Nell'ultimo anno l'attenzione del grande pubblico dei professionisti si è incentrata sul B.I.M. – Building Information Modeling.
Seppur già presente come metodologia da diverso tempo, solo con la Direttiva 2014/24/EU, che ha introdotto alcuni indirizzi sull'utilizzo del sistema B.I.M. per le opere pubbliche, è stato dato il giusto impulso a questo processo di sviluppo, crescita e analisi di modelli multi-dimensionali virtuali generati in digitale per mezzo di programmi su computer a supporto della progettazione e realizzazione degli edifici.
È importante sottolineare come nel testo della direttiva non si ha esplicito richiamo all'uso di particolari software, quanto piuttosto alla creazione di metodologie di gestione e verifica dei dati costituenti tutto il processo edilizio.
Incuriosito da questo argomento come molti altri giovani ingegneri, ho iniziato ad approfondire il tema, con l'intento di concretizzarlo a breve-medio termine nell'attività professionale, ed ho capito ben presto che si tratta di una metodologia “nuova” che, tramite la generazione, gestione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, si pone a supporto della progettazione.
Mi sono subito chiesto: ma quali professionisti possono utilizzare il BIM in Italia?
O meglio: Ma quali professionisti possono utilizzare una metodologia di generazione, gestione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni in Italia?
Questa domanda non intende banalmente sottolineare quale struttura di studio professionale sia in grado di sostenere una tale “rivoluzione”, ma piuttosto quali professionisti possano esprimere le competenze per applicare in atti di libera professione tale gestione, generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni di un progetto: parlo quindi di competenze professionali.
Leggendo il D.P.R. 328/2001, per gli Ingegneri, pare essere attività del solo settore c dell'Informazione, in quanto, all'articolo 46, 1° comma, lettera c, riporta “Pianificazione, progettazione, sviluppo, direzione lavori, stima, collaudo e gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni”.
La gestione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni pare del tutto assente sia nelle competenze del settore a, Civile ed Ambientale, che del settore b, Industriale, dell'Albo degli ingegneri, ma anche dalle competenze degli Architetti ed ovviamente dei tecnici diplomati.
Questo implica un assurdo per cui, nuovamente, i laureati in Ingegneria Nuovo Ordinamento paiono non essere allo stesso livello dei laureati Vecchio Ordinamento, che possono esercitare a parere del C.N.I. tutti e tre i settori.
Sembrerebbe quindi che i laureati in Ingegneria Nuovo Ordinamento, essendo i più preparati, per una mera questione di età che ha permesso di formarsi sulla metodologia, nonché sull'utilizzo di software e hardware già dalla scuola, non potrebbero utilizzare la metodologia B.I.M. applicata alla progettazione degli edifici e degli impianti, questa volta accompagnati dall'interezza degli Architetti, Vecchio e Nuovo Ordinamento e dei tecnici diplomati: se le attività sono riservate, queste possono essere svolte solo da quegli iscritti al settore di professione regolamentata che riporta con chiarezza queste competenze.
Il C.N.I. nega la lettura estensiva delle competenze e delle attività fra i settori degli iscritti all'Albo degli Ingegneri, in quanto le ritiene attività riservate, di conseguenza dovrà battersi per far in modo che gli Architetti ed i tecnici diplomati non possano utilizzare il B.I.M., per garantire le attività riservate agli Ingegneri dell'Informazione del settore c.
Lungi dal pensare che questa sia effettivamente una posizione che possa essere sostenuta sia dal C.N.I. che accettata dal C.N.A.P.P.C., ma da chiunque abbia buon senso, ritengo che il B.I.M. possa essere utilizzato anche da questi professionisti, marcando, un'altra volta, come l'impostazione del D.P.R. 328/2001 abbia creato più problemi che vantaggi, per via della lettura di tipo radicale che si può essere portati a sostenere sul documento.
Per superare questa empasse, ritengo che, stando a quanto riportato sul D.P.R. 328/2001, la metodologia B.I.M. possa rientrare per il momento nelle “metodologie avanzate, innovative o sperimentali” previste sia per gli Ingegneri che per gli Architetti della sezione A dell'Albo per la progettazione, direzione lavori stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi, in quanto metodologia rivoluzionante la progettazione di cui si hanno le competenze.
Questa lettura implica tre conseguenze.
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