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Pavimentazioni di legno e parquet per impiego interno: il Regolamento 305/2011, DoP e marcatura CE

Le pavimentazioni di legno e parquet per impiego interno, rientrano tra i prodotti da costruzione disciplinati dal Regolamento 305/2011.Sono soggetti a DoP e marcatura CE. Qui un articolo di approfondimento

Le pavimentazioni di legno e parquet per impiego interno, rientrano tra i prodotti da costruzione disciplinati dal Regolamento 305/2011. Conosciuto anche come CPR (Construction Product Regulation), il Regolamento 305/2011 definisce le condizioni per l’immissione sul mercato UE dei prodotti da costruzione.

In vigore dal 1 Luglio 2013, il Regolamento è un obbligo di legge, di provenienza europea, applicato sul territorio UE.


REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 9 marzo 2011
che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione
e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio


Il Regolamento 305/2011: i contenuti di una Legge Europea obbligatoria

Il 1° Luglio 2013 è entrato in vigore il Regolamento 305/2011; vediamo di cosa tratta questo documento.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea del 4 Aprile 2011 e altresì noto come CPR (acronimo di Construction Product Regulation), il Regolamento 305/2011 è una vera e propria legge, di provenienza europea, direttamente ed immediatamente applicabile nel territorio della UE, senza bisogno che ogni singolo Stato membro emani una legge di attuazione. Esso, pertanto, è obbligatorio, vincolando i destinatari. Il Regolamento abroga la Direttiva sui prodotti da costruzione 89/106/CEE del Consiglio.

I Regolamento 305/2011 si prefigge come obiettivo quanto scritto all'art.1 Oggetto, ovvero:

Il presente regolamento fissa le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione.

Cosa è un prodotto da costruzione e quali sono le caratteristiche essenziali previste?

Entrambe le risposte sono fornite nell'art. 2 Definizioni:

Per prodotto da costruzione si intende “qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse”.

Per caratteristiche essenziali si intendono “le caratteristiche del prodotto da costruzione che si riferiscono ai requisiti di base delle opere di costruzione “. Requisiti di base delle opere di costruzione che sono esplicitati nell'Allegato I dello stesso Regolamento, ovvero:

  1. Resistenza meccanica e stabilità
  2. Sicurezza in caso di incendio
  3. Igiene, salute e ambiente
  4. Sicurezza e accessibilità nell'uso
  5. Protezione contro il rumore
  6. Risparmio energetico e ritenzione del calore
  7. Uso sostenibile delle risorse naturali

Concludendo e uscendo dal rigore tecnico, il Regolamento 305/2011 lo si può considerare il documento che stabilisce il “perimetro legislativo” europeo dei prodotti da costruzione, che disciplina il “chi fa, che cosa fa e come lo fa” degli operatori economici coinvolti: fabbricanti, importatori, distributori e mandatari. Per completezza evidenzio che gli obblighi degli operatori economici appena citati sono esplicitati al Capo III Obblighi degli Operatori economici, del Regolamento 305/2011.

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Pavimentazioni in legno e parquet: cosa è la Dichiarazione di Prestazione (DoP)

Le pavimentazioni di legno e parquet per impiego interno, non solo rientrano tra i prodotti da costruzione ma rientrano anche nell'ambito di una norma armonizzata. Questo comporta, come previsto al comma 1 dall'art. 4 del Regolamento 305/2011, che il Fabbricante deve redigere una dichiarazione di prestazione (DoP), all'atto dell'immissione del prodotto sul mercato.

Prima di procedere ritengo necessario soffermarmi  sull'aspetto appena citato di norma armonizzata.

La norma armonizzata in questione è una specifica norma europea, elaborata dal CEN (Comitato Europeo di Normazione), su mandato specifico della Commissione europea, conseguentemente alla emanazione di atti legislativi da parte della UE. 

Inoltre e più in generale, la norma per definirsi armonizzata deve essere citata nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea.

Per le pavimentazioni di legno e parquet per impiego interno, la norma armonizzata di riferimento è la UNI EN 14342 (Settembre 2013) Pavimentazioni di legno e parquet - Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura.

Lasciando per un momento la norma appena citata, con l'obiettivo di riprenderla successivamente, ritorno sull'oggetto del presente paragrafo, ovvero la DoP.

Il Regolamento 305/2011, al comma 3 dell 'art. 4 chiarisce inoltre che: “Nel redigere la dichiarazione di prestazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione a tale prestazione dichiarata”. Salvo oggettive indicazioni contrarie, gli Stati membri presumono che la dichiarazione di prestazione redatta dal fabbricante sia precisa e affidabile.

Prima di affrontare i contenuti di una DoP ricordo che l'art. 5 del Regolamento 305/2011 prevede delle deroghe alla redazione della Dichiarazione di Prestazione.

I contenuti della DoP: un esempio di dichiarazione per pavimenti in legno e parquet

Conformemente a quanto disciplinato dal comma 1 dell'art. 6 del Regolamento 305/2011 ovvero che la DoP “descrive la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali di tali prodotti, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate”, la DoP deve essere redatta secondo il Regolamento Delegato (UE) n. 574/2014, che modifica l'allegato III del Regolamento 305/2011.

