interpretazione del negozio”. Così, è stato respinto il ricorso di un comune che, dopo aver acquistato un intero fabbricato ed effettuato delle modifiche (chiusura di un portico per creare ulteriori alloggi), si era visto presentare ricorso dai condòmini per il ripristino dello stato dei luoghi poiché dalle risultanze delle planimetrie allegate ai contratti riportava la dicitura “portico condominiale”.

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