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Marcatura CE: come si legge una norma armonizzata

Le cosiddette “norme armonizzate” sono strumenti noti ormai da anni ai molti (non tutti) operatori del settore delle costruzioni. Tanti le utilizzano quotidianamente per la gestione del controllo della produzione in fabbrica (Fpc) dell’azienda per cui lavorano. Altri le dovrebbero ben conoscere al fine di accettare con cognizione di causa un prodotto consegnato in cantiere, altri ancora le dovrebbero prendere in considerazione, meglio “ex ante” che “ex post”, al fine di progettare o sviluppare compiutamente nuovi prodotti, oppure per decidere quali prodotti prescrivere, o utilizzare, per un determinato scopo o capitolato.
La lettura di una norma armonizzata il più delle volte non è un esercizio piacevole: gli argomenti si susseguono con una logica non palese e, più di tutto, per chi deve marcare CE non risulta immediatamente chiaro cosa sia obbligatorio e cosa no.

Che cosa significa “armonizzata”?
Se una norma è armonizzata significa che circa ventisette paesi si sono accordati su quali siano, come vadano misurate, tenute sotto controllo e dichiarate le prestazioni di un prodotto, al fine di poterlo immettere sul mercato dell’Unione.
Occorre tener conto che in questo processo pesano moltissimo gli interessi economici, industriali, strategici, dei singoli Stati. La parte armonizzata di una norma di prodotto è quindi, in primis, frutto di una serie di compromessi tra gli interessi e le volontà dei vari Paesi; tra questi compromessi rimane comunque spazio anche per la condivisione delle esperienze e delle conoscenze, che generalmente si tramuta in un arricchimento dei contenuti della norma.
La prima questione da considerare tuttavia è che la norma armonizzata non è “tutta armonizzata”. La cosiddetta “parte armonizzata della norma”, ovvero quello che è obbligatorio fare per marcare CE, è da individuare. Partiamo allora per questa operazione da detective, che non sarà avvincente come un romanzo giallo ma … porterà di sicuro qualche certezza in più e qualche mal di testa in meno.

L’Appendice ZA
Si comincia dal fondo: l’Annex ZA (o “Appendice ZA“). Si consiglia l’uso dell’evidenziatore per segnalare le parti della norma delle quali, cammin facendo, si verifica l’applicabilità.
Tra le “parti armonizzate” della norma di prodotto, l’Annex ZA è la principale.
Giusto sotto il titolo si trova una dicitura fuorviante: “informativo”. Perché? In realtà la norma di prodotto nasce per essere seguita in ogni suo punto. Su tale base il produttore potrebbe poi richiedere ad un ente terzo come ICMQ una certificazione volontaria di prodotto. Risulta chiaro quindi che, per chi voglia intraprendere questa strada, l’Appendice ZA, che detta i “minimi inderogabili” per la marcatura CE e l’immissione del prodotto sul mercato, sia ovviamente solo “informativa”.
Nell’Annex ZA, al punto ZA.1, deve essere individuato innanzitutto il riferimento allo scopo della norma, che corrisponde alla frase “La presente appendice ha lo stesso scopo e campo di applicazione di cui al punto 1 della presente norma e definito nel prospetto ZA.1”. Questa frase rende “armonizzato” anche il punto 1 della norma e lo fa divenire di uso obbligatorio ai fini della marcatura CE.
Nel prospetto ZA.1 si trovano poi elencati i cosiddetti “punti pertinenti” (relevant clauses), ovvero gli altri punti, Appendici comprese, contenuti nella stessa norma di prodotto oppure in altre norme, che diventano altrettanto “armonizzati” ed obbligatori e che sono relativi alle “caratteristiche essenziali” del prodotto, per le quali si può (badate bene, non “si deve”) dichiarare la prestazione del prodotto all’interno dell’etichetta di marcatura CE.

Che cosa è cogente per la marcatura
L’obbligatorietà della dichiarazione di una determinata prestazione è stabilita tramite decreti nazionali di recepimento o mediante un livello di soglia a cui è soggetta, nell’Annex ZA, la caratteristica essenziale.
Nell’Annex ZA viene poi stabilito il sistema di attestazione della conformità (infelice dicitura proveniente dalla Direttiva 89/106 e che verrà presto sostituita dalla più corretta “sistema di garanzia della prestazione”) e nel prospetto ZA.3 si trova la distribuzione dei compiti di controllo e verifica tra il fabbricante e l’ente notificato. Anche qui si trovano rimandi ad altre parti della norma e ad altre norme, che ancora una volta diventano parti armonizzate e quindi cogenti per la marcatura CE.
Citiamo ad esempio il caso della prefabbricazione in calcestruzzo armato, dove proprio nel prospetto ZA.3 si introduce il riferimento alla norma EN 13369 (Regole comuni per prodotti prefabbricati di calcestruzzo): questa norma non è, di per sé, armonizzata, né possiede un’Appendice ZA, tuttavia sulla base di questi rimandi alcune sue parti risultano cogenti, al fine dell’apposizione della marcatura CE sui prodotti.
Purtroppo non è sempre agevole e chiaro stabilire la catena normativa cogente alla base della marcatura CE. Un esempio? La corposa norma EN 1090-1, relativa alle strutture metalliche in acciaio ed alluminio, cita il riferimento alle parti 2 e 3 (doppiamente corpose) con un laconico “.. deve essere in accordo alle parti pertinenti delle norme EN 1090-2 ed EN 1090-3”, rendendole in pratica cogenti quasi per intero.


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