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Muro di contenimento: non basta la SCIA, serve il permesso di costruire. Ecco perché

Tar Valle d'Aosta: il muro di contenimento non ha natura pertinenziale ma è una nuova costruzione

Qual'è la natura edilizia del muro di contenimento?

A questa domanda - anche per non confonderlo dal muro di recinzione che ha altre caratteristiche - risponde il Tar Valle d'Aosta nella recente pronuncia n.16 dell'11 giugno 2020, dove si evidenzia che:

  • il muro di contenimento è una struttura che, differenziandosi dalla semplice recinzione che ha caratteristiche tipologiche diverse, di minima entità, di delimitazione della proprietà, non ha natura pertinenziale, in quanto opera dotata di specificità e autonomia soprattutto in relazione alla funzione assolta consistente nel sostenere il terreno al fine di evitare movimenti franosi in caso di dislivello originario o incrementato (Consiglio di Stato, sez.VI, 9 luglio 2018, n. 41, precisando che il concetto di nuova costruzione: è comprensivo di qualunque manufatto autonomo ovvero modificativo di altro preesistente, ma comunque capace di trasformare in modo durevole l’area coperta con cui si operi nel suolo e sul suolo, se idonee a modificare lo stato dei luoghi);
  • per la Cassazione (sez. III pen., 21.11.2018, n.55366), in materia edilizia è necessario il permesso di costruire per la realizzazione del muro di contenimento, in quanto si tratta di un manufatto che si eleva al di sopra del suolo ed è destinato a trasformare durevolmente l’area impegnata, come tale qualificabile come intervento di “nuova costruzione”.

Nel caso di specie, il muro di contenimento (innalzato intorno agli anni ’70) con recinzione soprastante, a sostegno del terreno stesso, su cui venne posto e concesso una servitù di passaggio di un tubo del gas tra le proprietà del ricorrente e del resistente,necessitava di qualche modifica.

Ma i lavori vengono effettuati per interno e il tubo installato veniva posto in totale sicurezza e posto lungo il lato del muro e non più sulla sommità del medesimo, tutto con una DIA (oggi SCIA) depositata in comune, il quale, rilevate delle difformità sulla base della relazione tecnico ispettiva, chiedeva il ripristino dei luoghi, la demolizione delle opere realizzate in difformità (ex art. 77 L. r. n.11/1998).

Il ricorrente presentava allora una SCIA per l’ottenimento della sanatoria delle opere medesime, ma anche questa soluzione viene scartata (ex art.61 co.5 L. r. n. 11/1998); si chiede, al ricorrente, di riportare il profilo del muro di sostegno alla situazione indicata nello stato preesistente e in maniera ben visibile la posizione del tubo del gas che era appoggiato sulla testa del muro esistente.

Muro di contenimento: la SCIA non basta

Primo: le opere non sono sanabili con la presentazione della SCIA in sanatoria (art.61 L.R. n.11/1998) e il pagamento della sanzione amministrativa, non rientrando nei casi di cui al comma 1, dell’art.82, L. r. n.11/1998, poiché l’intervento non è su immobile vincolato, né su fascia di rispetto, né da luogo a lesioni ambientali o di pericolo; in tal senso la recente sentenza del Consiglio di Stato n.212 del 9 gennaio 2020 ha espresso i seguenti principi:

  • il concetto di nuova costruzione è comprensivo di qualunque manufatto autonomo ovvero modificativo di altro preesistente, che sia stabilmente infisso al suolo o ai muri di quella preesistente, ma comunque capace di trasformare in modo durevole l’area coperta, ovvero ancora delle opere di qualsiasi genere con cui si operi nel suolo e sul suolo, se idonee a modificare lo stato dei luoghi;
  • in materia edilizia è necessario il permesso di costruire per la realizzazione di un muro di contenimento, in quanto si tratta di un manufatto che si eleva al di sopra del suolo ed è destinato a trasformare durevolmente l’area impegnata, come tale qualificabile come intervento di nuova costruzione.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF


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