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Pubblicata l’ordinanza che disciplina contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico

Pubblicata l’ordinanza che disciplina contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico Il Piano nazionale per la prevenzione del rischio sismico, avviato dopo il terremoto in Abruzzo del 6 aprile 2009 prevede lo stanziamento di 965 milioni di euro in 7 anni, per realizzare interventi di mitigazione del rischio sismico sull’intero territorio nazionale. L’attuazione dell’art. 11 è affidata al Dipartimento della Protezione Civile e regolata attraverso ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri (ovvero, ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, dopo l’emanazione della legge 100/2012 di modifica della legge 225/1992).

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2013 l’ocdpc n. 52, che disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico previsti dall’art.11 della legge 77 del 24 giugno 2009, relativamente ai fondi disponibili per l’annualità 2012.

Il Piano nazionale per la prevenzione del rischio sismico, avviato dopo il terremoto in Abruzzo del 6 aprile 2009 prevede lo stanziamento di 965 milioni di euro in 7 anni, per realizzare interventi di mitigazione del rischio sismico sull’intero territorio nazionale. L’attuazione dell’art. 11 è affidata al Dipartimento della Protezione Civile e regolata attraverso ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri (ovvero, ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, dopo l’emanazione della legge 100/2012 di modifica della legge 225/1992).

L’ocdpc n. 52 - in modo simile all’opcm n. 3907 del 13 dicembre 2010, e all’opcm n. 4007 del 29 febbraio 2012 - regola le modalità di finanziamento degli interventi e prosegue nello sviluppo di quelle azioni che in passato sono state marginalmente, o mai, toccate da specifici provvedimenti: studi di microzonazione sismica, interventi sull’edilizia privata, sulle strutture e infrastrutture cittadine di particolare importanza per i piani di protezione civile, limitando gli interventi alle zone a più elevata pericolosità sismica e alle strutture più vulnerabili.

La quota stanziata per il 2012, pari a 195,6 milioni di euro è ripartita tra le Regioni, in modo proporzionale al rischio sismico dell’ambito territoriale, per:
a) studi di microzonazione sismica (16 milioni di euro);
b) interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico o, eventualmente, demolizione e ricostruzione di edifici ed opere pubbliche d’interesse strategico per finalità di protezione civile (170 milioni di euro per gli interventi indicati alle lettere b e c);
c) interventi strutturali di rafforzamento locale o miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di edifici privati;
d) altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio simico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione (8,5 milioni di euro).

Per il 2012, come per il 2011, le Regioni devono attivare obbligatoriamente gli interventi sugli edifici privati, da un minimo del 20% a un massimo del 40% del finanziamento loro assegnato, purché questo sia pari o superiore a 2 milioni di euro.
A partire da questa annualità, gli studi di microzonazione sismica devono essere sempre accompagnati dall’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza-CLE dell’insediamento urbano, per realizzare una maggiore integrazione delle azioni per la mitigazione del rischio sismico e migliorare la gestione delle attività di emergenza subito dopo un terremoto.

Gli interventi previsti dall’ocdpc n. 52, come per le annualità precedenti, vengono attuati attraverso programmi predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome e comunicati nei termini previsti al Dipartimento della Protezione Civile.


Ocdpc n. 52 del 20 febbraio 2013: contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico per l’annualità 2012

L’ordinanza regola le modalità di finanziamento degli interventi di prevenzione del rischio sismico previsti dall’art.11 della legge 77 del 24 giugno 2009, da realizzare con i fondi resi disponibili per l’annualità 2012. (art.1)

Interventi finanziati 
L’ordinanza stabilisce che la quota stanziata per il 2012, pari a 195,6 milioni di euro sia ripartita tra le Regioni per: 
a) studi di microzonazione sismica (16 milioni di euro); 
b) interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico o, eventualmente, demolizione e ricostruzione di edifici ed opere pubbliche d’interesse strategico per finalità di protezione civile (170 milioni di euro per gli interventi indicati alle lettere b e c). 
Sono esclusi dai contributi gli edifici scolastici, ad eccezione di quelli che ospitano funzioni strategiche nei piani di emergenza di protezione civile. E’ possibile delocalizzare gli edifici demoliti e ricostruiti se viene garantito, ad invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica e una maggiore efficienza del sistema di gestione dell’emergenza, sottoposto all’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza; 
c) interventi strutturali di rafforzamento locale o miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di edifici privati;
d) altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio simico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione (8,5 milioni di euro).
Il Dipartimento della Protezione Civile può acquistare beni e servizi strumentali per eseguire le attività previste dall’ordinanza (1,1 milioni di euro).

