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Segnalazione certificata per l'agibilità: basta la SCIA del tecnico

Con la recente semplificazione amministrativa e la nuova modulistica unica, va in pensione il vecchio certificato di agibilità del comune. Ora basterà l'auto-dichiarazione del professionista

Addio al vecchio certificato di agibilità rilasciato dal comune, d'ora in poi per l'agibilità basta la dichiarazione (SCIA) del tecnico per certificare l'agibilità di un'attività edilizia. Sono le 'conseguenze' del Decreto Scia 2 e della modulistica unica approvata nella Conf. Unificata dello scorso 4 maggio, che hanno mandato in archivio le vecchie burocrazie aprendo la strada alla semplificazione.

Finora era infatti necessario aspettare il rilascio da parte del Comune di un attestato sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, previste dalle normative in vigore per i diversi settori, e sulla conformità dei lavori eseguiti al progetto presentato agli uffici tecnici. Adesso - i moduli andranno adeguati dai comuni entro il 30 giugno, anche se c'è tempo fino al 20 giugno per qualche cambiamento da parte delle regioni - tutto questo sarà oggetto di un'autodichiarazione di un professionista, che in tutti gli 8mila Comuni d’Italia dovrebbe essere compilata utilizzando lo stesso modulo e fornendo le stesse informazioni.

Agibilità: cosa cambia
Tornando all'agibilità, si registra l'abrogazione dell'art.25 del TUEcon riscrizione dell'art.24: la SCA (segnalazione certificata di agibilità) continua ad essere necessaria per le nuove costruzioni, per gli interventi di ricostruzione e sopraelevazione, totale o parziale, e per la realizzazione di interventi sugli edifici esistenti che possono influire sulle condizioni di sicurezza, salubrità e su tutti gli altri aspetti relativi all’agibilità.

La segnalazione, auto-certificata dal singolo tecnico professionista (o dalla società) al quale è stato rilasciato il permesso di costruire o che ha presentato la SCIA, può comunque riguardare l'agibilità parziale di edifici singoli, o parti di una costruzione funzionalmente autonome o singole unità immobiliari, purché ricorrano le condizioni per i singoli casi specificate nel comma 4 dell’art. 24 del dpr 380/2001. In ogni caso, le condizioni di agibilità dell'immobile devono essere verificate da un ingegnere/geometra/architetto che ha diretto i lavori.

Il termine per la presentazione è sempre di 15 giorni dalla fine dei lavoti di finitura dell'intervento, gli stessi entro i quali - prima - occorreva presentare la richiesta del certificato. Senza SCIA, la multa va da 77 a 464 euro.

Cosa va allegato
Oltre alla nuova segnalazione, vanno allegati anche il certificato di collaudo statico (per i piccoli interventi, può essere sostituito da una dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori) e una dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa sull’accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche. In ultimo, è necessaria una dichiarazione dell’impresa che ha installato gli impianti, attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico previsti dalle normative di settore.

I moduli unificati e semplificati: quali e quanti

  • A. CILA;
  • B. SCIA e SCIA alternativa al permesso di costruire (nelle regioni che hanno disciplinato entrambi i titoli abilitativi i due moduli possono essere unificati);
  • C. Comunicazione di inizio lavori (CIL) per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee;
  • D. Soggetti coinvolti (allegato comune ai moduli CILA, SCIA e CIL);
  • E. Comunicazione di fine lavori;
  • F. SCIA per l’agibilità.

La modulistica semplificata
La modulistica per i titoli abilitativi edilizi, già adottata con precedenti accordi, viene adeguata alle novità introdotte dai decreti legislativi n.126 (SCIA) e n. 222 (SCIA 2) del 2016.

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Allegati

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