Antincendio
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Prevenzione incendi: nuovo decreto con regole per Università e istituti di formazione artistica

Il decreto del 25 agosto 2022 reca le prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica

Segnaliamo la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n.210 dello scorso 8 settembre, del decreto del 25 agosto 2022 del Ministero dell'Interno contiene le nuove regole di prevenzione antincendio per le Università e gli istituti di formazione artistica.

Prevenzione incendi: nuovo decreto con regole per Università e istituti di formazione artistica

Le scadenze

Nello specifico, si prevede che, fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e degli impianti, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, non ancora adeguati alla normativa antincendio, si adeguano ai requisiti di sicurezza, entro i termini temporali e con le modalità di seguito indicati:

  • a) entro il 31 dicembre 2023, i responsabili delle attività di cui al presente comma individuate nelle categorie B e C ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, richiedono al Comando dei vigili del fuoco competente per territorio, qualora non avessero gia' provveduto, la valutazione del progetto di cui all'art. 3 del medesimo decreto, relativo al completo adeguamento dell'attivita', fatta salva, se del caso, l'acquisizione del parere in caso di deroga di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
  • b) entro il 30 giugno 2024, e' presentata al competente Comando dei vigili del fuoco la segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante l'attuazione almeno delle disposizioni previste ai seguenti punti del decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992: 7.0 (generalita'), 7.1, limitatamente al secondo comma, lettere a) e b) (illuminazione di sicurezza e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme); 8 (sistemi di allarme); 9.2 (estintori); 10 (segnaletica di sicurezza); 12 (norme di esercizio);
  • c) entro il 31 dicembre 2024, devono essere attuate tutte le disposizioni previste ai restanti punti del decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992. Entro lo stesso termine, deve essere presentata al competente Comando dei vigili del fuoco la segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante il completo adeguamento alle disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992.

 

Le alternative

Le attivita' di adeguamento di cui al presente decreto possono essere effettuate, in alternativa, con l'osservanza delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 cosi' come integrato dal decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017, ovvero del progetto eventualmente approvato a seguito di deroga di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

In tali casi, le attivita' di adeguamento potranno essere articolate secondo modalita' attuative che tengano conto delle indicazioni di cui sopra.

 

Misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento dei locali e delle strutture

Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e degli impianti, i responsabili delle attivitò, nelle more del completamento dei lavori di adeguamento alle pertinenti normative di prevenzione incendi, individuano idonee misure gestionali di mitigazione e compensazione del rischio aggiuntivo conseguente alla non completa osservanza delle disposizioni di prevenzione incendi.

 

Le principali misure gestionali

L'articolo 2 fornisce, a titolo indicativo e non esaustivo, alcune delle principali misure gestionali che debbono essere adottate. Tra queste, segnaliamo:

  • a. limitare il carico di incendio entro valori compatibili con le effettive caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture;
  • b. eliminare i materiali con caratteristiche di reazione al fuoco inferiori a quelle previste;
  • c. garantire che l'affollamento dell'attivita' e la relativa distribuzione degli occupanti in ogni condizione di esercizio sia compatibile con il sistema di esodo esistente, eventualmente riducendo l'affollamento presente;
  • d. pianificare e attuare, in esito alla valutazione del rischio e secondo una cadenza individuata dal responsabile l'attivita', una costante attivita' di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilita' e dell'assenza di danni materiali;
  • e. potenziare il numero di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza coerentemente alla valutazione del rischio connessa al mancato adeguamento antincendio dell'attività;
  • f. assicurare ai lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso di tipo C di cui all'allegato IX del decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 ed il conseguimento dell'attestato di idoneita' tecnica previsto dall'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512;
  • g. provvedere all'integrazione dell'informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività;
  • i. integrare il piano di emergenza con le misure specifiche in caso di presenza di cantieri all'interno delle attività.

IL PROVVEDIMENTO INTEGRALE, PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE, E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE 

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