Linee di indirizzo sull’obbligo di assicurazione professionale
Il Centro Studi del CNI pubblica un documento di sintesi delle FAQ sull’obbligo assicurativo
A compendio dei chiarimenti forniti attraverso la sessione del sito dedicata alle FAQ degli iscritti, il Centro Studi del CNI ha pubblicato, il 5 marzo scorso, un’utile guida che riassume, in pochi capitoli, i principali dubbi sorti tra i professionisti sull’effettiva estensione e applicabilità dell’obbligo assicurativo nei diversi casi concreti e nelle varie forme di svolgimento della professione di ingegnere.
Il documento sottolinea innanzitutto la duplice natura dell’obbligo introdotto dall’art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 148/2011 avendo, tale obbligo, una connotazione sia di tipo privatistico (rilevando nell’ambito del rapporto privato tra professionista e cliente), sia di tipo pubblicistico (rilevando anche nel rapporto tra professionista e Ordine professionale nel momento in cui la mancata stipulazione della polizza assicurativa costituisce illecito disciplinare).
Le linee guida confermano anche che l’obbligo assicurativo non riguarda indistintamente tutti gli ingegneri iscritti all’Albo ma solo quelli che esercitino in modo effettivo e in forma autonoma (vale a dire “in proprio” e non, invece, in forma dipendente) la professione di ingegnere presupponendo l’assunzione di almeno un incarico professionale in forma, per l’appunto, libero professionale.
In particolare, il documento a questo proposito precisa, senza possibilità di equivoco, che, “a prescindere dal soggetto nei cui confronti la prestazione è rivolta, nonché dalla natura della prestazione medesima, ogni qual volta un ingegnere iscritto all’Albo esegua in proprio un’attività di carattere professionale, sarà tenuto a munirsi di idonea copertura assicurativa e dare prova della sua effettiva sussistenza”.
Nel caso invece di un ingegnere che svolta l’attività professionale alle dipendenze di un soggetto datore di lavoro pubblico o privato, sarà quest’ultimo a doversi assumere l’onere della copertura assicurativa in quanto è su di esso che ricade integralmente ed esclusivamente la responsabilità civile verso il cliente finale.
Per quanto riguarda poi le società di ingegneria e le società di professionisti (costituenti soggetto professionale unitario e autonomo) il documento chiarisce che, qualora il soggetto formalmente titolare dell’incarico sia la società, sarà quest’ultima a doversi dotare della copertura assicurativa prima dell’assunzione dell’incarico stesso, non rilevando a tal fine le eventuali polizze già stipulate dai soci personalmente.
In questo caso quindi, non sarà necessario che il singolo socio, che svolga la propria attività professionale in via esclusiva all’interno della società e per conto di questa, si doti di una polizza assicurativa personale, risultando sufficiente quella della società stessa. Il socio professionista sarà soggetto all’obbligo solo nel caso in cui svolgesse attività professionale anche in forma autonoma, al di fuori cioè degli incarichi assunti per conto della società.
Altra precisazione delle Linee guida riguarda la conferma dell’obbligo di stipula della polizza anche per l’attività di consulenza tecnica d’ufficio resa nell’ambito di una procedura giudiziaria dal momento che il CTU, pur nella sua qualità di organo ausiliario del giudice, assume nei confronti delle parti la responsabilità civile professionale per la corretta esecuzione di tale incarico.
Le linee guida confermano infine l’obbligo di stipula anche per i professionisti iscritti all’albo professionale che svolgano attività non riservate dalla legge ai professionisti ingegneri e ciò “in quanto l’assunzione di incarichi aventi a oggetto prestazioni riconducibili – ancorché non in via esclusiva – alla professione di ingegnere implica, per tutti gli iscritti all’Albo degli Ingegneri, l’assunzione di precisi obblighi correlativi a garanzia dell’utenza (su tutti, l’aggiornamento professionale continuo e, per l’appunto, la stipulazione di un’assicurazione per responsabilità civile professionale)”.
Non rileva, pertanto, la circostanza che le medesime prestazioni possano essere eseguite, in forma non professionale, anche da soggetti non in possesso del titolo di ingegnere e quindi esclusi dall’obbligo assicurativo.
Le linee guida riservano qualche sorpresa invece con riferimento a due tipologie professionali specifiche:
- i professionisti che esercitino la libera professione, in via esclusiva, a favore di altri colleghi, studi associati o società di ingegneria (le cosiddette “false partita IVA”)
- i professionisti che svolgano attività di ricerca o docenza o altre attività che non comportino il rapporto diretto con la clientela
Con riferimento a queste due fattispecie di attività, nel documento conclusivo il parere del Centro Studi è infatti diverso e più restrittivo rispetto a quello precedentemente esposto in diverse FAQ e precisamente:
- i professionisti che esercitino la libera professione, anche in via esclusiva ma in assenza di contratto di lavoro subordinato (tra cui, quindi, anche le cosiddette “false partita IVA”), a favore di altri colleghi, studi associati o società di ingegneria, sono comunque tenuti alla copertura assicurativa eventualmente tramite un’estensione della polizza assicurativa già attivata dallo studio/società con cui è in essere la collaborazione
- anche l’attività di ricerca e/o docenza svolta in forma libero professionale implica l’obbligo assicurativo in quanto anche da queste tipologia di attività “può astrattamente (seppur eccezionalmente) discendere una responsabilità professionale”
Quanto sopra dimostra, se ce ne fosse bisogno, che i punti complessi e controversi sono ancora molti e che l’argomento è molto articolato e altrettanto delicato in attesa di ulteriori evoluzioni normative che forniscano maggiori precisazioni su questo obbligo ancora “neonato”.
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