Gli interventi di prevenzione del rischio sismico riguardano i Comuni con pericolosità sismica di base, espressa in termini di accelerazione al suolo “ag”, pari o superiore a 0,125g (allegato 7). 
Le Regioni sono obbligate a destinare per gli interventi sugli edifici privati indicati alla lettera c) da un minimo del 20% fino a un massimo del 40% del finanziamento ad esse assegnato. Non sono obbligate a attivare i contributi le Regioni che ricevono un finanziamento inferiore a 2 milioni di euro.
I contributi non possono essere concessi per immobili o attività produttive edificate in zone sismiche senza criteri di sicurezza e per edifici abusivi non sanati. Per le attività produttive, possono accedere ai contributi solo i richiedenti che non ricadono nel regime degli aiuti di Stato. (artt. 2 e 16)

Il Dipartimento della Protezione civile ripartisce i contributi tra le Regioni sulla base dell’indice medio di rischio sismico del territorio elaborato secondo i criteri riportati nell’allegato 2. Le Regioni gestiscono i contributi relativi alla lettera a). Le Regioni preparano i programmi per gli interventi di tipo b), sentiti i Comuni interessati. I Comuni trasmettono alle Regioni una proposta di priorità degli edifici su cui eseguire gli interventi entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto di ripartizione delle risorse del Capo Dipartimento della Protezione Civile. Le Regioni trasmettono al Dipartimento della Protezione Civile i programmi per la realizzazione degli interventi entro 30 giorni dalla loro approvazione. Sono considerati elementi prioritari la vicinanza degli edifici ad una via di fuga prevista dal piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico o vulcanico, o il fatto di consentire la fruibilità della via di fuga. (artt. 3-4)

Studi di microzonazione sismica 
Gli studi di microzonazione sismica (almeno di livello 1) sono finanziati con sedici milioni di euro. Questi studi devono essere obbligatoriamente accompagnati dall’analisi della CLE dell’insediamento urbano, per una maggiore integrazione delle azioni volte a mitigare il rischio sismico.
I contributi sono concessi alle Regioni e agli Enti Locali che cofinanziano la spesa per almeno il 25% del costo degli studi di microzonazione. Tale quota di cofinanziamento può essere ridotta al 15% per i comuni che facciano parte di un’unione di comuni in cui non siano presenti studi di MS e analisi della CLE (art. 21).
Le Regioni, sentiti gli Enti Locali interessati, individuano con proprio provvedimento i territori nei quali è prioritaria la realizzazione degli studi, definiscono le condizioni minime per realizzarli e individuano le modalità di recepimento di questi studi e dell’analisi CLE. Sono escluse dagli studi di microzonazione sismica, purché non interessate da insediamenti, le zone che incidono su Aree Naturali Protette, Siti di Importanza Comunitaria - SIC, Zone di Protezione Speciale - ZPS e Aree adibite a verde pubblico di grandi dimensioni. Il documento tecnico di riferimento per la realizzazione degli studi è rappresentato dagli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” (2008). Il supporto e monitoraggio a livello nazionale degli studi è assicurato dalla Commissione Tecnica interistituzionale istituita con l’opcm n. 3907 del 13 novembre 2010 che opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della Protezione Civile. (artt.5 e 18)

Entro novanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile di ripartizione dei fondi, le Regioni preparano le specifiche di realizzazione degli studi di microzonazione sismica, sentiti gli Enti Locali e le inviano alla Commissione Tecnica. Nei successivi sessanta giorni, le Regioni selezionano i realizzatori dei progetti d’indagine nelle aree interessate. Gli elaborati finali devono essere realizzati entro 240 giorni. Le Regioni, sentita la Commissione tecnica, approvano in maniera definitiva gli studi con un certificato di conformità, a cui segue il saldo ai soggetti realizzatori. (art.6)

