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Quando il committente omette il versamento della ritenuta d’acconto

Quando il committente omette il versamento della ritenuta d’acconto

Le sorti della ritenuta d’acconto subita sui compensi professionali rappresentano il cruccio di molti lavoratori autonomi.
La problematica è resa sempre più attuale dalla carenza di liquidità dei committenti, che spesso trattengono indebitamente la ritenuta operata a titolo d’acconto sull’IRPEF del professionista non versandola all’Erario.
Qualora un ingegnere versi in tale situazione, come può accorgersi e porvi rimedio?
 
LA NATURA DELLA RITENUTA D’ACCONTO
L’ingegnere libero professionista, ogniqualvolta effettui una prestazione di servizi nei confronti di un soggetto dotato di partita IVA, è tenuto ad evidenziare in fattura una ritenuta in misura pari al 20% dei compensi professionali addebitati al committente, comprendenti le seguenti voci:
 
- onorari professionali al netto di IVA e di rivalsa del contributo previdenziale Inarcassa 4%;
- rimborsi spese addebitate al committente (spese forfetarie, spese vive, indennità, trasferte), ad eccezione delle spese sostenute in nome e per conto.
 
 
Il corrispettivo dovuto dal committente all’ingegnere sarà dunque pari all’importo totale della fattura al netto della ritenuta esposta.
 
La ritenuta d’acconto è così denominata proprio in ragione della sua natura: trattasi di una trattenuta alla fonte, indirettamente prelevata dall’Erario sul compenso professionale dell’ingegnere, a titolo di acconto sull’IRPEF che il professionista dovrà liquidare e versare l’anno successivo con la presentazione della propria dichiarazione dei redditi.
Questa fattispecie di acconto IRPEF è alquanto peculiare, poiché il soggetto tenuto a versare la ritenuta all’Erario è il committente, che si definisce “sostituto d’imposta” sostituendosi al professionista nel versamento di un acconto sulle imposte di sua pertinenza.

IL REGOLARE ITER PROCEDURALE
In una situazione non patologica, una volta che l’ingegnere abbia incassato il corrispettivo ed emessa la fattura con evidenza della ritenuta d’acconto, il committente “sostituto d’imposta” è tenuto a versare all’Erario, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento della fattura, la ritenuta d’acconto trattenuta al professionista.
Entro il 7 marzo dell’anno successivo il committente dovrà inviare all’Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica (C.U.), attestante tutti i compensi pagati nell’anno precedente e le ritenute operate e successivamente, entro la fine del mese di marzo, inviarne una copia a tutti i “sostituiti”: ogni ingegnere dovrebbe quindi ricevere una Certificazione Unica attestante l’ammontare complessivo dei compensi percepiti dal committente e le relative ritenute subite.
Entro la fine del mese di luglio il committente dovrà presentare il modello 770 semplificato, nel quale riepilogherà le ritenute operate e versate mese per mese, evidenziando eventuali omissioni o ritardi sanati con ravvedimento operoso.
Contestualmente l’ingegnere libero professionista, nella compilazione della dichiarazione dei redditi conseguiti nell’anno precedente, porterà legittimamente in detrazione dall’IRPEF dovuta le ritenute subite e certificate dalla C.U.: il dato verrà incrociato dall’Agenzia delle Entrate con quanto dichiarato nella C.U. e nel modello 770 trasmessi dal committente.

LE SITUAZIONI PATOLOGICHE
Tre sono le situazioni patologiche che si possono verificare:

1. il committente versa in ritardo la ritenuta d’acconto;
2. il committente non versa la ritenuta d’acconto ma trasmette la Certificazione Unica;
3. il committente omette sia il versamento della ritenuta d’acconto, sia la consegna al professionista della Certificazione Unica.
 
Nel primo caso non si pongono problemi in capo all’ingegnere: il committente è il solo ed unico responsabile del ritardato versamento, che potrà sanare con l’istituto del ravvedimento operoso.
 
L’ingegnere detrarrà legittimamente le ritenute d’acconto subite, documentandole con la Certificazione Unica ricevuta dal committente.
I casi due e tre sollevano invece un annoso problema interpretativo, che ha visto contrapporsi tesi dell’Amministrazione Finanziaria e posizioni giurisprudenziali differenti.
 
Tuttavia la normativa tributaria è sufficientemente chiara in materia: il presupposto per lo scomputo delle ritenute d’acconto è che il sostituto le abbia “operate”, ovvero abbia trattenuto la somma al professionista ai sensi dell’art. 22 del TUIR.
 
Il problema non è dunque se il professionista possa detrarre le ritenute non versate dal committente, bensì come detrarre le ritenute d’acconto subite in assenza di Certificazione Unica, dal momento che si ritiene oggi superata la tesi secondo cui esisterebbe un’obbligazione solidale tra percettore e sostituto, ritenendosi legittima la detrazione della ritenuta d’acconto subita dal professionista in presenza di idonea documentazione.

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Ing. Debora Reverberi
Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia
Commissione Ingegneria Industriale
Laureata in Ingegneria Gestionale
Laureata in Economia – Consulenza aziendale e libera professione
Consulente d’impresa in materia economica, fiscale e societaria all’interno di uno Studio Commercialista.

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