Nel caso specifico delle pavimentazioni e parquet per impiego interno, si riportano i punti fondamentali della DoP:


DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

N. .............................

  1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo
  2. Usi previsti
  3. Fabbricante
  4. Mandatario: da inserire solo qualora venga designato
  5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto (VVCP):
  6. Norma armonizzata:
    6.a Organismi notificati: da riportare in caso di sistemi di attestazione 1 o 3. Tale punto resta escluso in caso di sistema di attestazione 4 ovvero qualora il fabbricante abbia provveduto in proprio alla valutazione di prestazione, senza avvalersi di prove effettuate presso l'organismo notificato.
  7. Prestazioni dichiarate

Si riportano di seguito le caratteristiche essenziali relative alle pavimentazioni di legno ad uso interno:

parquet-pavimenti-in-legno_dop_uni-en-14342.jpg

Considerando che la prestazione va dichiarata in modo chiaro ed esplicito. Qualora non sia possibile dichiarare una prestazione si devono riportare le lettere NPD (nessuna prestazione determinata).

Infine è necessario riportare la seguente dicitura:

“La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

[nome e cognome] ............................................................

In [luogo] ................ addì [data di emissione] ................ 

[firma] ..................................


La fornitura della DoP

In merito alla fornitura della DoP il riferimento regolamentare è duplice, ovvero rappresentato sia dall'art.7 del Regolamento 305/2011 che dal Regolamento Delegato UE n.157/2014.

L'art.7 del Regolamento 305/2011 esplicita:

comma 1. (primo capoverso) “È fornita una copia della dichiarazione di prestazione di ciascun prodotto messo a disposizione sul mercato, in forma cartacea o su supporto elettronico.”

comma 2. “Se il destinatario lo richiede, è fornita una copia cartacea della dichiarazione di prestazione.”

comma. 4. “La dichiarazione di prestazione è fornita nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione.”

Il Regolamento Delegato UE n.157/2014, in relazione all'art.7, comma 3 e all'art. 60, lettera b) del Regolamento 305/2011, definisce le condizioni per rendere disponibile su un sito web una dichiarazione di prestazione per i prodotti da costruzione.

La marcatura CE di pavimentazioni di legno e parquet per impiego interno

Per le pavimentazioni di legno e parquet per impiego interno, vediamo ora quali sono i principali aspetti in materia di marcatura CE richiamando l'attenzione sui pertinenti art. 8 e 9 del Regolamento 305/2011.

Primariamente al comma 2 dell'art. 8 si evidenzia quando la marcatura CE deve essere apposta, ovvero: (primo capoverso) “La marcatura CE è apposta solo sui prodotti da costruzione per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione conformemente agli articoli 4 e 6.”. Ed ancora: (secondo capoverso) “Se la dichiarazione di prestazione non è stata redatta dal fabbricante conformemente agli articoli 4 e 6, la marcatura CE non viene apposta.”.

Ricordando che apponendo o facendo apporre la marcatura CE, i fabbricanti dichiarano di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione e della conformità a tutti i requisiti applicabili stabiliti, l'art. 9 evidenzia le regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE, tra le quali: comma 1 “La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto da costruzione o su un'etichetta ad esso applicata. Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto, essa è apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento.

Inoltre, ritengo fondamentale ricordare anche quanto scritto al primo capoverso del comma 3 sempre dell'art 9, ovvero “La marcatura CE è apposta sul prodotto da costruzione prima della sua immissione sul mercato

Come evidenziato più volte in questa sede le pavimentazioni di legno e parquet per impiego interno, rientrano nei prodotti da costruzione nonché nello scopo e campo di applicazione della norma armonizzata UNI EN 14342 (Settembre 2013) Pavimentazioni di legno e parquet - Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura.

Pertanto è necessario che per questi prodotti sia redatta la DoP e sia apposta la marcatura CE.

Lo scopo e campo di applicazione della norma UNI EN 14342:2013 tuttavia deve essere ricordato che non si applica ai seguenti prodotti:

  • prodotti per pavimentazioni di legno e parquet fabbricati specificatamente per migliorare la percezione tattile e il riconoscimento;
  • prodotti per pavimentazioni di bambù;
  • prodotti per pavimentazioni di laminato;
  • prodotti realizzati con piante come aloe o il sughero o la palma di cocco.

Infine, per chiarezza, esplicito anche che le pavimentazioni di legno per impieghi all'esterno non ricadono nella EN 14342:2013.


Riferimenti Bibliografici

  • Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011
  • Regolamento delegato (UE) n. 157/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2013
  • Regolamento delegato (UE) n. 568/2014 della Commissione, del 18 febbraio 2014
  • Regolamento delegato (UE) n. 574/2014 della Commissione, del 21 febbraio 2014
  • UNI EN 14342 (Settembre 2013) Pavimentazioni di legno e parquet Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura
  • DOMANDE E RISPOSTE SULLA MARCATURA CE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE alla luce del nuovo Regolamento (U.E.) n.305/2011 (CPR) – Pubblicazione realizzata da FederlegnoArredo

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