Pergotenda o pergolato sopra i 20 metri quadri: l'autorizzazione sismica è obbligatoria
Tar Lazio: in zona sismica, per pergolati o pergotende maggiori di 20 metri quadri costruiti su lastrici solari esclusivi è necessaria l'autorizzazione sismica
SCIA senza autorizzazione sismica: niente da fare
E' inefficace la SCIA presentata in assenza dell’autorizzazione sismica del Genio Civile, necessaria trattandosi di manufatto di oltre mq.20, in legno massello, analogo strutturalmente a un pergolato.
Lo si evince dal disposto della sentenza 7809/2021 dello scorso 1° luglio del Tar Lazio (Sez. II Bis), che ha confermato l'ordinanza di demolizione impartita dal comune per un intervento di ristrutturazione edilizia abusivo, in zona A del PRG, consistente nella realizzazione di una veranda, sul terrazzo di pertinenza e in aderenza all’immobile, di m.4,80x2,80x2,50h, con copertura in legno e tamponata ai lati con struttura in ferro e vetro.
In pratica: l'autorizzazione sismica per le grandi pergotende e i pergolati è sempre obbligatoria, poi siccome qui siamo pure di fronte a una veranda, non c'è dubbio alcuno sull'abuso edilizio in atto.
Il ricorso
La ricorrente in particolare ha fatto presente che l’Amministrazione non poteva intervenire a distanza di oltre 18 mesi dalla presentazione della SCIA, senza poi evidenziare le ragioni di interesse pubblico a supporto di detto intervento; che inoltre non era prevista l’applicazione della normativa antisismica con riferimento alle pergotende; che in ultimo si era già attivata per rimuovere le tamponature laterali, in modo da far permanere la struttura assentita tramite SCIA.
La grande pergotenda è come un pergolato: serve l'autorizzazione sismica
Il Tar boccia il ricorso su tutta la linea, sottolineando che:
- nel caso di specie, si tratta di pergotenda di oltre mq.20, in legno massello, per cui giustamente assimilata, da parte del comune, ai pergolati, per i quali serve l’autorizzazione sismica del Genio Civile
- tale assimilazione era dettata dalle dimensioni della struttura, di oltre mq.20, e dalla sua consistenza, in legno massello, non venendo in rilievo in tal caso le differenze tipologiche sotto il profilo urbanistico tra pergolato e pergotenda, bensì, per l’aspetto di prevenzione antisismica, l’incremento dei carichi sotto il profilo strutturale del tutto analogo.
I 18 mesi di ritardo e l'interesse pubblico
In assenza della prescritta autorizzazione sismica, la SCIA del 19 luglio 2018 non poteva comunque produrre effetti e quindi non veniva in rilievo il termine di mesi 18 per l’intervento repressivo, che non poteva decorrere, in assenza della prescritta autorizzazione del Genio civile.
L'interesse pubblico è dato dal centro storico
Riguardo l’interesse pubblico sotteso all’intervento repressivo dell’Amministrazione, esso - sostiene il Tar - risiede nella circostanza che i lavori venivano eseguiti in zona A “centro storico”, di particolare pregio, ex art.2 del D.M. del 2 aprile 1968.
La demolizione
Quanto invece all’ordinanza di demolizione, rilevato che la stessa ha ad oggetto un manufatto differente rispetto a quello interessato dall’altro provvedimento impugnato, trattandosi non più di manufatto di oltre mq.20 in legno, bensì di veranda di m.4,80x2,80x2,50h, con copertura in legno e tamponata ai lati con struttura in ferro e vetro, non è sufficiente rimuovere le tamponature laterali per renderla legittima, giacchè in primo luogo la SCIA, come emerso, è in ogni caso improduttiva di effetti e inoltre la stessa riguardava un opera del tutto differente per dimensioni, consistenza e conformazione.
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