I contributi per realizzare gli studi di microzonazione sismica insieme all’analisi CLE sono definiti in base alla popolazione residente sul territorio comunale secondo l’ultimo dato Istat. (art.7)

Le Regioni possono utilizzare fino a 30.000 euro dei fondi stanziati per realizzare abachi regionali dei fattori di amplificazione, a condizione che la popolazione dei comuni dove siano stati realizzati studi di microzonazione di livello 1, costituisca almeno il 30% degli abitanti dei comuni indicati nell'allegato 7 o gli studi siano stati realizzati su almeno il 40% dei comuni di ciascuna Regione. (art.17)

Interventi di rafforzamento locale, miglioramento sismico, demolizione e ricostruzione 
Questo articolo indica il costo massimo degli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o di demolizione e ricostruzione, incluse le finiture e gli impianti strettamente connessi all’esecuzione delle opere infrastrutturali per gli edifici pubblici strategici o rilevanti. (art.8)

La selezione degli interventi è affidata alla Regioni, che assicurano l’omogeneità dei criteri e delle verifiche sismiche eseguite. Il contributo concesso è pari a una quota del costo convenzionale di intervento espresso in termini di livello di adeguatezza ed è definito dal rapporto tra capacità (resistenza effettiva dell’opera) e domanda (resistenza di un’opera nuova). (art. 10)
I contributi non vengono concessi per edifici in aree a rischio idrogeologico in zona R4, né per ruderi o edifici abbandonati, o realizzati in violazione delle norme, e neanche per edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole. (art.11)
Viene indicato l’importo dei contributi massimi concessi per gli interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico ovvero demolizione e ricostruzione di edifici privati. (art.12
Per gli interventi sugli edifici privati (art. 13), valgono le norme di carattere tecnico previste dagli articoli 9 e 11 per gli edifici pubblici. 
La ripartizione dei contributi fra le Regioni è realizzata sulla base dei criteri dell’allegato 2. Le Regioni, d’intesa con i Comuni individuano quelli in cui attivare i contributi. I Comuni predispongono i bandi e registrano le richieste di contributo per poi trasmetterle alle Regioni, che le inseriscono in una graduatoria di priorità. Le richieste sono ammesse fino all’esaurimento delle risorse ripartite. I Comuni devono pubblicizzare l’iniziativa con l’affissione del bando sull’albo pretorio e sul sito web del Comune, dando informazioni ai cittadini sui tempi e sulla modalità di partecipazione. La Regione formula e rende pubblica la graduatoria entro 240 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di ripartizione delle risorse. (art. 14)
I contributi concessi per le indagini di microzonazione sismica e per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o di demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico o funzionali per attività di protezione civile e di edifici privati possono essere revocati dal Dipartimento della Protezione Civile se le somme destinate non sono impegnate entro 12 mesi dalla attribuzione delle stesse. (art.15)

Analisi della Condizione Limite per l’Emergenza-CLE
Gli studi di microzonazione sismica sono sempre accompagnati dall’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza – CLE dell’insediamento urbano, per realizzare una maggiore integrazione delle azioni per la mitigazione del rischio sismico e migliorare la gestione delle attività di emergenza subito dopo un terremoto.
L’analisi della Condizione limite per l’emergenza-CLE indica la condizione per cui un insediamento urbano, dopo un terremoto, nonostante i danni subiti interrompano la quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza, conserva comunque l’operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l’emergenza, la loro accessibilità e connessione con il contesto territoriale. 
Questa analisi comporta:
a) l’individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per l’emergenza;
b) l’individuazione delle infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale, degli edifici e delle aree di cui al punto a) e gli eventuali elementi critici;
c) l’individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali che possono interferire con le infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale.
L’analisi della CLE viene svolta utilizzando degli standard di archiviazione e rappresentazione cartografica dei dati, raccolti attraverso una modulistica preparata dalla Commissione Tecnica per gli studi di MS. (art.18)

I contributi per realizzare l’analisi CLE sono definiti in base alla popolazione residente sul territorio comunale secondo l’ultimo dato Istat. I contributi sono concessi anche se le Regioni non cofinanziano gli studi di microzonazione sismica. (artt. 19-20)


www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/OCDPC_N_52_20_febbraio_2013.pdf