Procedimento unico ambientale (PUA): le nuove regole del Minambiente per la richiesta uniformata
Il nuovo provvedimento unico ambientale assorbirà anche l'autorizzazione integrata ambientale (Aia), le autorizzazioni paesaggistiche e culturali, i nulla osta idrogeologici, le autorizzazioni sismiche e quelle riguardanti gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee
Si chiama PUA, acronimo di procedimento unico ambientale, e di fatto è una rivoluzione/semplificazione delle procedure relative alla richiesta di autorizzazione ambientale, sia essa paesaggistica che sismica o quant'altro. Il Ministero dell'Ambiente, in tal senso, ha pubblicato una prima guida operativa che spiega le modalità per il rilascio del provvedimento unico ambientale alla luce delle modifiche apportate dal d.lgs. 104/2017 in attuazione della direttiva 2014/52/Ue alla parte II del TU Ambiente (d.lgs 152/2006), alla disciplina sulla valutazione di impatto ambientale.
Procedimento unico ambientale: cos'è
Il PUA riunisce in un unico atto il rilascio di ogni altra autorizzazione, intesa, parere, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale. Vi sono assorbiti l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), le autorizzazioni paesaggistiche e culturali, i nulla osta idrogeologici, le autorizzazioni sismiche e quelle riguardanti gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee. Obiettivo: rendere più efficienti le procedure amministrative e innalzare il livello di tutela ambientale.
Procedimento unico ambientale: come richiederlo
Il PUA può essere richiesto per tutti i progetti di competenza statale sottoposti a procedura di Via (Valutazione impatto ambientale). L'autorità competente in sede statale è il Ministero dell'ambiente, Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali (DVA).
Commissione tecnica di verifica
L'istruttoria tecnica finalizzata all'espressione del parere sulla base del quale sarà emanato il provvedimento di Via è svolto dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, previa acquisizione del concerto del MIBACT.
Il proponente trasmette alla direzione valutazione ambientale l'istanza per il rilascio del PUA utilizzando l'apposito modulo disponibile nella sezione "specifiche tecniche e modulistica" del portale delle valutazioni ambientali http://www.va.minambiente.it/it. All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione in formato digitale:
- progetto di fattibilità tecnico economica (o eventuale diverso livello di progettazione);
- documentazione ed elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico amministrativa finalizzata al rilascio dei titoli ambientali richiesti, incluse, nel caso di richiesta di autorizzazione integrata ambientale, le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 29-ter del d.lgs. 152/2006;
- studio di impatto ambientale;
- sintesi non tecnica dello studio di impatto ambientale;
- informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il valore delle opere da realizzare e l'importo del contributo versato (art. 33 d.lgs. 152/2006);
- copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo per gli oneri istruttori;
- risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta (art. 22 d.lgs. 50/2016);
- valutazione di impatto sanitario (se pertinente);
- piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo (se pertinente).
I termini per la richiesta di PUA
Il proponente può richiedere alla Direzione valutazione ambientale, motivando adeguatamente, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a 180 giorni. La sospensione può essere richiesta o concessa una sola volta nel corso dell'intera procedura. Se il proponente non trasmette la documentazione integrativa entro il termine perentorio stabilito nella comunicazione della DVA, l'istanza si intende ritirata.